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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA a.s. 2016-2017 In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione sui diritti del fanciullo, con i principi generali dell ordinamento italiano e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno 1998, n 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), integrato dal DPR 235 del 21/11/2007, è emanato il seguente Regolamento di disciplina degli alunni dell Istituto Professionale Statale Socio Commerciale Artigianale Cattaneo Deledda. Art. 1 Patto di corresponsabilità È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. All inizio delle attività didattiche, l Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, dei Regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. Art. 2 Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari I comportamenti (C) degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all interno della comunità scolastica, sono individuati in base a livelli di gravità crescente, come di seguito riportato: C1 Richiamo verbale annotazione sul registro Deferimento al Dirigente Scolastico mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l attività didattica, dimenticanze ); disturbo occasionale all attività didattica; negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare); uso del cellulare (vedi specifico Regolamento); ritardo (vedi specifico Regolamento); uscita anticipata non comunicata (vedi specifico Regolamento) mancato rientro pomeridiano non comunicato (vedi specifico Regolamento) C2 Sospensione da 1 a 3 giorni reiterarsi dei comportamenti del tipo C1; mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei Compagni (ad esempio insulti, turpiloquio); mancanza di rispetto della proprietà altrui; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; fumare a scuola e nelle sue pertinenze.(vedi specifico Regolamento).

C3 Sospensione da 4 a 9 giorni reiterarsi dei comportamenti del tipo C2; uso del cellulare e /o dispositivi elettronici per registrazioni o filmati non autorizzati; manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza; offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni; offese alla morale e per oltraggio all istituto e al corpo insegnante; Uso improprio del badge. C4 Sospensione da 10 a 15 giorni reiterarsi dei comportamenti del tipo C3; contraffazione di documenti ufficiali della scuola quali ad esempio verifiche, registri; minacce, violenze psicologiche o fisiche verso gli altri; comportamenti perseguibili dall autorità giudiziaria. C5 Sospensione oltre 15 giorni fino all allontanamento da scuola reato di particolare gravità, perseguibile d ufficio o per il quale l Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale; atti di violenza grave quando vi sia pericolo per l incolumità delle persone. Art. 3 Caratteri e finalità delle sanzioni Impegno dell'istituto e di ogni singolo docente che opera all'interno di un Consiglio di Classe è cercare sempre una sanzione alternativa alla sospensione, se perseguibile, poiché compito preminente della scuola e educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente Regolamento hanno pertanto finalita rieducative e terranno conto della situazione personale dello studente. Pertanto i giorni di sospensione non rientrano nel monte ore di assenza ingiustificate. Le sanzioni, ispirate al principio di gradualita e di riparazione del danno, tengono conto della gravita e recidivita del comportamento. Art. 4 Tipologia delle sanzioni (S) e Autorità competenti ad irrogarle Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all interno della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: S1 Ammonizione verbale e/o scritta, data in forma privata o in classe E comminata dal docente in forma orale o con nota sul registro di classe visibile ai genitori. S2 Ammonizione in classe con deferimento al Capo d Istituto E comminata dal docente, annotata sul registro e visibile ai genitori. S3 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni E comminata dal Consiglio di Classe. Il C.d.C deve essere regolarmente convocato con il numero legale di partecipanti per deliberare; motiva il provvedimento disciplinare nel verbale della seduta, tale motivazione verrà riportata nel modulo di provvedimento di

sospensione da consegnare ai genitori; fissa la data della sospensione non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla data della seduta. S4 Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata temporale definita, superiore ai 15 giorni E comminata dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell organo uno studente sanzionato o il genitore di questi). S5 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell anno scolastico E comminata dal Consiglio di Istituto, in caso di commissione di reati perseguibili d ufficio o per i quali l Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o quando permangano situazioni di pericolo per l incolumità delle persone ovvero condizioni di accertata incompatibilità ambientale. L irrogazione di tale sanzione è prevista qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l anno scolastico. Art. 5 Sanzioni alternative Le sanzioni che prevedono l allontanamento, qualora sussistano le condizioni e a giudizio dell organo competente, possono essere convertite in sanzioni alternative, consistenti nella riparazione dei danni materiali o morali arrecati o in attività di valore pedagogicoeducativo da svolgere a favore degli Enti convenzionati con l Istituto Cattaneo Deledda. Art. 6 Norme procedurali La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall organo competente solo dopo aver avvisato in forma scritta lo studente e i genitori se minore utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento. Il Consiglio di classe convoca lo studente coinvolto dalla procedura per ascoltare la sua versione dei fatti. Lo studente coinvolto può anche presentare una sua memoria scritta da consegnare (nell Ufficio di segreteria della scuola negli orari di apertura al pubblico) entro il giorno precedente la riunione del Consiglio di classe chiamato a decidere; se minore, occorre anche la firma di un genitore. Se lo studente non si presenta o non consegna alcuna memoria scritta, il Consiglio di classe può procedere. Non si può dar corso al provvedimento prima di cinque giorni, ad esclusione dei provvedimenti d urgenza (art. 7). Qualora entro cinque giorni il provvedimento venga impugnato il provvedimento viene sospeso per dieci giorni poi si provvederà come indicato nell art.8. Il Consiglio di classe può procedere alle eventuali sospensioni per ritardi e assenze nel primo Consiglio di classe utile. In caso di violazioni che possano comportare l allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, da parte dello studente, unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minori, o da un difensore munito d apposito mandato o dallo stesso studente, qualora maggiorenne, è prevista la possibilità di presentare giustificazione scritta (nell Ufficio di segreteria della scuola negli orari di apertura al pubblico) in merito ai fatti entro il giorno precedente la convocazione dell Organo competente.

La convocazione, trasmessa per iscritto ai genitori, conterrà l indicazione della data e dell ora di riunione dell Organo collegiale competente nonché l invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell esposizione delle proprie ragioni. L Organo collegiale si riunirà nella data stabilita per procedere all eventuale formalizzazione dell addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull eventuale sanzione da irrogare. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l Organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. L Organo collegiale competente ad irrogare le sanzioni delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. La delibera deve essere firmata dal Dirigente scolastico e dal Coordinatore di classe oppure dal Presidente del Consiglio d Istituto a seconda dell Organo che ha assunto i provvedimenti disciplinari. La comunicazione della delibera deve contenere: tipologia del provvedimento (sospensione/provvedimenti alternativi), tempi di inizio del provvedimento, durata del provvedimento, motivazione e indicazione della modalità di impugnazione del provvedimento. Copia della comunicazione deve essere inserita nel fascicolo personale dello studente. Art. 7 Provvedimenti d urgenza e integrazioni applicative Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l incolumità delle persone, il Consiglio di classe, prontamente convocato, allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica e valuta se comunicare l accaduto all Autorità giudiziaria. Può decidere di deferire lo studente al Consiglio d Istituto per valutare provvedimenti che prevedano una sospensione superiore a 15 giorni. Art. 8 Impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari è ammessa l impugnazione entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all apposito Organo di garanzia. Il ricorso motivato dovrà essere consegnato dal genitore (in caso di alunno minorenne o dall alunno stesso se maggiorenne) nell Ufficio di segreteria della scuola negli orari di apertura al pubblico. Qualora l Organo di garanzia non decida entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso la sanzione non potrà che essere confermata. Qualora l organo di garanzia venga convocato e si esprima, ne sarà data comunicazione scritta ai genitori/all alunno maggiorenne. Di norma l impugnazione all Organo di garanzia non sospende l irrogazione della sanzione che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in quanto atto amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90. Se, a sanzione già esecutiva, l Organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento, a favore dell allievo, verrà inserita anche nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione della condotta. In tal caso le ore di assenza per ingiusta sospensione non verranno conteggiate nel monte-ore delle assenze.

Il direttore dell Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Art. 9 Organo di garanzia L organo di garanzia è costituito da 4 componenti: 1. Il Dirigente Scolastico, che presiede alle sedute. 2. Un docente designato dal Consiglio di Istituto. 3. Un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d Istituto. 4. Un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d Istituto. E prevista altresì la designazione di un docente supplente e l elezione di uno studente e genitore supplenti, in caso di incompatibilità o dovere di astensione. L Organo di garanzia rimane in carica tre anni e il Consiglio d Istituto procede a designare i nuovi componenti. L Organo di garanzia delibera in prima convocazione con il numero perfetto e in seconda convocazione con i membri presenti alla seduta. L astensione di uno dei suoi componenti non influisce sul conteggio dei voti. Tale organo decide, su richiesta, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.