NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Comune di Villa d Almè ATR2 SAN FAUSTINO ALLEGATO C COMUNE DI VILLA D ALME Provincia di Bergamo ATR2 SAN FAUSTINO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Norme Tecniche Attuazione pagina 1 di 5

PREMESSA Le presenti norme disciplinano l Ambito di Trasformazione Residenziale n 2 del Documento di Piano, denominato ATR2 San Faustino e identificato cartograficamente nella tavola delle previsioni e degli obiettivi urbanistici n. A14 del Documento di Piano. Come previsto dall art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione verranno identificati alcuni parametri diversi da quanto previsto dalle norme del piano di governo del territorio, riguardanti il rapporto di copertura e la distanza tra gli edifici. Per quanto non espressamente citato nel presente allegato, si rimanda alla normativa generale di piano. MODALITA DI ATTUAZIONE L'attuazione dell ambito 2 è subordinata all'approvazione di Piano Attuativo. Le previsioni di cui alla presente norma si applicano anche agli effetti delle eventuali successive varianti al Piano Attuativo. Destinazioni d'uso Destinazione principale: residenza Destinazioni accessorie: vedi art. 51 comma 1 LR 12/2005 Indici e parametri urbanistici Capacità edificatoria di primo riferimento: mc. 3.800 Capacità edificatoria di effettivo realizzo prevista nel piano: mc. 3.686,08 Rapporto di copertura (Rc): 40% della St dei lotti edificabili Altezza massima (H): 7,50m (2 piani fuori terra) Distanza tra edifici (De): 7,50m (anche tra fronti finestrati) Distanza dai confini (Dc): 3,00m Le norme sulle distanze non si applicano alle costruzioni interrate. Definizione degli indici urbanistici L'edificazione e l'urbanizzazione nell Ambito di Trasformazione Residenziale ATR2 - San Faustino è regolata dai seguenti indici: Superficie territoriale (St) 11.429,44mq E' la superficie complessiva in metri quadrati di una zona omogenea o di un comparto unitariamente delimitati da un perimetro di PGT. La superficie territoriale viene misurata al lordo delle aree occorrenti per l'urbanizzazione primaria e quelle eventualmente previste per l'urbanizzazione secondaria. 2

Superficie fondiaria (Sf) 7.750,78mq E' la superficie in metri quadrati disponibile del lotto edificabile ovvero la residua area risultante della superficie territoriale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Indice di densità territoriale (It) E' il rapporto massimo (mc/mq) tra la volumetria edificabile su di un determinato comparto o zona omogenea e la sua superficie territoriale (It = V/St). Indice di densità fondiaria (If) E' il rapporto massimo (mc/mq) tra la volumetria edificabile su di un determinato lotto e la sua superficie fondiaria (If = V/Sf). Superficie coperta (Sc) E la superficie in metri quadrati della proiezione orizzontale sul terreno del perimetro esterno di un edificio, compresi cavedi e sporti. Sono esclusi sporti di gronda, pensiline a sbalzo e balconi non collegati verticalmente, purché non sporgano più di m.1,50 dalle facciate nel qual caso vengono interamente computati come Sc. Rapporto di copertura (Rc) E' il rapporto massimo, misurato in percentuale (%), tra la superficie coperta da un edificio su un lotto e la superficie fondiaria (Rc = Sc/Sfx100) del lotto stesso. Distanza dai confini (Dc) E' la distanza minima in metri, misurata a squadra e a raggio, che deve intercorrere tra gli edifici e confini di proprietà circostanti. Distanza tra edifici (De) E' la distanza minima in metri, misurata a squadra e a raggio, che deve intercorrere fra gli edifici. La distanza di muri di contenimento del terreno prospicenti fronti finestrate, non può essere inferiore all'altezza dei muri stessi, salvo che si tratti esclusivamente di finestre di scale, di servizi o di locali accessori. La distanza tra corpi emergenti di uno stesso edificio, solo nel caso che almeno una delle pareti interessate sia finestrata, non può essere inferiore all'altezza delle pareti stesse, salvo che si tratti esclusivamente di finestre di scale, di servizi o di locali accessori. Altezza massima degli edifici (H) Rappresenta l altezza massima in metri di un edificio rispetto al suolo su cui insiste. Ai fini dell applicazione dell indice relativo, essa viene misurata come distanza tra due punti estremi, uno in basso e uno in alto sulla verticale, determinati nel modo seguente: IN BASSO: - il piano di spiccato dell edificio cioè la quota più bassa sulle intersezioni delle facciate dell edificio con il terreno naturale o con il terreno sistemato, se più in basso. Non si considera come sistemato un terreno sbancato, fino alla larghezza di m.2,00, lungo tutto o parte del perimetro dell edificio, in funzione di intercapedine o per accedere ad autorimesse o locali 3

accessori; oltre tale larghezza, la superficie di giacitura coincide con la quota del piano scavato, salvo il caso che tale superficie sia coperta con soletta sistemata a verde o pavimentata, escludendo in ogni caso la superficie delle rampe di accesso ad autorimesse. Lungo il fronte a valle di un edificio su superficie acclive, non si considera sistemato un terreno sbancato per non più di m.1,00 di altezza per la formazione di accessi e di spazi di manovra e di sosta di veicoli in relazione alla normativa vigente. IN ALTO: - la quota più elevata tra: 1) la quota dell intradosso di gronda (intersezione tra facciata e intradosso dello sporto di gronda, misurato sotto i travetti nel caso di solaio in legno); in caso di tetto a falde asimmetriche o a falda unica si intende sempre la quota dell intradosso di gronda più alta; in caso di assenza dello sporto la quota viene misurata sullo sporto virtuale; la quota media dell intradosso del solaio di copertura dell ultimo piano (misurato sotto i travetti portanti l assito nel caso di solai in legno) avente, anche solo in parte, le altezze minime di abitabilità; 2) la quota del bordo del parapetto pieno, quando superi di m.0,50 la quota dell intradosso di gronda; Nel caso di edifici a gradoni su terreni in pendenza, l altezza dell edificio sarà misurata separatamente per ciascun gradone. Volume (V) Rappresenta il volume massimo in metri cubi di un fabbricato; per volume di un fabbricato si intende quello del corpo di fabbrica emergente, computato dalla superficie di spiccato (superficie d intersezione del corpo edilizio con il terreno naturale o, se più basso, del terreno sistemato) all intradosso dell ultimo piano abitabile. In caso di altezza dell'intradosso differenziata vale la quota dell'intradosso più alto; in caso di intradosso inclinato vale la quota media delle quote degli intradossi inclinati. Ai fini del calcolo del volume edificato, in caso di edifici parzialmente interrati, al volume fuori terra si aggiunge il volume delle parti interrate adibite a residenza o ad attività produttive, commerciali o direzionali che siano definibili spazi o locali di abitazione ai sensi del titolo III del RLIT, capitolo 4, punto 3.4.3. Ai fini dell'esclusione dal calcolo dei volumi e delle superfici coperte, si intendono volumi tecnici quelli strettamente necessari ad accogliere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati qualunque sia la loro destinazione, come, per esempio, l impianto idraulico, l impianto di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, di elevazione, ecc.) che non possono essere tecnicamente alloggiati all'interno dell'edificio realizzabile nei limiti del Piano delle Regole (vani di ascensori, lucernari di scale, serbatoi e canne fumarie, cassonetti per centraline e contatori del gas, dell elettricità, del telefono, cassonetti per rifiuti, ecc.). 4

I volumi tecnici emergenti dalle coperture delle costruzioni non sono soggetti a limitazioni di superficie o di altezza, purché giustificati da esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza. E' pure ammessa, sentito il parere della Commissione per il paesaggio, la formazione sulle coperture piane praticabili di strutture d'arredo quali pergolati e tendaggi solari e purché non superino la sagoma definita dalle norme per la formazione delle coperture a falde inclinate (inviluppo nella pendenza del 45%). Superficie scoperta e drenante Tutti gli interventi ammessi dal PGT dovranno garantire il mantenimento effettivo delle superfici scoperte e drenanti in misura non inferiore al 30% del lotto libero. Dette superfici non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile o posto macchina se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti. Per i Piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante,, deve essere calcolato con riferimento all'intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. 5