RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA



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RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un espressione di libera scelta dell individuo nell accettare o meno un determinato trattamento sanitario; - l articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell autonomia dell individuo nelle scelte personali che lo riguardano; - l articolo 2 della Costituzione afferma che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ; Considerato che: - la Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all integrità della persona); - la Convenzione per la protezione dei Diritti dell Uomo e della dignità dell essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, stabilisce all articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che: - il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all articolo 16 che "il medico deve astenersi dall ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato ", all articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. ( ) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."; - lo stesso Codice di Deontologia Medica, all articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi ( ) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi ( ). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"; 1

Considerato che: - anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell eventualità in cui ci si dovesse trovare nell incapacità di esprimere il proprio consenso; Valutato altresì che: - il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003:...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina... ; ed ha inoltre così specificato: le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà ; Rilevato che: - i Comuni possono, nell ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge; - i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili; - l iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela; - tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita; VISTO il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad aggetto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale ad istituire un Registro dei Testamenti Biologici- Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, conservato presso gli Uffici Comunali nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili. I residenti nel Comune che abbiano redatto, ai sensi di legge, un documento contenente le proprie dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, potranno pertanto dichiararne l esistenza ed il luogo dove esse sono conservate, ai fini dell annotazione in detto Registro di tale attestazione in forma autentica. Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dall ordinamento giuridico, avverranno con una dichiarazione, fatta personalmente dalla persona con firma autenticata a norma di legge che, consegnandone copia, attesti l esistenza di dichiarazioni, rese a norma di legge, relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi 2

artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell ultima dichiarazione. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro, ma non permette più l aggiornamento delle dichiarazioni depositate. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e privacy, l Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l esistenza dei fatti annotati nel registro e ne rilascia copia. In particolare la documentazione presente nel registro dovrà essere consegnata, su richiesta del medico curante o di chiunque ne sia a conoscenza, al direttore sanitario o al legale rappresentante dell istituto, dell azienda sanitaria o dell azienda ospedaliera in cui la persona non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato, in trattamento o in cura. 3

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