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15 Congresso Internazionale SOI Milano 2017 Simposio SIOL La responsabilità professionale dell oculista nell esperienza dell ufficio legale SOI

Nuova legge n. 24/2017 ART. 7 co 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 (Qualsiasi collaborazione con struttura sanitaria anche intramuraria) risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 2

Art.5 Linee guida 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 3

Responsabilità civile Contrattuale ( art. 1218 c.c.): locazione, appalto, compravendita, ma anche in banca, in vacanza, sul lavoro ecc. Extra contrattuale (art. 2043 c.c.): incidente automobilistico, buca stradale, disastro ferroviario, ecc.

Civile/penale Resp. Civile risarcitoria, Resp. Penale pretesa punitiva dello Stato.

Prime notizie del contenzioso a) Semplice raccomandata / diffida, b) Convocazione davanti PG o avviso di garanzia c) Convocazione davanti organo di mediazione, d) Vero e proprio atto di citazione.

Tempestività Necessità di essere tempestivi: 1. Nella denuncia all assicurazione, 2. Nel contattare SOI per avere riferimenti legali e di CC.TT. 3. Nell approntare la documentazione utile.

Prime reazioni Accedere al sito web SOI per controllare le procedure di denuncia, Inviare denuncia all assicurazione per aprire il sinistro, Incaricare legale di fiducia, Acquisizione e predisposizione della documentazione medica ed altra opportuna

Legale di fiducia Proprio legale fiduciario esperto nella materia, Legale di riferimento SOI, con la convenzione e con corrispondente da individuare congiuntamente, Polizza spese legali rimborsa le spese

Probabile iter contenzioso A) Fase stragiudiziale, B) Mediazione, C) Fase giudiziale vera e propria.

MEDIAZIONE 1. Convocazione davanti un organo di mediazione scelto dall attore, 2. Nostra richiesta di convocare anche l Assicurazione, 3. Decisione (conseguente) se partecipare al tentativo di conciliazione.

Incontro con il legale Chiara ed esaustiva esposizione dei fatti (memorandum) Rammostrare i documenti rilevanti ( cartella clinica, consenso informato, evidenze mediche ecc.) Scelta condivisa del CTP.

Prime scelte processuali 1. Costituzione in giudizio, 2. Chiamata in causa di terzo ( assicurazione, altri responsabili: clinica, equipe, ecc.), 3. Mezzi istruttori ( testimoni, documenti),

Momento topico Espletamento della CTU, con nomina del CTP. Effetti anche nei gradi successivi. Problema competenza sia del CTU, che del CTP.

Termine primo grado Esaurita la fase istruttoria si tratterà la causa e seguirà la sentenza (se di merito) di: 1. Assoluzione (respinge le domande attoree), 2. Condanna (accoglie le domande attoree e stabilisce l entità del risarcimento).

Rimedi in caso di condanna E possibile nei termini di legge (30 gg.) appellare la sentenza ( e poi eventualmente ricorrere in Cassazione per specifici e particolari motivi) avanti la Corte di Appello, ma le risultanze istruttorie normalmente resteranno quelle del primo grado.

Dunque: Non sottovalutare la citazione ed essere diligentemente tempestivi, Non dimenticarsi della causa e prestare dovuta collaborazione al legale ed al CTP, Non sottrarsi agli incombenti processuali quali interrogatorio, operazioni peritali, partecipazione alle udienze testimoniali.

Grazie Queste e altre slides sulla responsabilità medica possono essere scaricate dal sito dello studio: