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Transcript:

Forma, motivazione, impugnazione (si applica a tutti i datori di lavoro) FORMA: è necessaria la forma scritta (art. 2, Legge n. 604/1966). Il licenziamento orale è sanzionato con la tutela reintegratoria e risarcitoria piena (art 18, commi 1, 2 e 3 Legge n. 300/1970) MOTIVAZIONE: TERMINI DI IMPUGNAZIONE: obbligo di specifica motivazione per ogni tipologia (art. 2, 2 comma, Legge n. 604/1966) extragiudiziale, 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; giudiziale (deposito del ricorso), 180 giorni dalla scadenza del termine precedente, ovvero, dalla data dell impugnazione extragiudiziale se precedente (art. 6, Legge n. 604/1966). Motivazione omessa o carente, conseguenze: * * * meno di 15 dipendenti /meno di 60 (complessivi): tutela obbligatoria, risarcimento del danno compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (aumentata fino a massimo 10 o 14, ex art. 8 Legge n. 604/1966) OPPURE prosecuzione del rapporto? più di 15 dipendenti / più di 60 (complessivi): il datore di lavoro è ammesso a provare in giudizio la giusta causa o il giustificato motivo (oggettivo o soggettivo); se la prova è raggiunta, licenziamento efficace ma penale onnicomprensiva (de contribuita) compresa tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, modulabile in ragione della gravità della violazione formale. (art. 18, comma 8, Legge n. 300/1970).

Procedura prodromica alla comunicazione di licenziamento GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: procedura per tentativo conciliazione (art. 7, Legge n. 604/1966) solo per datori di lavoro con più di 15 dipendenti/più di 60 (complessivi). Deve essere esperita in ogni caso di licenziamento per ragioni oggettive: per motivo economico, per ragioni di carattere meramente riorganizzativo, ed anche nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro (non nel caso di licenziamento per superamento del comporto di malattia ex art. 2110 e art. 2118 cod. civ.). istanza, preventiva, alla DTL con indicazione del motivo ed eventuali misure di assistenza alla ricollocazione; per conoscenza anche al lavoratore; termine perentorio di 7 gg. per la convocazione da parte di DTL; salvo diverso accordo delle parti, la procedura deve esaurirsi nei 20 giorni da quello in cui la convocazione è trasmessa dalla DTL alle parti; prorogabilità una volta soltanto, massimo 15 giorni, per impedimento documentato del lavoratore. le parti possono farsi assistere da un Professionista. Efficacia del Licenziamento: per i datori di lavoro con più di 15/60 dipendenti, retroagisce alla data dell avvio della (entrambe) procedura. Nel licenziamento con preavviso la malattia è indifferente (l infortunio sul lavoro e i congedi parentali sospendono l efficacia). No ammortizzatore sociale (disoccupazione involontaria) fino al 1 gennaio 2013.

Procedura omessa, comportamento delle parti durante la procedura, conseguenze: (Datori di lavoro con più di 15/60 dipendenti) - Il datore di lavoro è ammesso a provare in giudizio il giustificato motivo oggettivo. Se la prova è raggiunta, e il licenziamento e' giustificato, licenziamento efficace ma penale onnicomprensiva compresa tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (art. 18, 8 comma, Legge n. 300/1970); Il comportamento del datore di lavoro, nell ambito della procedura, è valutato nella graduazione della tutela solo obbligatoria (tra 12 e 24 mensilità) art. 18, 9 comma e 5 comma, Legge n. 300/1970).

TUTELA REALE E RISARCITORIA PIENA (tutti i datori di lavoro. Si applica anche ai Dirigenti) Art. 18, commi 1-3, Legge n. 300/1970. licenziamento discriminatorio (art. 3, Legge n. 108/1990; art. 4, Legge n. 604/1966, art. 15, Legge n. 300/1970, non modificati); licenziamento nullo a causa di matrimonio/maternità/paternità e negli altri casi previsti dalla Legge; licenziamento nullo per motivo illecito ("determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ."). Conseguenze: reintegrazione in servizio, retribuzioni perdute dal licenziamento (minimo 5) con contribuzione e sanzioni (deduzione eventuale aliunde perceptum). Diritto di opzione del lavoratore (rinuncia reintegrazione), ulteriori 15 mensilità (decontribuite) - (Art. 18, commi 1-3, Legge n. 300/1970).

TUTELA REALE E RISARCITORIA AFFIEVOLITA (datori di lavoro con più di 15/60 dipendenti) Art. 18, commi 7 e 9, Legge n. 300/1970 licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ("ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa" ex art. 3, Legge n. 604/1966) - quando è "manifestamente" insussistente il fatto posto a base del licenziamento; licenziamento per superamento del comporto di malattia, quando non è superato (e altri casi); licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche dell invalido (quando non sussiste o siano state assegnate mansioni non compatibili e altri casi). Conseguenze: reintegrazione in servizio, retribuzioni perdute dal licenziamento con un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (dedotto l aliunde perceptum e quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire se avesse ricercato un occupazione con l ordinaria diligenza) con contribuzione previdenziale ma senza sanzioni. Opzione del lavoratore per la rinuncia alla reintegrazione e conseguente diritto ad ulteriori 15 mensilità della retribuzione globale di fatto. Al licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo il Giudice può applicare, in luogo della tutela reale e risarcitoria affievolita, la sola tutela obbligatoria (risarcitoria) di cui infra (art. 18, commi 9 e 5, Legge n. 300/1970). Tuttavia, la tutela reintegratoria e risarcitoria affievolita e' obbligatoria nei casi di non superamento del comporto di malattia (e casi connessi) ed in quelli nei quali la sopravvenuta impossibilità della prestazione non sussiste (art. 18, commi 9 e 4, Legge n. 300/1970).

TUTELA OBBLIGATORIA (solo risarcimento del danno) (datori di lavoro con più di 15/60 dipendenti) Art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970 in ogni altro caso, diverso da quelli per i quali è prevista la tutela reale (supra), in cui il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo; nel caso in cui, non ostante la "manifesta" insussistenza del giustificato motivo oggettivo, il Giudice opti per questa tutela. Conseguenze: efficacia del licenziamento, indennità compresa tra 12 e 24 mensilità (decontribuite) della retribuzione globale di fatto (modulabile dal Giudice tenendo conto dell anzianità di servizio del lavoratore, delle condizioni dell impresa e del comportamento processuale delle parti, delle iniziative intraprese dal lavoratore per la ricerca di un altra occupazione).

Revoca del licenziamento Art. 18, comma 9, Legge n. 300/1970 Diritto potestativo unilaterale del datore di lavoro, entro 15 giorni dall impugnazione anche extragiudiziale del licenziamento: ricostituzione del rapporto con diritto alle retribuzioni medio tempore.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI Comunicazione di chiusura della procedura di esame congiunto (con dettaglio criteri di scelta) art. 4, 9 comma, Legge n. 223/1991, non più contestuale, ma entro 7 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti; Emendabilità dei vizi della comunicazione di apertura della procedura di esame congiunto art. 4, 2 e 3 comma, Legge n. 223/1991) con accordo sindacale. * * * Licenziamento inesistente o invalido, conseguenze: il caso (virtualmente impossibile) di comunicazione orale del licenziamento testualmente, senza l osservanza della forma scritta è sanzionato con la reintegrazione in servizio e la tutela risarcitoria piena ai sensi del 1 comma dell art. 18, Legge n. 300/1970; se il licenziamento è invalido in conseguenza della violazione della procedura, e cioè degli obblighi connessi alla comunicazione iniziale (art. 4, 2 e 3 comma, Legge n. 223/1991) e di quella conclusiva (art. 4, 9 comma, stessa Legge), si applica la sola tutela risarcitoria (art. 18, 7 comma, terzo periodo, e 5 comma, Legge n. 300/1970) e cioè l indennità compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto; nel caso, infine, di violazione, in sede di individuazione del licenziato, dei criteri legali di scelta, vale a dire le esigenze produttive o organizzative, l anzianità di servizio e i carichi di famiglia del lavoratore, in concorso tra loro, ovvero di quelli stabiliti con l eventuale accordo sindacale, la conseguenza è quella della tutela reintegratoria e risarcitoria affievolita (art. 18, 4 comma, Legge n. 300/1970) cioè la ricostituzione del rapporto e l indennità non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.