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COMUNE DI SANT ANGELO DI BROLO CITTA METROPOLITANA DI MESSINA REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE COMUNALI E LE COMPENSAZIONI Testo definitivo approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 28/11/2017

Indice Art. 1 Ambito di applicazione e soggetto responsabile Art. 2 Criteri generali Art. 3 Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione Art. 4 Provvedimenti conseguenti all istanza di rateizzazione Art. 5 Modalità di rateizzazione Art. 6 Interessi Art. 7 Compensazioni Art. 8 Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 Ambito di applicazione e soggetto responsabile 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento disciplina, altresì, le compensazioni tra somme spettanti al Comune di Sant Angelo di Brolo e debiti vantati nei suoi confronti. 2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito: avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge; avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie. 3. Il soggetto competente all applicazione del presente regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione: a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria; b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria; c) rateizzazione sia di avvisi di natura tributaria che non tributaria. 4. L adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza: - del Responsabile dell Area Servizi Finanziari nei casi indicati alle lettere a) e c); - del Responsabile dell Area Affari Generali o dei Responsabili di Area Tecnica nel caso b) ovvero se la rateizzazione riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore. 5. Al Responsabile dell area competente dovranno pervenire gli atti istruiti dal responsabile di procedimento formalmente individuato da ogni singolo responsabile di area. Gli atti che dovranno essere adottati nel caso c), istruiti dal responsabile di procedimento dell area servizi finanziari e con firma congiunta degli eventuali altri responsabili delle entrate oggetto di rateizzazione, saranno poi trasmessi in copia per le registrazioni contabili relative alle parti di competenza di ogni singolo responsabile dell entrata. In caso di affidamento a terzi della gestione dell entrata, preposto all adozione di tutti i provvedimenti è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria. ART. 2 Criteri generali 1. In presenza di una richiesta di rateizzazione ai sensi del presente regolamento, il responsabile di cui all articolo 1, comma 3 del regolamento comunica al contribuente entro quindici giorni il piano di rateizzazione, ovvero il diniego di ammissione al piano.

2. La rateizzazione può essere autorizzata limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 200,00 per le persone fisiche o di euro 500,00 per gli operatori economici, in forma di ditta individuale o di persona giuridica. ART.3 Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione 1. Il debitore presenta apposita richiesta di rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all Ufficio competente alla gestione dell entrata, secondo quanto stabilito all art.1, comma 3, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità. 2. La richiesta deve essere presentata non oltre il termine previsto per l impugnazione dell avviso o dell ingiunzione di pagamento. Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso. In ogni caso, la richiesta non potrà essere presentata laddove sia iniziata la riscossione coattiva tramite agente della riscossione. 3. Tale istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno i seguenti elementi: a) generalità e codice fiscale del soggetto che la sottoscrive; b) estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo; c) la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5; d) indirizzo di posta elettronica certificata, ove il contribuente ne sia in possesso; e) scelta eventuale dell addebito in conto corrente. ART. 4 Provvedimenti conseguenti all istanza di rateizzazione 1. La comunicazione di conclusione dell istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica, in caso di insussistenza di motivi ostativi, l importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso d interesse applicato e le modalità di pagamento. 2. Sull importo ammesso a rateizzazione viene applicata, altresì, una maggiorazione nella misura del 1,5%. Tale maggiorazione non si applica ai contribuenti che autorizzano l addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali. 3. Per le comunicazioni verrà utilizzata, preferibilmente, la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall utente nell istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno, pertanto, a carico del richiedente. 4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5 Modalità di rateizzazione 1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione. La prima rata decorre dalla data di accoglimento dell istanza. 2. La somma da pagare sarà rateizzata come segue: IMPORTO N. RATE MODALITA 500,00 4 rate - I rata pari al 25% all accoglimento dell istanza n.3 rate successive, di pari importo, con scadenza mensile 501,00 1.500,00 6 rate - I rata pari al 20 % all accoglimento dell istanza - n.5 rate successive, di pari importo, con scadenza mensile 1.501,00 3.000,00 10 rate - I rata pari 20% all accoglimento dell istanza - n.9 rate successive, di pari importo, con scadenza mensile - 3.001,00 5.000,00 5.001,00 14 rate 18 rate - I rata pari al 20% all accoglimento dell istanza - n.13 rate successive, di pari importo, con scadenza mensile - - I rata pari al 20% all accoglimento dell istanza - n.17 rate successive, di pari importo, con scadenza mensile 3. E possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. 4. La durata del piano rateale non può comunque eccedere i diciotto mesi. 4bis. In deroga a quanto previsto dall art. 2, comma 2, per le persone fisiche, i contribuenti con ISEE non superiore ad 3.000 possono concordare un piano individuale prevedendo una rata minima non inferiore ad euro 50,00. 5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il

debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva, sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione da parte del Comune. 6. La rateizzazione non è mai possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni. 7. Nell ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti effettuati saranno imputati secondo i criteri di cui all art.1193 del codice civile (Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti ). ART. 6 Interessi 1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. 2. Gli interessi sono calcolati dall inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta. ART. 7 Compensazioni 1. E ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili. 2. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza. 3. I funzionari responsabili prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l eventuale differenza dovuta all utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell Ente. 4. La compensazione su richiesta del contribuente avviene tramite determinazione Dirigenziale per la regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono comprendere: La verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del creditore La verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti non estinta l obbligazione passiva in capo al Comune di Sant Angelo di Brolo; Assenza di contestazioni delle partite per le quali si chiede la compensazione; Impegno registrato per la compensazione del debito dell Ente o accertamento per la

compensazione del credito. 5. La compensazione di cui al presente articolo non si applica alle somme erogate dal Comune a titolo di contributi socio assistenziali. ART. 8 Disposizioni finali e entrata in vigore 1. Sono abrogate eventuali disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano la rateizzazione. 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.