TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

Documenti analoghi
CENTRUFFICIO LORETO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro

TRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

MARCHI E DISEGNI COMUNITARI Relatore: AVV. MAURIZIO BORGHESE. Camera di Commercio di Reggio Calabria 30 maggio 2017

Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili (calzature con fiocco)

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A

luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. N. R.G. 2013/29942 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZ

GIOIELLI QUALE TUTELA?

R.G /2017. SISAL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante, SISAL SPA, in persona del legale rappresentante,

TRIBUNALE DI ROMA. XVII (ex IX) Sezione Civile. Sezione specializzata in materia di impresa

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da:

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

Accoglimento totale del 26/11/2014 RG n /2014

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

forma, della denominazione CONFAPI e dei marchi registrati CONFAPI, CONFAPI PMI e CONFAPI INDUSTRIA. In particolare, la ricorrente ha allegato che: -

ATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO

ARCHITETTURA E PROPRIETA INDUSTRIALE II caso del design registrato e non registrato AVV. MARCO BIANCHI

Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018

N. R.G. 2012/88998 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /201

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. e nei confronti di

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

R.G /2017. MONICA BIANCO SRL, in persona del legale rappresentante. nonché MONICA BIANCO

RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

Accoglimento totale del 31/01/2017 RG n /2016

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da:

Tribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di

Accoglimento totale n. cronol. 480/2017 del 16/02/2017 RG n /2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

Vicenza, 9 settembre Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe. Giuliano Pavan Studio Legale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

La Difesa Giudiziaria della Proprietà Industriale nel settore della gioielleria

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

TRIBUNALE DI CATANIA

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale

N. R.G. 2012/65553 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /201

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

N. R.G. 653/2016 *** Pagina 1

nettonigcv..it,senza l indicazione completa della denominazione G CV. &C ; circostanze che determinavano la ricorrente a promuovere un altro procedime

- M ha commercializzato ripetutamente prodotti a marchio G.., indicandoli con l abbreviazione X anziché l intera denominazione, ingenerando confusione

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861

Avv. Marco Verrini

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO CANDONGA

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A -

Ordinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n /2014

N /2014 REG.RIC. file:///users/chiara/desktop/n _2014 REG.RIC..html IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promosso da:

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e contro Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 26 marzo 2018, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

TRIBUNALE DI BRESCIA. SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il giudice designato

ad esse relativo, ordinandone altresì la successiva distruzione ai sensi dell'art. 124, nn. 1 e 3, Codice della Proprietà Industriale; 4. condannare l

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno Antonio PLAISANT - Referendario, estensore O R D I N A N Z A

Sentenza n. 1674/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. 5178/2016

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

LUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE

Tribunale di Chieti (231/2001: sequestro per equivalente nel caso di responsabilità dell'ente per reati ambientali)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso OMISSIS

Accoglimento totale del 25/07/2017 RG n /2016

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

Ist. n. 1 dep. 28/09/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

ha pronunciato la presente

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Introduzione... Indice per Autore DEFINIZIONI 1. La legge delega I nuovi modelli processuali Le materie escluse...

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

Permesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, , n. 7453)

L udienza ex art. 700 c.p.c. ante causam

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Transcript:

N. R.G. 2017/13553 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13553/2017 promosso da: CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo de Martinis, Lorenza Mosna e Camilla Caravati, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, piazza Meda n. 3 RICORRENTE contro ROSSANESE AMILCARE impresa individuale, in persona dell omonimo titolare e RENTAL SOLUTIONS ROSSANESE SNC DI LORENZO E DANIELE ROSSANESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Arlo Canella e Daniele Camaiora ed elettivamente domiciliati in Milano, via Merlo n. 3, presso lo studio dei difensori, giusta delega contestuale alla memoria di costituzione RESISTENTI Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 29 marzo 2017, la società CASSINA SPA ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti di ROSSANESE AMILCARE e di RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC (di seguito, RSR SNC), chiedendo d inibire la produzione e commercializzazione dei prodotti in violazione dei diritti d autore sulle opere di titolarità della ricorrente, fissando una somma a titolo di penale, nonché di ordinare il sequestro e il ritiro dal commercio dei medesimi prodotti, dei mezzi di prova della denunciata violazione, con la pubblicazione dell ordinanza cautelare. In particolare, la ricorrente ha allegato che: Pagina 1

- la ricorrente è cessionaria dei diritti esclusivi di vendita dei modelli di sedute LC di Les Corbusier, tra i quali quelli oggetto di giudizio, denominati poltroncina LC2 (disponibile anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4; - la ricorrente è venuta a conoscenza che la ditta individuale ROSSANESE AMILCARE, attiva nella commercializzazione di mobili ed in particolare di sedute, offre in vendita, sia presso la sede commerciale a Limbiate che online sul sito sedieetavolirossanese.it, una serie di sedute (di cui alle pag. 235, 236, 237, 238 del catalogo 2017) che costituiscono imitazione pedissequa e plagio dei menzionati modelli di Cassina; - i prodotti sono offerti anche nell ambito dei servizi di noleggio dalla società RSR, come risulta dal sito rentalsolution.it ; - la condotta delle resistenti integra, altresì, gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile e per violazione della correttezza professionale, in quanto il prodotto contraffatto consiste in un imitazione delle sedute le Corbusier, con esse confondibile, è promosso come Sedute d autore ed è di qualità inferiore, per materiali e finiture. Ai fini della sussistenza del periculum in mora, la ricorrente ha allegato che i modelli di seduta LC sono attualmente presenti presso lo showroom, sul sito Internet e sul catalogo 2017 di Rossanese, nonché sul sito Internet di RSR e sono altresì commercializzati presso le sedi delle resistenti. Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto l illiceità della condotta dei resistenti, sia sotto il profilo della violazione dei diritti d autore di CASSINA sulle opere di design ai sensi dell art. 2 n 10 L 633/1941 che con riguardo al profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. 2. Le resistenti si sono costituite, riconoscendo il carattere creativo e il valore artistico delle opere in oggetto Le Corbusier e contestando di avere riprodotto illecitamente, contraffatto o elaborato in modo creativo le dette opere d autore, senza autorizzazione. Hanno evidenziato, a tale fine, che le opere non sono identiche e che presentano diverse differenze, quali: la distanza delle bande orizzontali della struttura metallica nella seduta LC2 e l intelaiatura a bandelle di legno, in luogo di quella composta da asticelle metalliche, nonché l inclinazione dello schienale differente, nella seduta LC4. Con riguardo al profilo della concorrenza sleale, esse hanno contestato di essersi agganciate all estro artistico e alla notorietà di Le Corbusier o alla notorietà di Cassina, non avendo effettuato, a loro detta, alcun riferimento pubblicitario al fatto che le sedute potessero essere considerate copie degli originali (cfr memoria p 10). Hanno concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle richieste cautelari e, in ottemperanza all invito del Giudice, dando la disponibilità a formulare una proposta di composizione bonaria. Pagina 2

3. Il tentativo di conciliazione non si è concluso positivamente e, pertanto, all udienza del 31 maggio 2017, il Giudice, invitate le parti alla discussione, si è riservata di decidere. 4. Sulla tutelabilità delle opere di design industriale in materia di diritto d autore. 4.1. Le opere di design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico sono tutelabili in materia di diritto d autore, anche se non sono state oggetto di registrazione. Nel presente giudizio non è contestato che i modelli di seduta LC2 e LC4 siano opere del design industriale tutelate dal diritto d autore, in quanto aventi carattere creativo e valore artistico. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell opera del design, ma è espressione e manifestazione dell idea dell autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell opera del design negli ambienti culturali, quali: il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l attribuzione di premi (cfr. ex plurimis, Cass 23292/2015, T. Milano, 13-09-2012, secondo cui: Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto costitutivo dell attribuzione di un valore artistico all opera del design industriale - indubitabilmente connesso all atto creativo - ma costituisce la manifestazione e l esplicitazione riconosciuta e condivisa dell appartenenza dell opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d autore ). 4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante il riconoscimento da parte degli ambienti culturali delle qualità artistiche dei modelli di sedute in oggetto, attraverso l indicazione di mostre, gallerie d arte e musei nei quali le opere furono esposte, nonché di numerose pubblicazioni su riviste d arte ( cfr. doc 1, 2, 11, 12). 5. Sul plagio e/o sulla contraffazione. Si è già visto che le resistenti non hanno contestato il carattere creativo e il valore artistico dei modelli di sedute, nonché l applicabilità del diritto d autore. Ciò che è controverso nel presente giudizio cautelare è l illiceità della condotta tenuta dalle resistenti, i cui modelli di sedute, stando alle loro prospettazioni, non sarebbero riproduzioni abusive o contraffazioni delle sedute LC di Les Corbusier, in particolare della poltroncina LC2 e della poltrona chaise lounge LC4. Pagina 3

5.1. Esclusa la riproduzione abusiva, in quanto i beni commercializzati dai resistenti non sono uguali ai modelli Les Corbusier LC2 e LC4, deve valutarsi se le resistenti, attraverso la promozione e la commercializzazione dei beni in contestazione, abbiano contraffatto i modelli di designer assoggettati a diritto d autore e/o posto in essere atti di concorrenza sleale. La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell illiceità della riproduzione in materia di diritto d autore, la confondibilità delle opere ( Cass n 9854/2012). Nel caso di specie, le differenze evidenziate dalla resistente non sono tali da escludere l illiceità della riproduzione in quanto i beni commercializzati dalle resistenti riprendono le caratteristiche distintive esteriori delle opere d autore Le Corbusier, come peraltro ammesso dalle stesse resistenti che, invero, hanno pubblicizzate i beni come Sedute d autore ( cfr doc. 15); condotta questa, di per sé, sleale e, quindi, anche integrante la fattispecie di concorrenza sleale, in quanto appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa, idonea a gettare discredito su di essi per l inferiore qualità del prodotto e, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale. 5.2. Sulla concorrenza sleale. Ribadendo quanto testé affermato, i modelli commercializzati dalle resistenti riproducono le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare i prodotti in esame alla ricorrente. Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, infatti, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione. La pubblicizzazione dei modelli come Sedute d autore, che smentisce l affermazione sopra riportata secondo cui la resistente non avrebbe mai fatto alcun riferimento pubblicitario agli originali, integra, di per sé, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento parassitario. 6. Sul periculum in mora. La commercializzazione alla data di proposizione del procedimento dei modelli in oggetto da parte delle resistenti, la promozione, anche on line e, quindi, con modalità connotate dalla rapidità di propagazione della diffusione, delle immagini rappresentative di Pagina 4

riproduzioni delle Sedute d autore, integrano il periculum in mora alla base delle richieste cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione delle medesime condotte, con effetti difficilmente riparabili per equivalente. La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte (vedi Trib Milano, ord 19 settembre 2015 in n.r.g. 76328/2014, Trib. Milano ord. 4 novembre 2016, 10094/16, Trib Milano, ord. 25.6.2015, TK Engineering c. Graf Synergy; ord. 10 dicembre 2014, Golden Goose c. Costume d Immagine S.p.a. e Style Commerce S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, Palma Shoes c. Marina Grey). 7. Sul comando cautelare. In presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, vengono quindi concesse le invocate misure cautelari dell inibitoria, assistita da astreinte, del sequestro dei modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di Les Corbusier, denominati poltroncina LC2 (anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4, nonché dei mezzi di prova della denunciata violazione, quali cataloghi, materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, i depositi e i locali in uso alle resistenti. Tenuto conto che le resistenti non hanno manifestato la volontà di comunicare tutti i dati contabili relativi ai beni in esame e, quindi, del pericolo di un loro occultamento, anche in considerazione della dimensione e organizzazione imprenditoriale delle resistenti, rispettivamente impresa individuale e società di persone, è disposto il sequestro dei documenti contabili, esclusivamente concernenti i prodotti sopra indicati, quali fatture clienti e fornitori, DDT. Tenuto conto che le misure cautelari, oltre che effettive, devono essere misure proporzionate, si ritiene congruo, nel caso di specie, disporre, quale modalità esecutiva, che il sequestro venga attuato mediante estrazione di fotocopie dei detti documenti, nominando a tale fine CTU, per le operazioni e per la custodia, in ausilio all ufficiale giudiziario, il dott Marco Manzoli, con studio in corso di porta Vittoria 18, Milano. Al fine di garantire la tutela d informazioni riservate, dispone che vengano adottare dall ufficiale giudiziario e dal CTU tutte le misure a tale fine idonee e in particolare: Pagina 5

limitazione dell accesso alle operazioni ai soli difensori e CTP previamente nominati, vincolati da segreto professionale; oscuramento dei dati non pertinenti ai beni in oggetto. 8. Sulla pubblicazione. Ritenute le misure cautelari applicate congrue e proporzionate, si rigettano le ulteriori istanze, differendo al giudizio di merito la valutazione dell opportunità di disporre la pubblicazione, che è misura di natura anche risarcitoria. 9. Sulle spese processuali. In considerazione della natura conservativa di alcune delle misure richieste ed applicate (sequestro) e quindi della necessità dell instaurazione del giudizio di merito, non si provvede sulle spese del giudizio cautelare. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da CASSINA SPA nei confronti di ROSSANESE AMILCARE e di RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC, rigettata ogni altra istanza, così provvede: 1. Inibisce ogni attività di produzione, commercializzazione, importazione, pubblicizzazione, noleggio, in qualsiasi modo esso avvenga, anche attraverso Internet, dei modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di Les Corbusier, denominati poltroncina LC2 ( anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona chaise lounge LC4; 2. fissa in 1.500,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo la notificazione della presente; 3. autorizza il sequestro dei beni fabbricati, importati, commercializzati da Rossanese ovvero noleggiati da RSR, come identificati al capo 1), in violazione dei diritti d autore sui modelli LC2 e LC4 prodotti da CASSINA, nonché dei cataloghi e del materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, depositi e locali in uso alle resistenti; 4. autorizza il sequestro dei documenti contabili riguardanti i prodotti in violazione dei diritti d autore di CASSINA, mediante acquisizione in copia dei predetti documenti i cui originali vengano restituiti alle parti all esito delle operazioni con l adozione delle misure di cui al punto 6; ciò, oltre che presso le sedi legali, anche presso le sedi secondarie, ovvero luoghi diversi in cui le scritture vengano conservate. 4. Nomina CTU, in ausilio all Ufficiale Giudiziario e custode delle fotocopie estratte, il dott Marco Manzoli, con studio in corso di Porta Vittoria 18 Milano (tel 8692734); 5. Autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni esclusivamente tramite i propri legali e tecnici, vincolati da segreto professionale; Pagina 6

6. dispone che l Ufficiale giudiziario e il CTU adottino le misure ritenute idonee a garantire la tutela delle eventuali informazioni riservate, in particolare oscurando i dati non pertinenti ai beni in oggetto. Si comunichi. Milano, 13 giugno 2017 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 7