Inizierei quindi da un breve riepilogo del disposto normativo. La norma in questione (l Allegato XVII) la conosciamo bene senz altro tutti, ma



Documenti analoghi

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI

La gestione dinamica del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

Il DUVRI : Comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte

GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI CORSO SICUREZZA A CURA DI A. POZZI

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato*

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEL POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 89, comma 1, lettera h) e Allegato XV

Campagna Condominio Sicuro

SINPER S.n.c. SICUREZZA & PRIVACY SICUREZZA & PRIVACY. Via XII Ottobre, 12/1/A GENOVA - partita IVA : cod. fiscale :

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Localizzazione dell intervento: Individuazione catastale: Il sottoscritto, quale titolare del Permesso DICHIARA CHE

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEL POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 89, comma 1, lettera h) e Allegato XV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Allegato 2 Documento contenente:

Seminario DURC, Congruità della manodopera e SINPOL. Perugia, 17 maggio Sala convegni Hotel Quattrotorri

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. di Farina Geom.

QUALIFICAZIONE DELLA DITTA SPAZI CONFINATI

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

COMUNE DI CASORATE PRIMO OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE NELL EDILIZIA PRIVATA

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

QUESITI DEL COLLEGIO GEOMETRI

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

Piano operativo di sicurezza.

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL D. LGS. 81/08

Le Principali Novità

APPALTO E LAVORO AUTONOMO

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.:

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

Data di presentazione della DUAAP: N Protocollo / Pratica SUAP:

Data inizio : Prezzo per partecipante : 400 EUR Località : Da definire

UNA (DOVEROSA) PREMESSA: COSA CI FACCIAMOI QUI?

Sicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto

Normativa di riferimento

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008)

CORSO DI FORMAZIONE PER L AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI ALL ARMAMENTO FERROVIARIO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

Sistemi per la Sicurezza Consulenza. Sicurezza Analisi Consulenza. La La Sicurezza non è un gioco. non è un gioco

SPECIALE SAPI. salute e sicurezza sul lavoro IL NUOVO TESTO UNICO

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: attività di cantiere e rapporto con le figure professionali

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Direttiva Macchine2006/42/CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI INSEGNA LUMINOSA

Applicazione delle Norme in Materia di Tutela della Salute \ e Sicurezza sul Lavoro nelle Scuole di Sci

FASE DI PROGETTAZIONE DELL OPERA

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

IL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI

COORDINAMENTO SPISAL DELLA PROVINCIA DI VERONA

FORUM SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI NORMATIVA E CRITICITA IRRISOLTE. Il Coordinatore della Sicurezza e le recenti modifiche legislative

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

RSPP - CARATTERISTICHE

RESPONSABILITÀ SOLIDALE SUGLI APPALTI

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

Sicurezza in copertura: l importanza dell informazione, della formazione e dell addestramento dei lavoratori Loick Mattana

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno Ing. Luciano Brusaferro

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA. Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Istruzioni modulistica Elenco associazioni professionali

RISOLUZIONE N. 110/E

Idoneità tecnico professionale ai sensi dell Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE (40 ORE)

La vendita dei Prodotti Assicurativi

REGOLE DI BUONA PRASSI PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA E PER L ENERGIA

News di approfondimento

Spettabile AZIENDA ESPOSITRICE. Oggetto: Sicurezza sul lavoro nell ambito dell Agrilevante Spettabile Ditta Espositrice,

Nuovi Riferimenti Normativi e Revisioni di Sistemi anticaduta

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI

DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile U.O. Vigilanza - DTL Siena

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA MODELLO SEMPLIFICATO

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

Check List dei documenti e degli adempimenti inerenti la sicurezza

SCS Eurotetti. Di Sara Lanzoni. Azienda specializzata nei sistemi anticaduta

Transcript:

SLIDE 1 Allegato XVII Vorrei in questa sede provare ad esaminare il riferimento normativo allargando la visione, esplorando quelli che sono i molteplici aspetti che in qualche modo possono creare delle difficoltà e rendere assai complicato il delicato compito della verifica dell idoneità tecnico professionale degli installatori ai sensi, appunto, dell Allegato XVII al T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro. Insomma, vedere come passare dal dire al fare. La domanda è: che cosa succede quando prendo la norma e la applico (o meglio, cerco di applicarla) al caso specifico? Come mi devo comportare quando addirittura non riesco a trovare il riferimento normativo? Ci troviamo a esaminare delle zone grigie, dove la normativa non pare chiarissima, o quantomeno si presta ad interpretazioni discostanti, e qui purtroppo la legislazione sulla sicurezza cantieri non ci aiuta, o quantomeno non è sufficiente per risolvere e chiarire. Quali possono essere, dunque, le difficoltà sulla concretezza dell applicazione della norma?

Inizierei quindi da un breve riepilogo del disposto normativo. La norma in questione (l Allegato XVII) la conosciamo bene senz altro tutti, ma ritengo che ne sia utile una rilettura puntuale per analizzare a fondo di cosa veramente si tratti, per poter giungere a una chiarezza sulla effettiva sostanza degli adempimenti necessari ai fini della verifica dell idoneità tecnico-professionale. Questo perché tale verifica non sia erroneamente limitata ad un mero controllo formale e burocratico, ma assuma quei contenuti sostanziali in grado di garantire in primo luogo il Committente, e poi via via tutte le figure coinvolte, e soprattutto che dia certezze sulla qualità del lavoro che ci si appresta a commissionare.

SLIDE 2 Dunque, l Allegato XVII impone che le imprese esecutrici, nonché le imprese affidatarie (al comma 1), i lavoratori autonomi (comma 2), i sub-appaltatori (comma 3) esibiscano al Committente o al Responsabile dei Lavori : a) L iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto. Ma sulla base di quali dati oggettivi il Committente può capire, verificare, valutare questo aspetto direi fondamentale della compatibilità alla tipologia dell appalto, quando NON ESISTE un codice ATECO corrispondente alla posa delle linee vita? Tra i codici che potrò riscontrare sulle visure camerali delle imprese troverò un codice ATECO 41.20 (relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali), oppure posso trovare un codice 43.29 (altri lavori di costruzione ed installazione, che può voler dire tutto o nulla ), fino ad arrivare al codice ATECO 43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili). Quando va bene rilevo il codice 43.91 che è relativo alla realizzazione di coperture, che almeno dovrebbe rassicurarmi sul fatto che l impresa abitualmente lavori in quota). Ma sarebbe certamente a mio avviso utile, per il Committente, avere un parametro, un paragone, oggettivo e terzo, che lo possa indirizzare, e sto pensando, ammesso e non concesso che la Camera di Commercio ritenga sia utile, ad un codice ATECO specifico relativo alla posa delle linee vita.

SLIDE 3 Ritorniamo al disposto normativo : al punto b) del 1 comma è chiarito che le imprese debbano esibire il Documento di Valutazione dei Rischi, il D.V.R., L idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di sicurezza, è strettamente connessa alla sicurezza sul lavoro, infatti (secondo l articolo 26 del Testo Unico) il Committente è corresponsabile con l Appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche, e questo è un principio di diritto elaborato più volte dalla Cassazione in varie sentenze. Viene inoltre ripreso il concetto, e richiamato, dal punto d) del comma 1, che impone all impresa di esibire una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all articolo 14 del Testo Unico. Ricordo che l articolo 14 prevede l adozione di provvedimenti sospensivi anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi derivanti dall articolo 26 del Testo Unico sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria, come ci viene indicato dall articolo 97, richiamato dal comma 01 dell Allegato XVII ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali ovviamente rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere in sicurezza attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente. Questo implica una regola di diligenza e prudenza in quanto il Committente è penalmente responsabile in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ricordo che, a corredo del Documento di Valutazione dei Rischi, vi deve obbligatoriamente essere specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, oltre all elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 L allegato XVII richiede, inoltre, che l impresa fornisca il Documento Unico di Regolarità Contributiva, documento fondamentale per attestare che l impresa svolga il suo lavoro in maniera regolare e che i suoi dipendenti siano tutelati dal punto di vista contributivo e della sicurezza sul lavoro.

SLIDE 4 Per idoneità tecnico-professionale si intende l'essenziale procedura di verifica delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute e dimostrate dalle imprese e lavoratori autonomi selezionati, in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare. In tema di appalto, sussiste la responsabilità del Committente per culpa in eligendo nel caso in cui egli abbia affidato l esecuzione dell opera o del servizio ad un impresa priva di mezzi e di capacità. Il Committente ha sempre la responsabilità di un affidamento, è tenuto a verificare l idoneità tecnica a saper fare E relativamente ai lavori sulle coperture, il comma 9 dell articolo 90 del Testo Unico dice che il Committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica l idoneità tecnico-professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all Allegato XVII. Mi viene da pensare che la frase specifica in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare sia stata appositamente inserita per ribadire il concetto che la verifica non debba essere solamente un adempimento formale del disposto dell Allegato XVII, ma bensì un accertarsi che l impresa sappia fare, che abbia le competenze, le conoscenze, i mezzi, l abilità e la capacità di eseguire il lavoro a regola d arte. Il legislatore ci invita fortemente alla verifica sostanziale, a quella concretezza a cui peraltro già ci richiama nell Allegato XV E quindi opportuno, nonché veramente necessario approfondire, ampliare il concetto arrivando proprio ad una verifica sostanziale. Un ruolo attivo nella verifica lo assume anche il Coordinatore per la Sicurezza, che si trova in cantiere a controllare la fase della posa della linea vita, e che magari

vedendo l impresa all opera venga colto da forti dubbi circa la competenza e la capacità tecnica dell installatore. Ma anche i progettisti entrano in gioco : andiamo a ripescare l articolo 22 del Testo Unico, e vedremo che anche se tratta degli obblighi dei progettisti dei luoghi di lavoro andando alla sostanza della norma, ci viene fornita un indicazione precisa, una direzione chiara circa quella che è la responsabilità dei progettisti al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il progettista è, in fondo, il primo consulente qualificato che il Committente incontra, quello di cui si fida, e da cui si aspetta ovviamente il massimo apporto dal punto di vista dell indirizzo verso cui operare le scelte.

SLIDE 5 Ad oggi NON ESISTE alcun obbligo normativo di possedere un attestato di qualifica di installatore, non esistono corsi generali né protocolli stabiliti da organi competenti autorizzati. NON ESISTE un elenco specialistico dei posatori delle linee vita. Questo rende difficile accertare la professionalità e la competenza dell installatore, che può dimostrarla magari con un curriculum di esperienze precedenti. I fabbricanti sono tenuti a fornire dettagliate procedure di montaggio (o protocolli) che dovranno essere documentate ed allegate all elaborato tecnico della copertura. L installatore di linee vita è tenuto a rilasciare, al termine dell installazione, la dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiara di aver eseguito il lavoro a regola d arte, che l installazione è stata eseguita secondo le indicazioni del fabbricante e del professionista che ha elaborato la verifica degli elementi di fissaggio e la resistenza della struttura.

SLIDE 6 Va da sé che un installatore qualificato sia colui che possiede i requisiti generali richiesti per i lavori sulle coperture, e che abbia inoltre acquisito un attestato di installatore qualificato rilasciato da un fabbricante previo corso di specializzazione, quei corsi che le case madri, le produttrici delle linee vita organizzano. L importanza di aver seguito un corso di formazione risiede in primo luogo nel fatto che permette all installatore di dimostrare la propria competenza, e in secondo luogo nella maggiore conoscenza che sarà utile all installatore per apprendere le particolarità di montaggio dei prodotti di cui dovrà certificare l installazione, assumendosi la responsabilità in caso di incidente. L avvenuta formazione tutela il Committente sulla qualità della posa della linea vita, e sull aspetto fondamentale che tale posa avvenga in sicurezza. L interpello n. 13/2014, in risposta a quali modalità debba adottare il Committente per valutare la capacità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, chiarisce che le modalità variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici è importante chiarire, definire, chi materialmente si occuperà della posa della linea vita, perché è sul suo POS che dovremo trovare gli elementi oggettivi che ci permettono di fatto la verifica dell idoneità tecnico-professionale. La capacità tecnica dell impresa la posso vedere, la posso verificare, posso toccarla con mano analizzando il POS : un POS realizzato bene, che non sia (di nuovo, anche qui) un mero adempimento formale, ma che contenga veramente la sostanza di

ciò che l impresa si appresta a fare in cantiere, ci fa senz altro capire la validità tecnica di chi si sta preparando a installare la linea vita. Il POS è il dettaglio esecutivo del PSC, mi dà chiare indicazioni sulla capacità tecnica dell impresa, sul rispetto degli adempimenti formali e sul possesso di attestati. Colleghi, questi POS sono una importante carta da giocare, non accontentiamoci di POS generici, dobbiamo avere la fermezza di controllare questi POS e nell eventualità che siano dei documenti fatti male dobbiamo rimandarli indietro e farci riconsegnare qualcosa di decente.

SLIDE 7 Per quanto riguarda l aspetto legato ai lavoratori autonomi, ma sarà poi vero che chi mi si propone per posare una linea vita è un lavoratore autonomo? Che ha possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale da cui sia possibile evincere un effettiva piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle opere da realizzare? O si tratterà magari di aggregati? o di imprese di fatto? e che quindi con due aggregati ci ritroviamo a ricadere nell ambito di quella circolare 16/2012 che contiene le indicazioni operative per il personale ispettivo? Tuttavia aprirei una parentesi sugli obblighi a carico dei lavoratori autonomi, perché secondo voi, un mero elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione, e la documentazione relativa alla conformità di macchine, attrezzature ed opere professionali, quali dati oggettivi forniscono circa il rispetto delle norme antinfortunistiche? Quali garanzie, se il lavoratore autonomo (ai sensi dell articolo 21 del Testo Unico) ha solamente la facoltà e non l obbligo di partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di beneficiare della sorveglianza sanitaria? La risposta della Commissione Ministeriale all Interpello posto dall Associazione Nazionale Costruttori Edili (interpello n 7/2013 del 2 maggio 2013) pone fine al dibattere circa il possesso o meno della documentazione attestante la formazione del lavoratore autonomo specificando che risulta legittimo l affidamento di lavori al lavoratore autonomo sia che i requisiti relativi alla formazione siano presenti, sia in loro assenza. Resta ferma, però, per il Committente, la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall Allegato XVII, a garanzia della qualità del lavoro.

SLIDE 8 il comma 3 dell Allegato XVII, infine, rimanda alle verifiche secondo i commi precedenti anche in caso di subappalto. In caso di subappalto, il Committente (che deve sempre controfirmare il contratto) viene investito di grande responsabilità circa la verifica dell idoneità tecnico professionale, una responsabilità che gli deriva, indirettamente, dal fatto che tutte le figure siano concatenate all interno del processo edilizio (di cui ampiamente ci parlerà il Geom. Luca Perricone nel proprio intervento). Nel subappalto la verifica dell idoneità tecnico professionale è infatti a carico dell impresa affidataria, ma come abbiamo visto in precedenza, vi sono delle zone d ombra che rendono difficoltosa una valutazione sostanzialmente corretta. Troverà infatti, essendo Committente interno, le stesse difficoltà, avrà lo stesso handicap del Committente La culpa in eligendo si trasmette a cascata, dal Committente all impresa affidataria. Una chiave molto importante è quella di formare capitolati d appalto in un certo modo, dove siano ben chiare e specificate le caratteristiche indispensabili che le imprese dovranno avere per poter eseguire la linea vita.

SLIDE 9 Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede è di operare una verifica non solo formale, ma sostanziale, non realizzata solo in un ottica economica, ma in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare Riassumendo, Allegato XVII utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per indirizzare i nostri committenti, agiamo sul capitolato, sorvegliamo attentamente sugli oggetti sociali delle visure camerali, passiamo sotto la lente di ingrandimento i POS : dobbiamo cercare la vera capacità tecnica al saper fare. Vorrei inoltre introdurre, infine, uno spunto di riflessione, da condividere con tutta la comunità di tecnici partecipanti a questo convegno: relatori, professionisti, tecnici Spresal e funzionari della Regione. L'installazione delle linee vite nasce in Piemonte, come ampiamente ribadito, da una normativa di tipo edilizio la quale inevitabilmente rimanda alla normativa nazionale sulla sicurezza. Se pur vero che non tutte le regioni in Italia hanno introdotto analogo obbligo normativo sarebbe utile (non per aumentare la burocrazia) poter avere la possibilità di riferimenti oggettivi, di un elenco di soggetti abilitati, in modo da avere chiarezza su chi siano i lavoratori che possono materialmente eseguire questo tipo di installazione. I requisiti tecnico-professionali degli installatori non sono solo importanti per riconoscere la capacità di montaggio dell'apparato a tutela di committenti e responsabili, ma, trattandosi di un apprestamento di sicurezza permanente, montato su parti strutturali di differenti tecnologie costruttive, sono fondamentali per scongiurare possibili e drammatici infortuni futuri.