Rottamazione cartelle: i primi chiarimenti e la procedura definita da Regione Lombardia

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Ai gentili clienti Loro sedi Rottamazione cartelle: i primi chiarimenti e la procedura definita da Regione Lombardia (Art. 6 DL n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016) In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016) collegato alla manovra finanziaria, contenete le disposizioni relative all abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure. In materia di rottamazione delle cartelle, il testo della legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto numerose modifiche, tra cui l ampliamento della procedura ai ruoli del 2016 e la proroga delle domande (al 31.03.2017) e dei versamenti (l ultima delle 5 rate in scadenza al prossimo settembre 2018). Con riferimento ai primi chiarimenti sulla procedura di rottamazione, si deve segnalare che in occasione di un incontro con il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti è stato precisato che: i) è esclusa la rottamazione per i ruoli trasmessi all agente della riscossione a partire dallo scorso 16.12.2016, in quanto si devono ritenere affidati a partire dal 10.01.2017 (sul punto, però, nel proseguo si illustreranno alcune precisazioni delle Entrate); ii) la sospensione prevista dalle disposizioni in commento non è automatica e generalizzata, ma si riferisce solamente ai ruoli oggetto di definizione; iii) chi ha rateazioni in corso al momento della domanda, può accedere alla misura anche nell ipotesi di versamento tardivo; iv) con riferimento alla riscossione frazionata nel corso del procedimento, è necessario ai fini della definizione agevolata che i carichi siano affidati entro il termine del 2016. Si evidenzia, inoltre, l ampliamento delle disciplina della rottamazione alle cartelle degli enti locali: a tal riguardo, si deve segnalare l adesione alla procedura (che, a differenza delle ipotesi ordinarie di applicazione prevede regole proprie) che è stata attivata dalla Regione Lombardia con riferimento alle ordinanze di ingiunzione (con rateizzazione solo oltre i 2.000 euro e prestazione di fideiussione per importi superiori ai 50.000 euro).

Premessa Con il DL n.193 del 22.10.2016 il legislatore ha introdotto una procedura per la rottamazione delle cartelle di pagamento. La procedura, attivabile sin dallo scorso 24.10.2016 (data di entrata in vigore del decreto), consente di eliminare sanzioni ed interessi di mora, nonché di versare gli importi ratealmente. La legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto un potenziamento dell istituto, il cui ambito di applicazione viene ampliato ai ruoli del 2016. Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di rateizzare l importo in 5 rate, con scadenza ultima a settembre 2018. Con riferimento alle ingiunzioni, viene prevista la possibilità di rottamare gli importi secondo le indicazioni e le modalità indicate dagli stessi enti locali (in tal caso, quindi, non dovrà essere utilizzata la procedura descritta ma quella più specifica che verrà definita dagli stessi enti come nel caso della Regione Lombardia). Si segnala la conferma dell applicazione della nuova procedura anche ai ruoli inclusi in procedure di crisi da sovraindebitamento: in tal caso i versamenti saranno definiti dal decreto di omologazione. Caratteristiche definizione Secondo quanto previsto dal comma 1 dell articolo 6 DL n. 193/2016 modificato dalla legge di conversione, i carichi inclusi in ruoli affidati all agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e sanzioni. La definizione, quindi, presuppone l integrale pagamento delle seguenti componenti: somme a titolo di capitale e interessi; aggi maturati a favore dell agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento). OGGETTO DELLA PROCEDURA Somme da versare Capitale e interessi. Aggi maturati a favore dell agente della riscossione e rimborsi spese.

Somme espunte dal carico Interessi di mora. Sanzioni e somme aggiuntive. Di seguito riportiamo il dettaglio delle spettanze a cui il soggetto dovrebbe ordinariamente far fronte: SPETTANZE ORDINARIE Pagamento entro 60 giorni Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali. Interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Sanzioni da omesso versamento. Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%). Le spese di notifica pari ad 5,88. Pagamento oltre 60 giorni Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali. Interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Sanzioni da omesso versamento. Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%). Le spese di notifica pari ad 5,88. Gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento. Gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari al 8% in luogo di quelli ridotti del 4,65%). Eventuali spese maturate a seguito dell avvio di procedure esecutive. Ambito di applicazione Ambito soggettivo Con riferimento all ambito soggettivo di applicazione, il decreto non prevede particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di presentazione della domanda viene meno l obbligo di versamento rateale). Qualora l interessato abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura presuppone la rinuncia.

CHIARIMENTI Con riferimento al pagamento regolare delle rate scadenti nell ultimo triennio 2016, Equitalia ha precisato che la procedura è accessibile anche nei confronti di coloro che hanno versato tardivamente tali somme. Equitalia, sul punto, ha chiarito che la sospensione non è generalizzata ma si riferisce solamente alle cartelle o alle somme oggetto della domanda. In molti casi, nell ipotesi di rateazione, l Ufficio dovrà procedere allo scomputo della quota di rata relativa alla cartella che non si intende definire (o che non si può definire). Si deve sottolineare che il debitore non può prendere autonomamente provvedimenti circa il calcolo e lo scomputo delle cartelle rottamate dalle somme rateizzate, ma dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall Ufficio competente. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Ambito Si applica a tutti i soggetti. soggettivo Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento. Con riferimento alla rinuncia al procedimento: se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà avvalersi della rottamazione con l annullamento della sanzione, pagando solo l aggio e le spese di notifica; se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l ufficio ha iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il contribuente potrà godere della definizione agevolata rinunciando al contenzioso in corso, pagando solo aggio e spese. Secondo il tenore letterale della norma sembrerebbe escludersi dalla definizione agevolata della restante parte poiché carente del requisito di somma iscritta a ruolo;

se il contribuente, ha presentato ricorso e vinto in primo grado, non avendo quindi alcun importo iscritto a ruolo non può accedere alla definizione agevolata. In caso di appello da parte dell ufficio sarà costretto a proseguire nel contenzioso, nella speranza di concluderlo positivamente anche nei successivi gradi di giudizio. Si aggiunge a quanto sopra che in caso di soccombenza totale in appello, il contribuente potrà in ogni caso procedere alla rottamazione della cartella, ma dovrà in questo caso rinunciare all impugnazione avanti alla Cassazione. CHIARIMENTI Sempre con riferimento alla riscossione frazionata, Equitalia, in occasione di un incontro con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha specificato che per gli importi da versare rimane sempre necessario l affidamento del ruolo all agente entro e non oltre il 2016. A titolo esemplificativo, nel caso di soccombenza in primo grado bisognerà verificare, per la rottamazione dei 2/3 della somma oggetto di contenzioso, l affidamento del ruolo entro il 2016. Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento del debito falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione. A tale proposito, si segnala che è stato pubblicato il 17 gennaio, sul sito di Equitalia il modello DA2 per appunto la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore Ambito oggettivo Con riferimento all ambito oggettivo di applicazione dell istituto, invece, il legislatore ha fornito maggiori disposizioni. Sono interessati dalla procedura, i

carichi inclusi in ruoli affidati all agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. CHIARIMENTI Con riferimento all ambito oggettivo di applicazione, Equitalia ha specificato che possono considerarsi affidati nel 2016 solamente i ruoli trasmessi fino al 15.12.2016. Secondo quanto previsto dall articolo 4 del DM 321/99, i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l ultimo giorno del mese devono considerarsi affidati dal giorno 10 del mese successivo. Per i ruoli trasmessi dal 01.12.2016 fino al 15.12.2016, la data di affidamento si considera il 25.12.2016 (e possono quindi essere ammessi alla procedura). Sull argomento si deve però rilevare che alcune delle osservazioni effettuate da parte dell Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/2003 e con la risoluzione n. 150/2005 riabiliterebbero i ruoli trasmessi dal 16.12.2016 al 31.12.2016. Con i citati provvedimenti di prassi l Agenzia delle Entrate aveva specificato che in luogo dell affidamento doveva essere presa in considerazione la data di effettiva trasmissione, essendo, quindi, irrilevante, ai fini della definizione, anche quanto disposto dall art. 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321, secondo cui per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Considerato che la specificazione si riferiva alla precedente ed analoga definizione agevolata di cui all art. 12 della L. n. 289/2002 (che faceva espressamente riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000), il chiarimento delle Entrate appare particolarmente affidabile. Sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi: CARICHI ESCLUSI

I II IVA all importazione Recupero aiuti di Stato III Condanne della Corte dei Conti IV V VI Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. ATTENZIONE! Con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada viene in ogni caso consentito l accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui all articolo 27 legge n. 689/1981. I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche dalla legge di conversione). Si segnala, inoltre, che l accesso alla definizione agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali interessati. La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia). Enti locali e ingiunzione La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora). CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA ATTIVATA DALLA REGIONE LOMBARDIA Si segnala che le somme tributarie e non tributarie di cui la Regione Lombardia è creditrice potranno essere assoggettate alla procedura di rottamazione con stralcio delle sanzioni prevista dalla legge Regionale n. 35 del 29.12.2016 e dalla delibera del 09.01.2017. Sono interessate, in particolare,

tutte le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Regione entro lo scorso 31.12.2016: l accesso alla procedura sarà automatico e non dovrà essere presentata alcuna istanza a condizione che gli interessati procedano al pagamento in unica soluzione entro il prossimo 02.05.2017. Per ottenere la rateazione delle somme superiori a 2.000 euro (importi inferiori non sono rateizzabili) i debitori dovranno presentare apposita domanda alla Regione Lombardia entro lo stesso termine del 02.05.2017. In tal caso, la scadenza delle rate coinciderà con il 31.07.2017, 02.10.2017 e 30.11.2017. Per rateizzare importi superiori a 50.000 euro sarà necessario prestare apposita fideiussione. La procedura, come quella ordinaria, è vincolata alla cessazione dell eventuale contenzioso giurisdizionale nei confronti della Regione Lombardia. Di conseguenza, l ambito di applicazione dell istituto può essere riassunto nei seguenti termini: SCHEMA RIEPILOGATIVO Ambito soggettivo Si applica a tutti i soggetti Ambito Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di soggettivo aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento Ambito oggettivo Ruoli Affidati all agente dal 2000 al 2016 ammessi Ingiunzioni enti locali ammessi secondo regole proprie Ruoli inclusi in procedure da sovraindebitamento, con termini di versamento indicati dal decreto di omologazione Esclusioni IVA all importazione Recupero aiuti di Stato Condanne della Corte dei Conti Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

provvedimenti e sentenze penali di condanna Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali La procedura Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017), apposita dichiarazione attraverso il modello DA1 (tramite sportello o PEC). Considerate le modifiche intervenute, il debitore potrà, entro la stessa data, comunicare modifiche all istanza già presentata. Modello istanza: DA1 Caselle e-mail/pec: allegato Istruzioni per la compilazione del modello: allegato Effetti della dichiarazione In tale dichiarazione il debitore indica (eventualmente) il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Comunicazione degli importi Entro il 31.05.2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Equitalia entro il prossimo 28.02.2017 notificherà agli interessati i carichi affidati nell anno 2016 per cui non risulta ancora notificata la cartella (al fine di consentire la definizione). OSSERVA Importo delle rate Con riferimento all importo delle rate viene stabilito che ciascuna delle cinque rate, con scadenza fissata per le prime tre nel 2017 e le ultime due nel 2018, gli importi delle rate devono essere tali da consentire il pagamento di una quota pari al 70% nel 2017 e del restante 30% nel 2018 (nelle due distinte annualità gli importi delle rate devono essere di pari ammontare) IMPORTI DELLE RATE Numero rata Importo I (luglio 2017) 23,33% II (settembre 2017) 23,33% III (novembre 2017) 23,33% IV (aprile 2018) 15% V (settembre 2018) 15% Tale istituto rappresenta un eccezione alla disciplina della rateazione prevista dall articolo 19 del DPR n. 602/73. La relativa disciplina, quindi, non si applica alla fattispecie in esame. Mancato pagamento delle rate In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell importo totale o della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato (la

preclusione non opera se alla data di presentazione dell istanza sono passati meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell avviso di accertamento). Modalità di pagamento Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa, oppure mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare, oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione. LA PROCEDURA I) PRESENTAZIONE Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e DELL ISTANZA consente la sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti dell interessato Scadenza termine Entro il prossimo 31.03.2017 II) COMUNICAZIONE EQUITALIA Vengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze, con termine massimo di pagamento dell ultima rata a settembre 2018. Scadenza termine Entro il prossimo 31.05.2017 III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall agente per la riscossione o pagamento allo sportello Scadenza termine Entro il prossimo settembre 2018 (prima rata luglio 2017) Discarico A seguito del pagamento delle somme indicate dalla comunicazione di Equitalia, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo ( 1 ). Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono 1 Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Pagamento parziale e precedente rateazione delle somme Secondo quanto previsto dal DL n. 193/2016, la possibilità di definire i carichi può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016. In questo caso viene stabilito che: ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Definizione automatica del carico OSSERVA Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed aggio, per beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi. Si presume che in questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di rateazione) l avvenuto pagamento dell integralità del carico.

SCHEMA RIEPILOGATIVO Oggetto della definizione Somme da versare Capitale e interessi Aggi maturati a favore dell agente della riscossione e rimborsi spese Somme espunte Interessi di mora dal carico Sanzioni e somme aggiuntive Ambito soggettivo Ambito soggettivo Si applica a tutti i soggetti Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento Ambito oggettivo Ruoli Affidati all agente dal 2000 al 2016 ammessi Esclusioni IVA all importazione Recupero aiuti di Stato Condanne della Corte dei Conti Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Procedura I) PRESENTAZIONE Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e DELL ISTANZA consente la sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti dell interessato Scadenza termine: Entro il prossimo 31.03.2017 II) COMUNICAZIONE EQUITALIA Vengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze, con termine massimo di pagamento dell ultima rata a settembre 2018 Scadenza termine: Entro il prossimo 31.05.2017 III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento

su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall agente per la riscossione o pagamento allo sportello Scadenza termine: Entro il prossimo settembre 2018 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 19 gennaio 2017