TITOLO Riunione della Commissione Parlamentare IMCO



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TITOLO Riunione della Commissione Parlamentare IMCO LUOGO E DATA ORGANIZZATORE Parlamento Europeo Rue Wiertz 60, 1000 Bruxelles 6 ottobre 2014 Commissione Parlamentare IMCO RELAZIONE Sono stati individuati i seguenti punti salienti di discussione nell ordine del giorno della Commissione IMCO: 4. Presentazione degli studi sui temi Discriminazione dei consumatori nel mercato unico digitale e Aspetti dei servizi finanziari relativi alla protezione dei consumatori Patrice Muller (London Economics) ha presentato lo studio Aspetti dei servizi finanziari relativi alla protezione dei consumatori. Le problematiche che affliggono i consumatori date dal mercato finanziario e dai relativi prodotti sono diverse, ha affermato lo studioso, come la scarsa frequenza con cui i prodotti finanziari vengono acquistati, la complessità degli stessi, la lunga durata, le limitate conoscenze finanziarie e gli errori comportamentali degli acquirenti. Lo studio si è basato su una vasta consultazione delle parti interessate (mediatori finanziari, associazioni dei consumatori, banche), ed ha evidenziato quali servizi e prodotti finanziari arrechino danno o apportino beneficio ai consumatori e imprese da una parte, al Mercato unico dall altra. Per quanto concerne i danni subiti dai consumatori e PMI, l impatto dei servizi e prodotti si riscontra maggiormente sulla salute finanziaria degli utenti e nel caso in cui questa venga seriamente deteriorata, consumatori e imprese possono essere spinti verso uno stato di vulnerabilità finanziaria. Tale fenomeno si riscontra nei casi in cui la vendita risulti inappropriata, i rischi siano cristallizzati o non siano rispettate le obbligazioni contrattuali nei confronti del consumatore. I prodotti e servizi finanziari considerati dannosi sono caratterizzati dal fatto che coinvolgono rischi non pienamente comprensibili, comportano alti tassi di interesse, sono soggetti a tasse e oneri elevati, sono soggetti ad alti costi nel caso di risoluzione degli obblighi contrattuali, possono indurre in inganno alcune tipologie di consumatori, specialmente quelle più vulnerabili. Nello specifico, sono stati individuati alcuni prodotti finanziari potenzialmente dannosi per consumatori e PMI: la gamma dei prodotti di credito ipotecario, spesso costituita da mutui ipotecari in valuta, da mutui ipotecari a tasso variabile, da un alto rapporto prestito/valore e debito/reddito; i prodotti di mutuo che comportano un alto rischio di sostanziali passività residue; i prodotti di risparmio, investimento e pensionistici con alti interessi; i prodotti con coperture complesse. Parlando invece dei danni potenziali arrecabili al Mercato unico, tenendo conto che nella situazione attuale vi è uno shopping transfrontaliero limitato, l impatto potenziale negativo dei servizi e prodotti finanziari si riscontra nel momento in cui esso è talmente devastante da compromettere la stabilità finanziaria; quando sono colpiti specifici gruppi di consumatori e

questo provoca conseguenze sulle loro attività transfrontaliere; quando la fascia di consumatori colpiti dagli effetti negativi è assai estesa, sebbene la scala del singolo impatto sia ridotta. Sono questi prodotti o servizi caratterizzati da pratiche scorrette o abusive di vendita, oppure non trasparenti sotto l aspetto dei tassi, dei costi e dei rischi. I principali prodotti identificati capaci di creare conseguenze dannose in larga scala, se non adeguatamente verificati, sono innanzitutto i prodotti ipotecari, impattanti sulla stabilità finanziaria a causa del loro ampio valore e volume, e le assicurazioni di protezione di pagamento, che comportano un danno limitato per ogni singolo consumatore, ma che possono affliggere un vasto numero di acquirenti. I prodotti e servizi che secondo lo studio possono comportare, al contrario, un beneficio ai consumatori e PMI, sono caratterizzati da una migliore personalizzazione e semplicità per la specifica necessità del consumatore, da una flessibilità più ampia rispetto ai termini contrattuali, dalla facilitazione che comportano nelle transazioni transfrontaliere e da una riduzione effettiva del prezzo/costo. Esempi concreti di questi prodotti sono: il credito al consumo e gli accumuli pensionistici personalizzati, i conti correnti basici; i p-konto sul modello tedesco o gli accordi sul credito, che consentono di saltare una o più rate senza incorrere nella penalità; il mobile banking e la sua disponibilità sui devices personali, le carte di credito e debito. Per quanto riguarda i benefici offerti dai prodotti e servizi finanziari rispetto al Mercato unico, le caratteristiche identificate di questi sono la capacità di facilitare transazioni transfrontaliere di tipo finanziario e non, di semplificare la mobilità lavorativa transfrontaliera. Esempi compatibili con tali caratteristiche sono i servizi di pagamento tramite carte di credito e debito, l internet banking, l accesso ai servizi di pagamento in rete come la rete Atm e l e-money, le informazioni standardizzate mediante il Formato standard europeo di credito al consumo (SECCI) e il Foglio informativo standard europeo (ESIS). Molteplici sono le conclusioni fondamentali formulate da Muller al termine della presentazione dello studio: 1. la vendita inappropriata o abusiva di determinati prodotti ipotecari è stata una delle cause principali nel 2007/2008 della attuale crisi finanziaria per gli Stati Uniti e per determinati Paesi UE; 2. gli altri prodotti finanziari presi in considerazione dallo studio talvolta possono essere seriamente dannosi per alcuni consumatori, ma ciò non sembra contribuire significativamente alla messa in crisi della stabilità finanziaria; 3. alcuni dei prodotti identificati dalle parti interessate come potenzialmente dannosi per i consumatori si sono rivelati per altre parti interessate come potenzialmente positivi per i consumatori, verificatane la vendita corretta e regolamentata; 4. la conoscenza finanziaria e la capacità ricettiva è relativamente debole tra in consumatori; 5. l esperienza dei consumatori tra il 2000 e il 2007 può esser descritta come un periodo di innovazione e liberalizzazione finanziaria, durante il quale agli stessi consumatori è stata offerta una vasta gamma di prodotti finanziari, a volte anche maggiormente complessi; 6. la vasta scelta di prodotti finanziari ha portato paradossalmente i consumatori ad effettuare scelte non sempre ponderate e a cadere preda di vendite inappropriate o abusive; 7. lo studio mette in luce che, sebbene una maggiore conoscenza dei servizi e prodotti finanziari sia necessaria e portatrice di benefici per i consumatori, le politiche atte a incrementare la conoscenza finanziaria non sono sufficienti. Le raccomandazioni finali si sono concentrate su alcuni obiettivi fondamentali. In primo luogo la riduzione dell asimmetria informativa tra i consumatori e i fornitori di servizi finanziari: sarebbe necessario far sì che il venditore fornisca ex ante ed ex post informazioni accurate,

semplici e comparabili del prodotto finanziario; le informazioni fornite dovrebbero essere migliorate illustrando l esperienza comune dei consumatori, prospettando gli scenari migliori e peggiori; dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di implementare sistemi dove i consumatori siano incoraggiati a ricercare un consiglio finanziario indipendente da terze parti, soprattutto nel caso di prodotti molto complessi. In secondo luogo, obiettivi da conseguire sono il supporto ai consumatori affinché possano affrontare i problemi finanziari e il rafforzamento della protezione dei consumatori nel settore finanziario nella fase preliminare: più sforzi dovrebbero essere compiuti dai governi e dalla società civile per rafforzare la conoscenza finanziaria e permettere un miglior apprendimento dai vari programmi già esistenti; i regolatori del settore finanziario e le istituzioni responsabili per la protezione dei consumatori dovrebbero essere maggiormente proattive per assicurarsi che il mercato finanziario funzioni in modo migliore; un approccio di questo genere dovrebbe prevedere la proibizione della vendita di certi prodotti o almeno comportare per essi altri costi di transazione. In terzo ordine va considerato il rafforzamento della protezione dei consumatori nel settore finanziario nella fase ex post: i regolatori del settore finanziario dovrebbero assicurarsi che i consumatori non si accollino interessi e commissioni che non riflettono i costi reali quando il consumatore acquista, detiene e liquida il prodotto; le sanzioni dei venditori fraudolenti dovrebbero essere inasprite; le istituzioni finanziarie devono esser rese sistematicamente responsabili per un adeguata compensazione ai consumatori che hanno patito un danno come risultato di una vendita scorretta. Infine devono essere previsti dei rimedi, come un meccanismo di risoluzione delle controversie indipendente, veloce, efficiente ed economico, e deve essere approntata un uscita pulita dal sovraindebitamento, tramite lo sviluppo di un migliore meccanismo processuale per accordarsi sugli eccessivi oneri debitori personali. Terminata la presentazione dello studio, è stato dato spazio agli interrogativi posti dai deputati. Ivan ŠTEFANEC (PPE) ha domandato se siano necessarie delle norme innovative per raggiungere l obiettivo oppure vadano preferiti degli organi che monitorino la situazione; Lucy ANDERSON (S&D) ha chiesto notizie relative ai prestiti a breve termine, sottolineando il danno che questi possono provocare sulle fasce più deboli dei consumatori; Catherine STIHLER (S&D) ha richiesto approfondimenti sulle informazioni fornite ai consumatori, in riferimento specialmente alle pubblicità dei mutui ipotecari, al PD loaning e alle assicurazioni e informazioni fornite da determinati siti web. Patrice Muller ha risposto che per quanto riguarda la necessità di nuove normative la situazione cambia da Paese a Paese: le norme eccessivamente prescrittive non sono adeguate, è meglio indurre il fornitore del servizio a garantire informazioni chiare e brevi, e quindi è necessario piuttosto essere prescrittivi sul comportamento da tenere da parte dei fornitori. Riguardo ai prestiti a breve termine, si riscontra effettivamente un alto tasso di interesse richiesto, che induce in confusione il consumatore. Il Regno Unito ha adottato severi provvedimenti in materia, riducendo il mercato a tre fornitori principali: i consumatori bisognosi di prestiti al di sotto della soglia di un anno si troveranno quindi nella condizione di rivolgersi ad altri finanziatori competitivi e rispettosi delle nuove normative, che il mercato genererà necessariamente. Riguardo all aumento della trasparenza nel settore dell informazione pubblicitaria dei prodotti in esame, le informazioni vanno necessariamente integrare dai fornitori, ma l efficacia delle stesse va verificata a posteriori, in quanto non bisogna attendere la degenerazione della situazione. L aspetto dei siti web informativi è più complesso: alcuni stakeholders hanno affermato la loro utilità, ma vi è il dubbio che, a volte, gli stessi siti web possano essere collegati ad un fornitore specifico e di conseguenza lo favoriscano indirettamente, tenendo all oscuro il consumatore anche con l utilizzo deviante di un marchio differente. Evelyne GEBHARDT (S&D) ha posto la questione di come il cittadino possa ottenere informazioni complete e comprensibili. Olga SEHNALOVÁ (S&D) ha chiesto delucidazioni sul

profilo che dovrebbe avere un autorità che garantisca l accesso indipendente e non filtrato alle informazioni del settore, sottolineando come il problema coinvolga anche gli stessi gli stessi fornitori di servizi finanziari, che si trovano essi anch essi ad acquistare strumenti di finanziamento. Vicky FORD (ECR) ha affrontato la questione dei mutui in valuta estera e delle relative informazioni, essendosi occupata della Direttiva sui mutui negli ultimi anni, ed ha evidenziato come esistano soluzioni positive; inoltre ha domandato chiarimenti sulla differenza tra le modalità del contratto online e offline, ponendo l esempio delle clausole non espresse nella pagina internet ma contenute in un link che necessita solo di una spunta e non costringe alla lettura completa di esse. In risposta alle questioni, Muller ha consigliato una soluzione unica per l alfabetizzazione finanziaria, correlata soprattutto ai prodotti più complessi e rischiosi. Lo studioso ha ipotizzato un sistema di informazione il cui onere economico ricade sui fornitori, che contribuiscono autonomamente: il modello di riferimento è il Money Advice inglese, ma è un sistema che può essere modellato in base alle esigenze di ogni singolo Paese. Se questa soluzione fosse applicata, sarebbe comunque lo Stesso Stato membro a vigilare per evitare abusi. Hans Schulte-Nölke (European Legal Studies Institute Osnabrück) ha presentato lo studio Discriminazione dei consumatori nel mercato unico digitale. Lo studioso ha affermato che, a causa del comportamento discriminatorio delle imprese nel mercato digitale, vi è frustrazione nei consumatori perché nei vari Paesi UE le condizioni e i prezzi di acquisto sono spesso differenti. Partendo da dati di base, è stato rilevato che il 74% dei rivenditori in UE non effettua vendite in altri Stati membri, che solo il 9% dei consumatori europei ha acquistato online da un altro Stato membro e che solo il 61% degli acquisti transfrontalieri ha avuto esito positivo. Le tipologie di comportamento discriminatorio individuate dallo studio sono innanzitutto: il rifiuto di ricevere ordini in base alla diversa localizzazione geografica; il reindirizzo alla filiale nazionale, dove spesso i prezzi sono più alti, la scelta meno ampia e la qualità differente; le differenti condizioni applicate ai consumatori di altri Stati membri, come i prezzi, i metodi di pagamento, i costi e le modalità limitate di spedizione; le restrizioni geografiche all uso di determinati contenuti digitali. Le ragioni che portano le aziende a mantenere comportamenti tali sono molteplici, come la scarsa convenienza o l eccessivo aggravio comportati dalla spedizione, le difficoltà nell ottenere il rispetto dei pagamenti, le barriere di tipo linguistico, informativo, legale, la mancanza di una certezza normativa nel Paese in cui si va a inviare il prodotto, le difficoltà pratiche date ad esempio dai servizi che richiedono la presenza fisica del fornitore del servizio. Il quadro legale in cui si situa la questione è vasto, essa è infatti regolata dai diritti e libertà fondamentali del cittadino, dall art. 20.2, della Direttiva dei servizi, dal diritto internazionale privato e dagli accordi Brussels 1 e Roma 1, dal diritto della concorrenza e dal diritto della proprietà intellettuale. I diritti e libertà fondamentali si articolano sotto diversi aspetti, e vanno valutati sulla base della loro utilità a regolare la questione: i diritti umani innanzitutto, precisamente il diritto a non essere discriminati sulla base della razza o provenienza etnica, si rivelano poco utili in quanto la problematica non è causata da motivazioni di tipo razzista. Maggiormente rilevante è il diritto dei cittadini UE a non essere discriminati a causa della provenienza da un diverso Stato membro stabilito dal TFUE, che comunque crea delle perplessità in quanto è discutibile che l impresa debba obbligatoriamente fornire servizi a tutti i Paesi membri; altrettanto rimarchevole nella definizione del problema è il principio della libera circolazione delle persone dei sevizi in Europa. E il secondo comma dell art. 20 della Direttiva servizi che attiene nello specifico alla non discriminazione dei cittadini per mano dei fornitori di servizi, recitando Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da

criteri oggettivi.. Schulte-Nölke a questo punto ha invitato la Commissione parlamentare a valutare se l art. 20.2 sia una disposizione programmatica oppure una norma da applicare rigidamente, inoltre ha evidenziato in ogni caso come sia bisognosa di essere esplicata con una maggiore trasparenza. Per quanto concerne il diritto internazionale privato, si rileva come esistano da una parte divergenze tra la normativa sulla protezione dei consumatori e quella nazionale sui contratti: le imprese spesso temono che il consumatore possa adire alle proprie norme nazionali, a detrimento delle imprese stesse. Al termine della disamina, lo studioso ha espresso delle indicazioni per una futura azione europea a correzione delle disparità evidenziate dallo studio, citando il metodo del bastone o carota per le imprese: - obbligare i negozi online a dichiarare quali sono i Paesi da cui non accettano ordinativi e a quali condizioni permettono l acquisto; - applicare in maniera più rigorosa il diritto sulla concorrenza; - riformare la legislazione sulla proprietà intellettuale al fine di creare una cornice normativa unificata europea; - proibire la concessione di licenze che contengano restrizioni geografiche; - creare un sito web per raccogliere le lamentele dei consumatori discriminati; - pubblicare delle pagelle in cui vengono descritte le migliori e le peggiori pratiche commerciali online. Conclusa la presentazione dello studio, diversi deputati hanno posto interrogativi. Kaja KALLAS (ALDE) ha domandato se non sia paradossale per le imprese rifiutare il guadagno provenienti dalla vendita transfrontaliera dei propri prodotti, applicando una discriminazione cha appare ingiustificata; Evelyne GEBHARDT (S&D), citando ad esempio diversi casi di discriminazione sul prezzo dei prodotti acquistabili online, ha chiesto in che modo concreto l art. 20.2 della Direttiva servizi possa andare a sanare la frammentazione del Mercato unico digitale. Lo studioso ha risposto affermando che effettivamente gli esempi di discriminazione sono tanti, talvolta assurdi, talvolta razionali nel caso in cui l impresa desideri volontariamente segmentare il mercato mediante la variazione di prezzo. Per garantire la corretta tutela dei consumatori l UE dovrà però soppesare tale diritto con quello legittimo, garantito da limiti giuridici, delle società ad operare liberamente e senza costrizioni all interno dei vari mercati. L art. 20.2 soffre di una formulazione troppo vaga e generica, facendo sì che le imprese siano scoraggiate dal prestare i propri servizi in un determinato Paese, per timore delle legislazioni nazionali che in molte effettivamente non conoscono: una soluzione potrebbe essere l emanazione un esplicito atto giuridico europeo contro la discriminazione dei consumatori nel Mercato unico digitale. Una soluzione preferibile sarebbe di tipo indiretto: concedere alle aziende di iniziare la vendita transfrontaliera solo in alcuni Paesi, fornire informazioni chiare e diffuse sul perché eventualmente vengono applicate delle discriminazioni, sollevando una coscienza pubblica della questione. In questo modo il mercato risponderà in maniera naturale, richiamando competitors che colmeranno le lacune e appianeranno il problema della discriminazione geografica. Olga SEHNALOVÁ (S&D) ha chiesto se la motivazione della frammentazione può essere anche la differenza della qualità dei prodotti distribuiti nei diversi Paesi; Kaja KALLAS (ALDE) è intervenuta nuovamente per chiedere il perché a volte la discriminazione sia effettuata sulla base della nazionalità. Vicky FORD (ECR) ha voluto conoscere la motivazione per cui le imprese scelgano solo determinati Paesi per commerciare i loro prodotti e riguardo alla normativa comunitaria europea sulla vendita ha affermato che è da mantenere un alto livello di protezione dei consumatori, prevedendo una corretta informazione. Schulte-Nölke ha risposto concordando con le osservazioni proposte, soprattutto sulla questione della differenziazione delle varie forme contrattuali, dove serve un armonizzazione anche minima dei contratti d acquisto online nella prospettiva del mercato unico. In ogni caso spesso i casi oggetto di discussione sono di competenza della legislazione dei singoli Stati membri, quindi l armonizzazione si dovrà fermare necessariamente alle

competenze degli Stati membri. Sulle presunte variazioni di qualità ha rassicurato che vari studi sono stati svolti sul punto e affermano univocamente che la qualità è la stessa, con la sola differenza di prezzo. LINK Draft agenda: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/oj/1035/1035671/103 5671it.pdf Materiali: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/ppt_descrimination _consumers_/ppt_descrimination_consumers_en.pdf http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/ppt_consumer_pro tec_aspects_/ppt_consumer_protec_aspects_en.pdf Antonio Revolfato UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B - 1040 Bruxelles Tel. +32 2 5510490 Fax +32 2 5510499 e-mail: bruxelles3@bruxelles.ven.camcom.it