Luigi Fadiga Il Garante regionale e il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza Rimini, 24 ottobre 2012 1
La legge regionale sul Garante l.r. 2005 n. 9, modif. da l.r. 2011 n. 13, figura indipendente con funzioni di: - promozione cultura infanzia e adolescenza - vigilanza su attuazione dei diritti CRC - vigilanza su attuazione normativa regionale - recepimento di segnalazioni - invio di segnalazioni e solleciti alle aa.pp. - formulazione di raccomandazioni alle aa.pp. - formazione tutori t e curatori - intervento in proc.ti amm.vi - accesso agli atti delle aa.pp. 2
Il programma di lavoro -primo anno: il diritto itt alla protezione - secondo anno: il diritto all'educazione - terzo anno: il diritto alla salute... 3
L'attività svolta Da 16.03.2012: - incontro centrale responsabili servizi i - incontri provinciali con i servizi - istituzione i del tavolo AGM/Servizi i - instaurazione rapporti avvocatura - progetto bambini e terremoto - convenzione ricerca affidamento ai SS - preparazione Giornata reg. Diritti Fanciullo - recepimento e invio segnalazioni - avvio contatti con scuola e f.p. 4
Il piano d'azione 2013 Il diritto all'educazione: Abbandono e dispersione Ascolto Formazione all'ascolto Educazione a diritti e doveri Non discriminazione 5
L'istituzione del Garante nazionale La l.s. 2011 n. 112 La conferenza nazionale dei Garanti regionali Lo scambio di buone prassi 6
Di cosa parliamo quando parliamo di protezione dei minori? Parliamo di diritti dei minori, o più correttamente dei diritti delle persone di minore età, enunciati dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo, recepiti nel nostro ordinamento dalla legge di ratifica 1991 n. 176. 7
Si tratta di diritti che devono essere: - specifici e autonomi (art. 8 l.reg. 14/2008) - esigibili - promossi - implementati -uguali per tutti i minori in tutto il Paese, senza distinzioni di genere, razza,lingua... (Cost., art. 3) 8
Le persone minori di eta' sono l'unica fascia sociale priva di rappresentanza per questo hanno bisogno/diritto a un sistema di protezione rafforzato e specifico (Convenzione O.N.U., art. 3,) 9
Il sistema italiano di promozione e protezione dei diritti dei minori Sistema normativo generale Sistema della protezione sociale Sistema della protezione giudiziaria 10
Il Sistema normativo generale Conv. ONU, art. 2: Gli Stati ti parti si impegnano a rispettare i diritti itti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione Conv. ONU, art. 3: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 11
Il Sistema della protezione sociale Competenze: Le Regioni (art. 117 Cost.; legge reg.14/2008) Le Province I Comuni (singoli o associati: in RER 67 enti gestiori) 12
Il Sistema della protezione giudiziaria Tribunale per i minorenni e p.m.m. Minorile Corte d'appello per i minorenni i (sezione) e p.m. Giudice tutelare t (promiscuo) Tribunale civile ordinario e pubblico ministero Tribunale penale ordinario e pubblico ministero GIP e GUP tribunale penale ordinario Corte d'assise e pubblico ministero Corte d'assise d'appello e pubblico ministero Corte Suprema di Cassazione e proc. generale 13
Caratteristiche e criticità Giurisdizione: Servizi: - centralizzazione - Frantumazione - insuff. numerica - disomogeneità - insuff. formativa - mancanza risorse -sovrapp. c.ze - formazione insuff. - linguaggio - linguaggio - i ponti - i ponti 14
I tre sistemi non riescono a garantire ai soggetti minori di età i diritti previsti dai Pi Principi i igenerali lidella Convenzione N.U. NU : - Diritto alla non discriminazione (art. 2) - Diritto di precedenza assoluta (il preminente interesse del minore: art.3) - Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6) - Diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltato t e preso in considerazione i (art. 12) 15
Le maggiori criticità Stili di comunicazione SEL-AGM-SEL Ritardi di SEL e AGM Provvedimenti provvisori L'affidamento al servizio sociale L'allontanamento I minorenni imputati Gli ultradiciottenni e l'a.p.e. Le alternative al carcere minorile 16
Cosa fare? Il Garante come possibile risorsa Togliere i nodi, oliare il meccanismo Eliminare/ridurre contrasti Favorire integrazione Intensificare formazione Sostenere i servizi e gli operatori 17
Il Garante, una possibile risorsa - è un'autorità indipendente - ha il compito di dare voce ai soggetti <18 - di mettere in rete i ruoli di protezione - di fare da cerniera tra SEL e AGM per contattarlo: garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it 18
Giornata dei diritti del Fanciullo 20 novembre 2012 Convegno regionale sul tema: Minori (e) garanzie, I garanti regionali per un nuovo sistema di protezione dei minorenni i Regione Emilia-Romagna, Terza Torre ore 9.30/14.30 19