www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com SISTEMA FRIZZERA Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef Con la compilazione del quadro RN si giunge alla determinazione del credito o del debito di IRPEF. Il percorso previsto dalla legge, e che viene seguito dalla sequenza dei righi nel quadro, è il seguente: COMPILAZIONE dei RIGHI di DETTAGLIO I redditi soggetti a tassazione separata vanno indicati nel presente Quadro (Rigo RN1) solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 12
Secondo l' art. 10, co. 3-bis, Tuir "se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito del l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze". Dal 2012 il reddito dell'abitazione principale - qualora assoggettato ad IMU - non concorre più alla formazione del reddito complessivo, quindi la relativa deduzione non si applica. Infatti, dal 2012 è stata istituita l'imu, la quale sostituisce, per la componente immobiliare, l'irpef e le relative addizionali dovute sui "redditi fondiari relativi ai beni non locati", tra i quali rientra l'abitazione principale (art. 8, co. 1, D.Lgs. 23/2011). In base a questo principio di sostituzione, il reddito dell'abitazione principale "non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, la relativa deduzione non si applica" (C.M. 11.3.2013, n. 5/E, par. 2.5). In definitiva, la deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'imu, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 12
I contribuenti che hanno familiari a carico fruiscono di apposite detrazioni d'imposta, che si differenziano in ragione del grado di parentela. Le detrazioni spettanti per i carichi di famiglia: I familiari per i quali può godere delle detrazioni in parola sono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli compresi quelli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati; gli altri familiari, purché questi convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nella categoria "altri familiari" rientrano il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e la nuora; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito non superiore a Euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili. Si evidenzia che, mentre il reddito complessivo del contribuente da prendere a base di calcolo per le detrazioni va assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo del tetto di Euro 2.840,51 vanno considerate anche la rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 12
Reddito dell'abitazione principale sul reddito complessivo: (*) Oltre alla rendita catastale, vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismo internazionali, rappresentanze diplomatiche o consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Vanno inoltre computati i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri), come ad esempio Montecarlo e San Marino. Come sopra affermato, l'ulteriore detrazione in esame spetta solo qualora sia riconosciuta la detrazione ordinaria per figli a carico, la presenza di un ammontare di reddito che non dà diritto alla detrazione ordinaria per figli a carico comporta la perdita anche della ulteriore detrazione in esame. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 12
Esempio Un soggetto con 4 figli a carico, di età superiore a 3 anni, ha un reddito complessivo pari a 139.500 euro. La detrazione ordinaria (importo teorico pari a Euro (950+200) x 4 = 4.600), spetta in base al seguente rapporto: 95.000 (*) - reddito complessivo --------------------------------------- 95.000 (*) (*) Per ogni figlio successivo al primo l'importo di Euro 95.000 è aumentato di Euro 15.000. 3 x 15.000 + 95.000-139.500 ------------------------------------------------------- = 0,0052 3 x 15.000 + 95.000 La detrazione ordinaria spetta quindi per l'importo di Euro 23,92 (4.600 x 0,0052). Il contribuente potrà usufruire anche della ulteriore detrazione di Euro 1.200 (per l'intero importo). Diversamente, considerando un soggetto con 4 figli a carico ed un reddito complessivo di 140.000 euro, la non spettanza della detrazione ordinaria comporta l'impossibilità di fruire anche della ulteriore detrazione. Infatti, applicando la formula di cui sopra: 3 x 15.000 + 95.000-140.000 -------------------------------------------- = 0 3 x 15.000 + 95.000 Il meccanismo di calcolo dell'irpef contempla, tra l'altro, un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa e così via). In particolare, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito annuo. Per il calcolo della detrazione effettiva si assume come reddito di riferimento non la specifica categoria reddituale (non, quindi, il solo reddito di lavoro dipendente) ma l'intero reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili (il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze). Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro espresso in giorni. Le detrazioni per i redditi di pensione sono state suddivise in due categorie, a seconda che i titolari abbiano più o meno di 75 anni di età. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 12
CONTRIBUENTE CHE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO D'IMPOSTA NON HA COMPIUTO 75 ANNI DI ETÀ CONTRIBUENTE CHE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA HA COMPIUTO 75 ANNI DI ETÀ Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue. A) Reddito complessivo fino ad euro 7.500 Se il reddito non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690. A) Reddito complessivo fino ad euro 7.750 Se il reddito complessivo non è superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713. La formula per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante è la seguente: Il calcolo della detrazione effettivamente spettante va così effettuato: Detrazione = 1.725 x N.Giorni Pensione / 365 Se l'importo è inferiore a 690, riportare euro 690. B) Reddito complessivo superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000 Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = (15.000 - Reddito Netto) / 7.500 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. 2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 x Quoziente)] x N.Giorni Pensione /365 C) Reddito complessivo superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = (55.000 - Reddito Netto) / 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. 2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente x N.Giorni Pensione / 365 Detrazione = 1.783 x N.Giorni Pensione / 365 Se l'importo è inferiore a 713, riportare euro 713 B) Reddito complessivo superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000 Calcolare il Quoziente: 1) Quoziente = (15.000 - Reddito complessivo) / 7.250 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. 2) Detrazione spettante = [1.297 + (486 x Quoziente)] x N.Giorni Pensione / 365 C) Reddito complessivo superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 Calcolare il Quoziente: 1) Quoziente = (55.000 - Reddito complessivo) / 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. 2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x N.Giorni Pensione / 365 D) Reddito complessivo superiore ad euro 55.000 La detrazione per redditi da pensione è pari a zero. D) Reddito complessivo superiore ad euro 55.000 La detrazione per redditi di pensione è pari a zero. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 6 / 12
Sono previste detrazioni anche per le seguenti categorie di reddito: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), D.P.R. 917/1986; redditi di lavoro autonomo (art. 53, D.P.R. 917/1986); redditi di impresa in contabilità semplificata (art. 66, D.P.R. 917/1986); redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. i (attività commerciale occasionale) e lett. l (lavoro autonomo occasionale), D.P.R. 917/1986. In pratica si tratta di: compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale; indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni; indennità per cariche elettive; rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali; mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers); redditi di lavoro autonomo; redditi derivanti da imprese minori; redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 7 / 12
Esempi Contribuente che ha percepito un compenso in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 22.000 euro. 1 La detrazione effettivamente spettante è di 725,66 euro, come risulta dal seguente calcolo: 1.104 x [(55.000-22.000)/50.200] = 1.104 x 0,6573 = 725,66 2 Contribuente che ha percepito redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente per complessivi 35.000 euro. La detrazione effettiva sarà pari a 439,83 euro, così calcolata: 1.104 x [(55.000-35.000)/50.200] = 1.104 x 0,3984 = 439,83 Contribuente che ha percepito dalla Regione un'indennità di 45.000 euro per carica elettiva. 3 La detrazione effettiva è di 219,92 euro, derivante dal seguente calcolo: 1.104 x [(55.000-45.000)/50.200] = 1.104 x 0,1992 = 219,92 Si indicano nei righi seguenti le detrazioni spettanti in forma percentuale (19%, 24%, 36%, 41%, 50%, 55%, 65%) e quelle per gli investimenti in start-up. La determinazione della detrazione spettante discende dalla compilazione delle varie sezioni del quadro RP. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 8 / 12
Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 9 / 12
Se l'ammontare dei crediti d'imposta è inferiore a quello dell'imposta netta il contribuente dovrà scomputare le ritenute d'imposta subite ed eventualmente le eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione precedente non utilizzate in compensazione ed i versamenti effettuati in acconto, arrivando così alla determinazione dell'imposta a debito da versare ovvero dell'imposta a credito da utilizzare in compensazione ovvero da chiedere a rimborso. Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 10 / 12
Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 11 / 12
Argomento generale: Unico 2014 PF - Composizione del modello e novità Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 12 / 12