GIORNATA DELL INNOVAZIONE Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line Barbara Gramolotti Ufficio S.I.T. Settore Urbanistica, Comune di Novi Ligure
IL CAD Il Codice dell Amministrazione Digitale contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino ad usufruire dei servizi della P.A. anche on line e l'obbligo per la stessa, di snellire le procedure e rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne in via telematica. DigitPA ente nazionale per la digitalizzazione della P.A. http://www.digitpa.gov.it/
DEFINIZIONI Documento analogico: rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Carta Nazionale dei Servizi (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
informatico. DEFINIZIONI: Firma digitale Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integritá di un documento
FIRMA DIGITALE Garantisce l'identificabilita dell'autore, l'integrita e l'immodificabilita del documento: INTEGRITA' garantisce che il documento informatico non sia stato manomesso dopo la sua sottoscrizione AUTENTICITA' certezza dell'identità di chi lo firma NON RIPUDIABILITA' impossibilità di disconoscere il documento per chi lo firma
FIRMA DIGITALE E' l'equivalente elettronico della tradizionale firma apposta su carta e ne assume lo stesso valore legale. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
FIRMA DIGITALE 9personale e non cedibile 9da valore legale ad un documento informatico 9per dotarsi di firma digitale ènecessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l identitàdei soggetti che utilizzano la firma digitale 9certificato di firma digitale ha validità tre anni dalla data del rilascio. Se non viene rinnovato entro la scadenza diventa inutilizzabile ed è necessario elaborare un nuovo dispositivo di firma.
DEFINIZIONI: P.E.C. Posta Elettronica Certificata (P.E.C): sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.
P.E.C. Caratteristiche principali: Certificazione dell'invio Integrità del messaggio PEC Certificazione della consegna. Non appena effettuata la consegna il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, un messaggio email, firmato dal gestore che attesta: la consegna data e ora di consegna contenuto consegnato.
P.E.C. Caratteristiche: 9ha valore legale 9èunamail 9certifica l'avvenuta spedizione e la consegna del messaggio, l'integrità del messaggio, la data e l'ora di invio. 9 risparmio di tempi e costi nei confronti delle raccomandate AR
P.E.C. da e-mail a e-mail Æposta normale da P.E.C. a e-mail Æ raccomandata semplice da P.E.C. a P.E.C. Æ raccomandata AR
P.E.C. La PEC e un diritto, lo dice il TAR [Tratto dal blog DIRITTO 2.0 30 /09/ 2011, by Ernesto Belisario] Prima sentenza in materia di Codice dell Amministrazione Digitale T.A.R. Basilicata n. 478/2011 depositata il 23-09 09-2011. Viene riconosciuto carattere cogente alle norme che prevedono obblighi blighi di digitalizzazione della PA; la sentenza sancisce che cittadini, imprese i e associazioni possono attivarsi per fare rispettare i propri diritti digitali Tratto da http://blog.ernestobelisario.eu/ La sentenza: La mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di i posta elettronica certificata sul sito web nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l utilizzo l della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti. Va peraltro precisato che il disservizio lamentato estende i suoi i riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento ento amministrativo poiché l art. 4, comma 1, del codice dell amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali tali diritti diritti proc ocedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici.
OBBLIGATORIETA DELLA P.E.C. Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 e s.m.i. ha stabilito: Societa di nuova obbligo PEC immediato costituzione Società costituite obbligo PEC entro il 29/11/2011 prima del 29/11/2008 Professionisti obbligo PEC entro il 29/11/2009 PA obbligo PEC immediato Ditte individuali PEC consigliata Privati PEC consigliata
RIFERIMENTI DI LEGGE DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 e sm.i.(codice dell amministrazione digitale) DECRETO LEGGE 185 del 29 novembre 2008 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 D. Lgs. n. 235/2010 (c.d. nuovo CAD ).
http://www.comune.noviligure.al.it/ GUIDA AI PROFESSIONISTI PER LE PRATICHE ON LINE