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Il trattato di Lisbona parte IV La nuova architettura istituzionale europea prevista dal trattato di Lisbona Le nuove istituzioni europee Con l introduzione del trattato di Lisbona e la conseguente soppressione dei tre pilastri dell Unione Europea il quadro istituzionale di quest ultima si semplifica notevolmente. A tale proposito l art. 17 del TUE afferma che l Unione dispone di un unico quadro istituzionale che mira a perseguire i suoi fini, interessi ed obiettivi. L Unione quindi non dispone più di istituzioni presenti solo in uno dei pilastri (come era il caso del Consiglio Europeo nel secondo pilastro) o che possano incontrare dei limiti in ragione dei pilastri e non di specifiche esigenze. Al contrario l art 13 elenca in maniera unitaria i principali organi ed istituzioni europee che sono: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti. Il secondo comma dell art 13 prevede inoltre che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Nel quarto comma trovano infine menzione sotto forma di istituzioni con funzione consultiva il Comitato delle Regioni ed il Comitato Economico e Sociale. Entrambe hanno il compito di assistere il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nell esercizio delle loro funzioni. IL PARLAMENTO EUROPEO Il parlamento europeo è l istituzione che senza dubbio risulta maggiormente rafforzata dall entrata in vigore del Trattato di Lisbona soprattutto per via dell estensione della procedura di co-decisione ora denominata procedura ordinaria ed estesa ad altri 46 settori. Secondo tale procedura il Parlamento è organo co-decisore allo stesso livello del Consiglio dei Ministri. Il ruolo del Parlamento viene rafforzato ulteriormente anche nei settori non coperti dalla procedura ordinaria ottenendo il potere di consultazione in materie dove prima non era associato e l approvazione di una serie di decisioni del Consiglio. Acquisisce infine un ruolo importante nel processo di revisione dei trattati e accresce la sua competenza nella procedura di approvazione del bilancio. I poteri Il Trattato di Lisbona non modifica in maniera sostanziale il catalogo dei poteri e delle competenze del Parlamento europeo ma ne rinforza senza dubbio intensità e campo di applicazione. 1) Poteri legislativi Una delle novità sostanziali del trattato di Lisbona riguarda l estensione della procedura legislativa di co-decisione che entrata in vigore con il trattato di Maastricht attribuisce stesso potere a Parlamento e Consiglio nella fase di approvazione di un testo legislativo. Rispetto a tale procedura il nuovo trattato: definisce la procedura di co-decisione come procedura ordinaria generalizza l utilizzo di tale procedura per tutti i settori salvo nei casi in cui il trattato dispone diversamente estende il campo di applicazione della nuova procedura a 46 nuovi settori (cfr scheda nuovi settori). Ciò detto è necessario evidenziare due aspetti collegati all entrata in vigore della procedura ordinaria: il primo riguarda l ampio numero di eccezioni previste dal trattato rispetto all applicazione di tale procedura, esclusa per tutta una serie di importanti settori quali: o Fisco (art. 113 TFUE) o Sicurezza sociale e protezione sociale (art. 153 TFUE) o Alcuni settori della Politica commerciale (art. 207 TFUE)

- Il secondo aspetto riguarda il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale dove è stato introdotto il così detto emergency brake (freno di emergenza). Nonostante infatti l applicazione in tale settore della procedura ordinaria ogni singolo stato membro 1 può attivare tale clausola: o QUANDO: qualora reputi che un progetto di legge in materia di cooperazione penale e di norme minime sulla definizione di reati e sanzioni incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale. o COSA SUCCEDE: la procedura ordinaria viene sospesa ed il Consiglio europeo viene investito della questione. Quest ultimo entro un termine di 4 mesi può in caso di accordo decidere di re-inviare il testo al Consiglio interrompendo in questo modo la sospensione dell iter in caso di disaccordo e se almeno 9 stati membri lo desiderino è possibile attivare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione (art. 20 par 2 TUE) Nei casi in cui i trattati prevedano l applicazione di una diversa procedura legislativa il PE ottiene un maggiore coinvolgimento nell iter decisionale, in particolare ottiene: - un potere di consultazione in diverse materie nelle quali prima non era associato - un potere di approvazione nel caso della procedura di parere conforme. Si tratta in particolare della necessaria approvazione da parte del PE (prima non prevista) per l attivazione della clausola di flessibilità (art. 352 TFUE) che permette all Unione europea di legiferare su un settore non incluso nei trattati qualora tale atto si renda necessario per il raggiungimento di uno degli obiettivi fissati dai trattati stessi. 2) Poteri di bilancio Rispetto ai poteri di bilancio del PE viene a cadere la differenziazione fra spese obbligatorie e spese non obbligatorie. In questo modo il PE risulta pienamente responsabile della procedura di bilancio in quanto fino ad ora lo stesso non aveva l ultima parola sulle cosiddette spese non obbligatorie (circa il 45% del bilancio dell UE). 3) Poteri di nomina Il ruolo del Parlamento europeo sarà fondamentale anche per la nomina delle principali figure istituzionali dell Unione europea, in particolare: - Presidente della Commissione: Il PE in base alla nuova procedura di nomina del presidente della Commissione eleggerà il presidente della Commissione europea, sulla base della selezione preliminare operata dai Governi, che dovrà tenere in conto i risultati di elezioni europee - Commissari europei: Il PE ha anche il compito di approvare la squadra di commissari europei che il presidente eletto predispone insieme ai governi. Il PE potrà svolgere singole audizioni dei vari commissari ed infine approvare l intera squadra a maggioranza dei membri che lo compongono - Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza: il consenso del Parlamento è necessario per la nomina della nuova voce dell'ue nel mondo e leader della politica estera, l'alto Rappresentante per gli esteri e la politica di sicurezza, che sarà anche vice-presidente della Commissione. La composizione Il paragrafo 1 del comma 2 dell art 14 del TUE afferma che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell Unione europea superando così la definizione inserita nel vecchio trattato che faceva riferimento ai rappresentanti dei popoli degli stati 2. Lo stesso articolo regola anche la composizione del Parlamento europeo non fissando direttamente le singole quote di parlamentari assegnate ad ogni stato membro ma limitandosi a stabilire dei criteri da seguire nella definizione di tali quote. Tali previsioni prevedono che: 1) Il numero di parlamentari non può essere superiore a 750, più il presidente. 2) La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale 3) La soglia minima di parlamentari per ogni paese membro non può essere inferiore a 6 4) A nessun stato membro sono assegnati più di novantasei membri 1 Nei casi previsti dall art 86 e 87 del TFUE riguardanti la cooperazione di polizia il numero di paesi membri necessari per richiedere l attivazione della clausola emergency brake è pari a un terzo. 2 Ex art. 189 TCE

Il successivo paragrafo 2 comma 2 dell art. 14 invece individua la modalità secondo la quale devono essere fissate le quote per ogni singolo stato membro affermando che è compito del Consiglio europeo, deliberando all unanimità, su proposta del Parlamento europeo, stabilirne la composizione. Già durante le negoziazioni del trattato di Lisbona il Consiglio chiese al Parlamento europeo di presentare una proposta che stabilisse la composizione del Parlamento, una volta che il trattato fosse entrato in vigore. Tale proposta approvata dal Parlamento modificava il criterio di ripartizione dei seggi, non più in base alla popolazione, bensì al numero dei residenti, comprendendo quindi gli immigrati non votanti. La conseguenza dell introduzione di questo nuovo criterio di ripartizione dei seggi modificava in modo sostanziale gli equilibri in gioco (brevemente: Germania -3 seggi; Spagna +4; Svezia e Austria +2; infine Polonia, Olanda, Bulgaria, Malta, Lettonia e Slovenia +1). Soprattutto si sanciva l addio alla parità tra Gran Bretagna, Francia e Italia a quota 72. Ai tre paesi sarebbero infatti spettati nell ordine 73, 74 e 72 seggi. Lo scenario prospettato fu particolarmente osteggiato dall Italia che dal nuovo meccanismo ne usciva indebolita per via del numero minore di immigrati presenti nel suo territorio rispetto alla Francia ed al Regno Unito. Per tale motivo il governo italiano fin dall inizio contestò fortemente il metodo utilizzato sostenendo che sarebbe stato più equo usare come metodo di ripartizione il criterio della cittadinanza anche in relazione al fatto che lo stesso articolo 14 del TUE espressamente affermava che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell Unione europea. Dopo l approvazione finale del Parlamento europeo lo stesso governo italiano arrivò a minacciare di porre il vieto sulla questione. Solo durante le negoziazioni finali del trattato di Lisbona nell ottobre del 2007 si arrivò al compromesso. Il criterio rimase lo stesso ma il numero massimo di eurodeputati veniva aumentato di una unità (750 + il presidente) che veniva assegnata all Italia che in questo modo raggiunge la parità dei seggi con il Regno Unito. Nel dicembre del 2007 si giunse alla firma del trattato di Lisbona da parte dei leaders europei e si diede il via all iter delle ratifiche che, nelle ipotesi dei capi di stato e di governo, avrebbe consentito al trattato di Lisbona di entrare in vigore all inizio del 2009. La storia andò diversamente, purtroppo, e nonostante le più rosee aspettative che fissavano l entrata in vigore del nuovo trattato al 1 gennaio 2009 a causa della bocciatura referendaria del trattato di Lisbona da parte dell Irlanda, nell ottobre del 2008, l entrata in vigore del nuovo trattato doveva essere necessariamente posticipata. Questo ritardo ha fatto sì che le elezioni del parlamento europeo tenutesi nel giugno 2009 non hanno potuto tener conto delle previsioni normative contenute dal trattato di Lisbona, all epoca non ancora entrato in vigore. L attuale composizione del Parlamento europeo non rispecchia quindi quanto previsto dall art. 14 comma 2 del TUE, ma è in linea con quanto prevedeva l art. 190, secondo comma del TCE come modificato dall art. 2 del Protocollo sull allargamento dell Unione europea all epoca (giugno 2009) ancora in vigore e che fissava il numero massimo di eurodeputati a 736. Tuttavia nel mese di dicembre 2008, dopo il referendum irlandese, quando era ormai chiaro che il trattato di Lisbona non sarebbe entrato in vigore in tempo per le prossime elezioni de giugno 2009, il Consiglio europeo decise di anticipare le previsioni normative contenute nel trattato di Lisbona relative alla composizione del Parlamento. Ciò è avvenuto attraverso una dichiarazione nella quale si impegnava ad adottare tutte le misure necessarie per aumentare il numero di eurodeputati così come previsto dalla Conferenza Intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona. Nella speranza che tale modifica potesse entrare in vigore nel corso del 2010. Con tale decisione il Consiglio europeo decise di venire incontro sia alle esigenze dei paesi europei (come la Spagna) che con il trattato di Lisbona vedevano aumentare la quota dei loro eurodeputati (+4), sia alla Germania, unico paese europeo che, al contrario, con Lisbona avrebbe perso 3 eurodeputati. In questo modo il Consiglio fissava in via transitoria e solo per la legislatura 2009-2014 il numero massimo di eurodeputati eleggibili a 754. In questo modo la Germania rimandava al 2014 la perdita dei suoi 3 eurodeputati e la Spagna acquisiva fin da subito il numero di eurodeputati previsti da Lisbona, così come gli altri paesi. L unico inconveniente riguardava il fatto che la fissazione a 754 del numero massimo di eurodeputati comportava la modifica dei trattati in vigore in particolare dell art 14 comma 2 del trattato di Lisbona, in vigore dal 1 dicembre 2009, che come abbiamo visto fissa a 751 il numero massimo di eurodeputati. Allo stato attuale quindi per poter correttamente eleggere i 754 deputati è necessario modificare il trattato di Lisbona seguendo le procedure previste in base all art.48 del TUE ( ossia organizzazione di un apposita convenzione, convocazione di una Conferenza Intergovernativa CIG e ratifica delle modifiche da parte di tutti e 27 gli stati membri). Tutta la procedura potrebbe durare diversi anni e allo stato attuale non è ancora stato deciso se e come attivarla.

Ricapitolando, in attesa di una decisione sulla modifica del limite massimo di euro deputati previsti dal trattato di Lisbona: 1) Il numero attuale di europarlamentari in carica è di 736 (secondo quanto previsto dall art. 190, comma 2 del TCE così come modificato dall art. 2 del Protocollo sull allargamento dell Unione europea) 2) Il numero di europarlamentari previsti dal trattato di Lisbona è di 751 (art.14, comma 2 TUE) 3) Il numero degli eurodeputati previsti in base all accordo fra gli Stati membri del dicembre 2008 è 754 (decisione del Consiglio europeo del 11 e 12 dicembre 2008) Numero di eurodeputati per stato membro L attuale numero di eurodeputati eletti al Parlamento europeo nel giugno 2009 è 736 Eurodeputati Paese Trattato di Nizza (2001)* Trattato di Nizza emendato da trattato di adesione Bulgaria e Ungheria (2006)** Trattato di Lisbona (2007) entrato in vigore a dicembre 2009*** Decisione del Consiglio europeo del Dicembre 2008 Germania 99 99 96 Francia 78 72 74 74 Gran Bretagna 78 72 73 73 Italia 78 72 73 73 Spagna 54 50 54 54 Polonia 54 50 51 51 Romania 33 33 33 Olanda 27 25 26 26 Grecia 24 22 22 22 Portogallo 24 22 22 22 Belgio 24 22 22 22 Rep. Ceca 24 22 22 22 Ungheria 24 22 22 22 Svezia 19 18 20 20 Austria 18 17 19 19 Bulgaria 17 18 18 Danimarca 14 13 13 13 Estonia 6 6 6 6 Irlanda 13 12 12 12 Cipro 6 6 6 6 Lettonia 9 8 9 9 Lituania 13 12 12 12 Lussemburgo 6 6 6 6 Malta 5 5 6 6 Slovenia 7 7 8 8 Slovacchia 14 13 13 13 Finlandia 14 13 13 13 Europa 732 736 751 754 99

* in base all art. 190, 2 comma TCE che prevedeva le quote spettanti ai paesi del primo allargamento ad est ma non di Bulgaria e Romania che sono entrati nel 2007. ** in base all ex art.190, comma 2 del TCE così come modificato dall art. 2 del Protocollo sull allargamento dell Unione europea *** in base all art.14, comma 2 TUE e alla decisione del Consiglio dell 11-12 Ottobre del 2007 Gruppi parlamentari Secondo l attuale configurazione del Parlamento europeo, lo stesso è attualmente suddiviso in 8 gruppi politici Gruppo del Partito Popolare europeo Gruppo dell Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici Gruppo dell Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l Europa Gruppo Verde / Alleanza Libera europea Conservatori e Riformisti europei Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria europea / Sinistra Verde Nordica Gruppo Europeo della Libertà e della Democrazia Non Iscritti Totale 265 deputati 184 deputati 84 deputati 55 deputati 54 deputati 35 deputati 31 deputati 28 deputati 736 deputati Il catalogo dei nuovi settori associati alla procedura ordinaria Di seguito un utile schema riassuntivo indicante i settori dove si legifera in base alla procedura ordinaria introdotti dal trattato di Lisbona. Oggetto dell articolo Regolamenti sui servizi di interesse economico generale Procedure e condizioni previste per un iniziativa popolare Applicazione delle regole sulla concorrenza per i prodotti agricoli Legislazione riguardante la politica agricola comune e la Politica della pesca Esclusione di alcune attività dall applicazione di norme sul diritto di stabilimento Estensione delle norme sulla libertà di fornitura di servizio per i service providers aventi nazionalità di un paese terzo ma stabilitisi sul territorio dell Unione europea Liberalizzazione di uno specifico servizio Misure sulla libertà di movimento dei capitali da e per i paesi terzi Misure amministrative riguardanti i movimenti di capitali in relazione alla prevenzione del crimine e del terrorismo Visti, controlli alle frontiere, libertà circolazione di cittadini di paesi terzi, gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne Misure per la creazione di un sistema di asilo politico comune Misure per la politica comune per l immigrazione Misure incentivanti per l integrazione di cittadini di paesi terzi Cooperazione giudiziaria in materia in materia di diritto civile con implicazioni transfrontaliere (con esclusione del diritto di famiglia) Articolo Art. 14 TFUE Art. 24 TFUE e Art. 11 TFUE Art. 42, par. 1 TFUE Art. 43, par. 2 TFUE Art. 51 TFUE Art. 56 TFUE Art. 59, par. 1 TFUE Art. 64, par. 2 TFUE Art. 75, par 1 TFUE Art. 77 par. 2 TFUE Art. 78 par 2 TFUE Art. 79, par 2 TFUE Art. 79, par. 4, TFUE Art. 81, par. TFUE

Cooperazione giudiziaria per attività criminali, procedure, cooperazione, formazione, risoluzione dei conflitti, definizione di standard minimi per il riconoscimento delle sentenze Norme per la definizione di reati criminali e sanzioni in aree particolarmente a rischio e con implicazioni transfrontaliere Misure relative alla prevenzione del crimine Eurojust (struttura, campo di operatività ed obiettivi) Accordi relativi al coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nelle attività di Eurojust Alcuni aspetti della cooperazione di polizia Europol (struttura, campo di operatività ed obiettivi) Procedure per il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali Misure per l eliminazione di distorsioni nel mercato interno Proprietà intellettuale eccetto le questioni linguistiche per i diritti di priorità intellettuale europeo Procedure per la sorveglianza multilaterale Modifiche di alcuni articoli dello Statuto della Banca Centrale e del Sistema Europeo di Banche Centrali Misure necessarie per l uso dell euro Misure incentivanti nel settore dello sport Salute, misure incentivanti per la protezione della salute in particolare misure contro uso droga e tabacco Fondi Strutturali Fondi di coesione Realizzazione Area europea di ricerca Politica spaziale Energia, escluse le misure fiscali Turismo misure complementari a quelle degli stati membri nel settore del turismo Protezione civile contro disastri naturali e causati dall uomo Cooperazione amministrativa per l implementazione del diritto dell Unione europea da parte degli stati membri Misure per la realizzazione della politica commerciale comune Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo Quadro generale per le operazioni umanitarie Corpo volontario di aiuto umanitario europeo Creazione di corti specializzate Modifica dello statuto della Corte di Giustizia Regole e principi generali riguardanti i meccanismi per il controllo della Commissione da parte degli stai membri Amministrazione europea Adozione di regole finanziarie Regolamento sui funzionari e condizioni di impiego di altri lavoratore dell Unione Art. 82, par. 1 e 2 TFUE Art. 83, par. 1 e 2 TFUE Art. 85, par. 1 TFUE Art. 85, par 1 TFUE Art. 85, par. 1 TFUE Art. 88, par. 2 TFUE Art. 88, par..2 TFUE Art. 88, par. 2, TFUE Art. 116, TFUE Art. 118, par. 1 TFUE Art. 121, par. 6 TFUE Art. 129, par. 3 TFUE Art. 133 TFUE Art. 165, par. 4 TFUE Art. 168, par. 5 TFUE Art. 177, par. 1 TFUE Art. 177, par. 2 TFUE Art. 182, par. 5 TFUE Art. 189, par. 2 TFUE Art. 194, par. 2 TFUE Art. 194, par. 2 TFUE Art. 196, par. 2 TFUE Art. 197, par2 TFUE Art. 207, par. 2 TFUE Art. 212, par. 2 TFUE Art. 214, par. 3 TFUE Art. 214, par 5 TFUE Art. 257 TFUE Art. 281, par. 2 TFUE Art. 291, par. 3 TFUE Art. 298, par. 2 TFUE Art. 322, par. 1 TFUE Art. 336, par. 1 TFUE (fine IV parte)