Finalità del piano del parco, effetti, immediata precettività soggetti privati. Il piano territoriale del parco fluviale è uno strumento pianificatorio non solo abilitato a produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico (preordinato cioè ad orientare e condizionare, con direttive ed indirizzi, l'azione dei soggetti pubblici investiti di compiti di pianificazione urbanistica), ma (per la parte contenente prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare) anche provvisto della capacità di esplicare un'immediata efficacia precettiva verso soggetti privati, con effetto paralizzante qualsiasi attività od intervento edificatorio difforme: per verificarne, dunque, la diretta lesività, occorre di volta in volta accertare se la singola disposizione di piano sia ascrivibile all'una od all'altra tipologia normativa. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 23 maggio 2007, n. 310 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Umberto Giovannini Consigliere Dott. Italo Caso Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 206 del 2000 proposto da Società Musi Armando e Figli S.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante in carica Musi Stefano, e da Società SIP S.p.A. - Società Industria Pietrisco, in persona del presidente e legale rappresentante in carica Antonio Varoli Piazza, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliate in Parma, strada Università n. 4, presso lo studio
dell'avv. Guido Avanzini; contro la Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baccolini e dall'avv. Francesco Rizzo, ed elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell'avv. Maurizio Palladini; la Provincia di Parma, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rutigliano e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, borgo S. Brigida n. 1; e nei confronti del Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, borgo S. Brigida n. 1; dell'autorità di Bacino del fiume Po, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege; del Comune di Collecchio, non costituito in giudizio; per l'annullamento della deliberazione n. 2609 del 30 dicembre 1999, con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha approvato il Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro; della deliberazione n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (modificata dalle deliberazioni n. 4/34 del 10 aprile 1992 e n. 5/84 del 29 giugno
1992), con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha adottato il piano, e della deliberazione n. 31/3 del 7 marzo 1995, con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha controdedotto alle osservazioni pervenute; del parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale n. 33 del 17 luglio 1997; della deliberazione n. 1446 del 28 luglio 1997, con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha richiesto alla Provincia di Parma di integrare il piano mediante recepimento del suindicato parere (ivi compresa la conseguente deliberazione consiliare provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998); del parere della Commissione consiliare regionale Territorio e Ambiente in data 10 dicembre 1999; di ogni ulteriore atto presupposto, inerente e conseguente e comunque connesso, ivi inclusi l'art. 15, l'art. 24 e l'art. 27 delle n.t.a. del piano; per la condanna dell'amministrazione regionale e dell'amministrazione provinciale alla corresponsione dell'indennizzo spettante ex art. 26 della legge n. 1034 del 1971 e/o del ristoro di ogni danno subito e subendo. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia - Romagna, della Provincia di Parma, dell'autorità di Bacino del fiume Po e del Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il dott. Italo Caso; Uditi alla pubblica udienza in data 8 maggio 2007 l'avv. Bertolani per le società ricorrenti, l'avv. Rizzo per la Regione Emilia - Romagna, l'avv. Rutigliano per la Provincia di Parma e per il Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, e - limitatamente alla fase riservata alle istanze preliminari - l'avv. Lumetti per l'avvocatura dello Stato. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Proprietarie di aree destinate all'escavazione e all'attività di lavorazione e commercializzazione degli inerti e dei conglomerati bituminosi, e al contempo interessate al Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro, le società ricorrenti impugnano, censurandoli sotto molteplici profili, tutti gli atti relativi alla formazione del piano nonché talune prescrizioni ivi contenute; in particolare, costituiscono oggetto della controversia la deliberazione n. 2609 del 30 dicembre 1999 - con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha approvato il piano -, la deliberazione n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (modificata dalle deliberazioni n. 4/34 del 10 aprile 1992 e n. 5/84 del 29 giugno 1992) - con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha adottato il piano -, la deliberazione n. 31/3 del 7 marzo 1995 - con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha controdedotto alle osservazioni pervenute -, il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale n. 33 del 17 luglio 1997, la deliberazione n. 1446 del 28 luglio 1997 - con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha richiesto alla Provincia di Parma di integrare il piano mediante recepimento del suindicato parere (ivi compresa la conseguente deliberazione consiliare provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998) -, il parere della Commissione consiliare regionale Territorio e Ambiente in data 10 dicembre 1999, infine l'art. 15, l'art. 24 e l'art. 27 delle n.t.a. del piano. Invocano, inoltre, la condanna della Regione Emilia - Romagna e della Provincia di Parma al pieno ristoro dei danni subiti. Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Parma, l'autorità di Bacino del fiume Po e il Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, resistendo al gravame. All'udienza in data 8 maggio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione. Occorre innanzi tutto dichiarare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dedotta dall'autorità di Bacino del fiume Po a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, atteso che detta Amministrazione non ha posto in essere gli atti impugnati né ha concorso alla loro emanazione, sicchè è stata indebitamente evocata in giudizio, e se ne deve di conseguenza disporre l'estromissione. Per il resto, il ricorso è inammissibile. Nell'occuparsi di una controversia analoga (v. sent. n. 591 del 6 dicembre 2006), la Sezione ha già avuto occasione di osservare, a proposito di attività imprenditoriali che la nuova disciplina di
piano territoriale obbligherebbe alla cessazione (art. 24 n.t.a.), che la legge Reg. Emilia - Romagna 2 aprile 1988, n. 11, recante la "disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" e applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone che «il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi» (art. 6, comma 1), con la precisazione, quanto all'efficacia del piano, che «le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale» (art. 12, comma 1) e che «i Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito...» (art. 12, comma 3); che si tratta, dunque, di strumento pianificatorio non solo abilitato a produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico - preordinato cioè a orientare e condizionare, con direttive e indirizzi, l'azione dei soggetti pubblici investiti di compiti di pianificazione urbanistica -, ma (per la parte contenente prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare) anche provvisto della capacità di esplicare una immediata efficacia precettiva verso soggetti privati, con effetto impeditivo e paralizzante di qualsiasi attività o intervento edificatorio difforme; che, per verificarne allora la diretta lesività, occorre di volta in volta accertare se la singola norma di piano sia ascrivibile all'una o all'altra tipologia di disposizioni; che, quanto in particolare al Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro, le doglianze correlate alla addotta futura preclusione a proseguire l'attività imprenditoriale non possono che incentrarsi sulla norma che, relativamente alle "zone di pre - parco speciale (frantoi)", stabilisce che «... in tali zone sono temporaneamente consentite le lavorazioni e le trasformazioni degli inerti provenienti da attività estrattiva e le funzioni ad esse connesse. In relazione alla temporaneità delle attività in essere, per tali zone vengono previsti Piani Particolareggiati che definiscano i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato al successivo art. 27...» (art. 24); che, in virtù di tale disposizione, si presenta pregiudizievole per chi vi opera il censurato obiettivo finale della cessazione delle attività ivi svolte, seppure demandata all'adozione di appositi piani particolareggiati; che tuttavia, proprio perché si tratta di disposizione operante nei confronti della pianificazione di livello comunale, alla stregua di una norma di indirizzo, la stessa non è immediatamente rilevante all'esterno, per diventarlo solo in occasione della sua attuazione da parte dell'ente locale a ciò competente; che, di conseguenza, la disciplina di piano si sottrae in parte qua ad un'autonoma impugnativa perché non rivolta direttamente a soggetti privati, non incide ex se su preesistenti rapporti giuridici né modifica immediatamente il regime di dati beni regolandone gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, e disciplina unicamente la funzione pianificatoria delle Amministrazioni comunali. La Sezione ne faceva scaturire pertanto l'inammissibilità del gravame per carenza di lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente. A conclusioni non diverse il Collegio ritiene di dover pervenire nella presente controversia, anche per non avere le ricorrenti addotto ulteriori concreti profili di pregiudizio derivanti direttamente dalla disciplina di piano. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della sussistenza di giusti motivi in relazione alla particolare natura delle questioni dedotte.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia - Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Dispone l'estromissione dal giudizio dell'autorità di Bacino del fiume Po. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 8 maggio 2007. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAG. 2007. L 28 FEB. 2005.