REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. composto dai Signori:



Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

contro nei confronti di

ha pronunciato la presente

Deliberazione n. 17/pareri/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

Deliberazione n. 119/2015/PAR

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Ordinanza 30 luglio 2004 Autorizzazione alla costruzione del Nuovo Parco Serbatoi presso il sito EUREX del Centro ENEA nel Comune di Saluggia (VC)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

per l'esecuzione del giudicato

ha pronunciato la presente

Deliberazione n. 140 /I C./2007

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 14 dicembre 2012, n. 2751

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

PREMESSO CHE: Autorità di bacino Alto Adriatico Comitato Istituzionale - delibera n. 4/ Pagina 2

ha pronunciato la presente

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N DI REP. DEL 27/10/2011. REFRION SRL.

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/ APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

TAR Veneto n del 16/9/2014

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

REPUBBLICA ITALIANA. visto l articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

La prevenzione incendi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

Deliberazione n. 119/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

RENO DE MEDICI S.p.A.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Articolo originale. Articolo emendato

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Deliberazione n. 133/2009/Par.

Transcript:

Finalità del piano del parco, effetti, immediata precettività soggetti privati. Il piano territoriale del parco fluviale è uno strumento pianificatorio non solo abilitato a produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico (preordinato cioè ad orientare e condizionare, con direttive ed indirizzi, l'azione dei soggetti pubblici investiti di compiti di pianificazione urbanistica), ma (per la parte contenente prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare) anche provvisto della capacità di esplicare un'immediata efficacia precettiva verso soggetti privati, con effetto paralizzante qualsiasi attività od intervento edificatorio difforme: per verificarne, dunque, la diretta lesività, occorre di volta in volta accertare se la singola disposizione di piano sia ascrivibile all'una od all'altra tipologia normativa. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 23 maggio 2007, n. 310 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Umberto Giovannini Consigliere Dott. Italo Caso Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 206 del 2000 proposto da Società Musi Armando e Figli S.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante in carica Musi Stefano, e da Società SIP S.p.A. - Società Industria Pietrisco, in persona del presidente e legale rappresentante in carica Antonio Varoli Piazza, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliate in Parma, strada Università n. 4, presso lo studio

dell'avv. Guido Avanzini; contro la Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baccolini e dall'avv. Francesco Rizzo, ed elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell'avv. Maurizio Palladini; la Provincia di Parma, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rutigliano e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, borgo S. Brigida n. 1; e nei confronti del Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, borgo S. Brigida n. 1; dell'autorità di Bacino del fiume Po, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege; del Comune di Collecchio, non costituito in giudizio; per l'annullamento della deliberazione n. 2609 del 30 dicembre 1999, con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha approvato il Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro; della deliberazione n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (modificata dalle deliberazioni n. 4/34 del 10 aprile 1992 e n. 5/84 del 29 giugno

1992), con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha adottato il piano, e della deliberazione n. 31/3 del 7 marzo 1995, con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha controdedotto alle osservazioni pervenute; del parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale n. 33 del 17 luglio 1997; della deliberazione n. 1446 del 28 luglio 1997, con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha richiesto alla Provincia di Parma di integrare il piano mediante recepimento del suindicato parere (ivi compresa la conseguente deliberazione consiliare provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998); del parere della Commissione consiliare regionale Territorio e Ambiente in data 10 dicembre 1999; di ogni ulteriore atto presupposto, inerente e conseguente e comunque connesso, ivi inclusi l'art. 15, l'art. 24 e l'art. 27 delle n.t.a. del piano; per la condanna dell'amministrazione regionale e dell'amministrazione provinciale alla corresponsione dell'indennizzo spettante ex art. 26 della legge n. 1034 del 1971 e/o del ristoro di ogni danno subito e subendo. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia - Romagna, della Provincia di Parma, dell'autorità di Bacino del fiume Po e del Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il dott. Italo Caso; Uditi alla pubblica udienza in data 8 maggio 2007 l'avv. Bertolani per le società ricorrenti, l'avv. Rizzo per la Regione Emilia - Romagna, l'avv. Rutigliano per la Provincia di Parma e per il Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, e - limitatamente alla fase riservata alle istanze preliminari - l'avv. Lumetti per l'avvocatura dello Stato. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Proprietarie di aree destinate all'escavazione e all'attività di lavorazione e commercializzazione degli inerti e dei conglomerati bituminosi, e al contempo interessate al Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro, le società ricorrenti impugnano, censurandoli sotto molteplici profili, tutti gli atti relativi alla formazione del piano nonché talune prescrizioni ivi contenute; in particolare, costituiscono oggetto della controversia la deliberazione n. 2609 del 30 dicembre 1999 - con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha approvato il piano -, la deliberazione n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (modificata dalle deliberazioni n. 4/34 del 10 aprile 1992 e n. 5/84 del 29 giugno 1992) - con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha adottato il piano -, la deliberazione n. 31/3 del 7 marzo 1995 - con cui il Consiglio della Provincia di Parma ha controdedotto alle osservazioni pervenute -, il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale n. 33 del 17 luglio 1997, la deliberazione n. 1446 del 28 luglio 1997 - con cui la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha richiesto alla Provincia di Parma di integrare il piano mediante recepimento del suindicato parere (ivi compresa la conseguente deliberazione consiliare provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998) -, il parere della Commissione consiliare regionale Territorio e Ambiente in data 10 dicembre 1999, infine l'art. 15, l'art. 24 e l'art. 27 delle n.t.a. del piano. Invocano, inoltre, la condanna della Regione Emilia - Romagna e della Provincia di Parma al pieno ristoro dei danni subiti. Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Parma, l'autorità di Bacino del fiume Po e il Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, resistendo al gravame. All'udienza in data 8 maggio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione. Occorre innanzi tutto dichiarare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dedotta dall'autorità di Bacino del fiume Po a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, atteso che detta Amministrazione non ha posto in essere gli atti impugnati né ha concorso alla loro emanazione, sicchè è stata indebitamente evocata in giudizio, e se ne deve di conseguenza disporre l'estromissione. Per il resto, il ricorso è inammissibile. Nell'occuparsi di una controversia analoga (v. sent. n. 591 del 6 dicembre 2006), la Sezione ha già avuto occasione di osservare, a proposito di attività imprenditoriali che la nuova disciplina di

piano territoriale obbligherebbe alla cessazione (art. 24 n.t.a.), che la legge Reg. Emilia - Romagna 2 aprile 1988, n. 11, recante la "disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" e applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone che «il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi» (art. 6, comma 1), con la precisazione, quanto all'efficacia del piano, che «le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale» (art. 12, comma 1) e che «i Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito...» (art. 12, comma 3); che si tratta, dunque, di strumento pianificatorio non solo abilitato a produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico - preordinato cioè a orientare e condizionare, con direttive e indirizzi, l'azione dei soggetti pubblici investiti di compiti di pianificazione urbanistica -, ma (per la parte contenente prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare) anche provvisto della capacità di esplicare una immediata efficacia precettiva verso soggetti privati, con effetto impeditivo e paralizzante di qualsiasi attività o intervento edificatorio difforme; che, per verificarne allora la diretta lesività, occorre di volta in volta accertare se la singola norma di piano sia ascrivibile all'una o all'altra tipologia di disposizioni; che, quanto in particolare al Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro, le doglianze correlate alla addotta futura preclusione a proseguire l'attività imprenditoriale non possono che incentrarsi sulla norma che, relativamente alle "zone di pre - parco speciale (frantoi)", stabilisce che «... in tali zone sono temporaneamente consentite le lavorazioni e le trasformazioni degli inerti provenienti da attività estrattiva e le funzioni ad esse connesse. In relazione alla temporaneità delle attività in essere, per tali zone vengono previsti Piani Particolareggiati che definiscano i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato al successivo art. 27...» (art. 24); che, in virtù di tale disposizione, si presenta pregiudizievole per chi vi opera il censurato obiettivo finale della cessazione delle attività ivi svolte, seppure demandata all'adozione di appositi piani particolareggiati; che tuttavia, proprio perché si tratta di disposizione operante nei confronti della pianificazione di livello comunale, alla stregua di una norma di indirizzo, la stessa non è immediatamente rilevante all'esterno, per diventarlo solo in occasione della sua attuazione da parte dell'ente locale a ciò competente; che, di conseguenza, la disciplina di piano si sottrae in parte qua ad un'autonoma impugnativa perché non rivolta direttamente a soggetti privati, non incide ex se su preesistenti rapporti giuridici né modifica immediatamente il regime di dati beni regolandone gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, e disciplina unicamente la funzione pianificatoria delle Amministrazioni comunali. La Sezione ne faceva scaturire pertanto l'inammissibilità del gravame per carenza di lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente. A conclusioni non diverse il Collegio ritiene di dover pervenire nella presente controversia, anche per non avere le ricorrenti addotto ulteriori concreti profili di pregiudizio derivanti direttamente dalla disciplina di piano. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della sussistenza di giusti motivi in relazione alla particolare natura delle questioni dedotte.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia - Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Dispone l'estromissione dal giudizio dell'autorità di Bacino del fiume Po. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 8 maggio 2007. DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAG. 2007. L 28 FEB. 2005.