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Deliberazione n. SCCLEG/1/2019/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Presidente della Corte dei conti Angelo BUSCEMA; Presidente a latere Raffaele DAINELLI; componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Elena RASO (relatore), Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Roberto MILANESCHI, Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO, Cinzia BARISANO, Luisa D EVOLI, Oriana CALABRESI, LOTITO Rocco, Rosalba DI GIULIO, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Giuseppe IMPARATO. nell adunanza dell 8 febbraio 2019 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto testo unico; VISTO l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 1

modificazioni; VISTO l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); VISTO il Decreto del Ministero della Difesa del 20 giugno 2018 di nomina del Magistrato militare Dr.ssa Mariateresa POLI come Consigliere giuridico del Ministro della Difesa. VISTO il rilievo istruttorio del 27 dicembre 2018 formulato dal competente Ufficio di controllo; VISTA la risposta dell Amministrazione alle osservazioni dell Ufficio, pervenuta in data 17 gennaio 2019; VISTA la relazione in data 28 gennaio con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Rosalba DI GIULIO, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale; VISTA la nota in data 30 gennaio 2019, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Difesa, ha deferito alla Sezione il predetto atto; VISTA l ordinanza in data 31 gennaio 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l adunanza odierna; VISTA la nota in pari data, con la quale il Dirigente della Segreteria ha comunicato all Amministrazione la convocazione dell adunanza per il 2

giorno 8 febbraio 2019; VISTA la memoria del Ministero della Difesa depositata in data 8 febbraio 2019; UDITI il relatore, Cons. Maria Elena RASO e in rappresentanza del Ministero della Difesa Gabinetto: Generale Pietro SERINO, Capo di Gabinetto; Capitano Adelaide MACCARELLA, assistente Capo Gabinetto; - Ufficio Legislativo: Generale Salvatore LUONGO, Capo dell Ufficio Legislativo; Colonnello Giovanni SANZULLO, Vice Capo del dell Ufficio Legislativo; Capitano di vascello Raffaele GUIDA, capo del 2 reparto dell Ufficio legislativo; Dott.ssa Antonietta FAVA, Vice Segretario Generale Difesa; - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa: dott. Domenico TADDEO, dirigente; Sig. Francesco MONSURRO, funzionario. con l assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di Segretario di adunanza. Ritenuto in FATTO Con il decreto indicato in epigrafe, inviato all Ufficio di controllo per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il Ministro della Difesa ha conferito alla dr.ssa Mariateresa Poli - Magistrato Militare l incarico di Consigliere giuridico. Su tale provvedimento l Ufficio di controllo, con foglio di 3

osservazione n. 38811 del 27.12.2018, ha contestato all Amministrazione oltre al tardivo inoltro dell atto al controllo - anche la circostanza che la nominata, essendo Magistrato militare, non possiede i requisiti professionali e di carriera tassativamente richiesti dall art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 90 del 2010 ( Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare cd TUOM ), secondo cui il Consigliere giuridico deve essere scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché tra docenti universitari ed avvocati, senza che sia contemplata anche la categoria professionale dei magistrati militari. Ciò in dipendenza della ritenuta tassatività della richiamata disposizione normativa che esclude i magistrati militari dal novero dei soggetti abilitati a rivestire l incarico di Consigliere Giuridico del Ministro della Difesa. Lo stesso Ufficio di Controllo, nel suo atto di osservazione, rappresentava come non vi fossero motivi fattuali e giuridici per supportare una interpretazione estensiva del predetto art. 14, comma 5 ricomprendendovi anche i Magistrati militari. 4

Nell occasione, in ordine alla tardività della trasmissione l ufficio richiamava l attenzione sul fatto che il decreto, titolo che legittima l esercizio delle funzioni, non può esplicare salvo eccezionali ragioni di urgenza, da motivare in modo specifico effetti prima dell apposizione del visto. L Amministrazione non nota n. 2306 del 17/01/2019 (prot. cdc 1744 del 17/01/2019) forniva una serie di chiarimenti e precisazioni in ordine alla ritenuta legittimità dell incarico ed ai motivi del ritardo nell invio del provvedimento alla registrazione. In particolare, in ordine alla legittimità dell attribuzione del predetto incarico, rappresentava che trattasi: - di incarico eventuale (art. 14, comma 5 del D.P.R. 90/2010 il Ministro può nominare un Consigliere giuridico ); - di natura fiduciaria; - non connesso all espletamento di funzioni dirigenziali e privo di connotazione gestionale. Rappresentava, altresì, come la dott.ssa Poli avesse lo status di Magistrato ordinario che la equiparava, ai sensi dell art. 52 del codice dell ordinamento militare, al Magistrato militare. Da ultimo, 5

l Amministrazione svolgeva una serie di argomentazioni tese a dimostrare la non tassatività della norma in ordine ai soggetti ritenuti abilitati. Il Magistrato Istruttore, ritenute non esaustive le controdeduzioni dell Amministrazione, con apposita relazione proponeva il deferimento del decreto all esame collegiale della Sezione Centrale di controllo, ai fini di un approfondimento in ordine: alla natura - tassativa o meno - della norma e quindi dei soggetti ritenuti abilitati; ciò anche in considerazione dell assenza, agli atti dell Ufficio, di precedenti conferimenti di incarichi di Consigliere giuridico a Magistrati militari da parte del Ministro della Difesa. Nella predetta relazione si evidenziava, con riguardo alla tassatività della disposizione - prima del vigente TUOM (aggiornato dal 25 marzo 2015 - Gazzetta Ufficiale n. 67) come, dal 2001 ad oggi, vi fossero stati due precedenti regolamenti del Ministero Difesa e in nessuno di essi si fosse mai incluso, tra i soggetti nominabili Consigliere giuridico del Ministro, un Magistrato militare. L attenta ricostruzione del quadro normativo operata con i DD.PP.RR. n.241/2001 e n. 162/2006 e l ulteriore considerazione che tale 6

estensione non è stata operata neppure dalle successive modifiche al regolamento vigente, portavano a ritenere che il mancato inserimento dei Giudici militari nel novero dei soggetti abilitati - scaturisse da una precisa e motivata volontà del legislatore e non da una mera dimenticanza. Tassatività che veniva ad escludere la sussistenza dei requisiti abilitativi in capo alla dott.ssa Poli. Esclusione che elimina ogni valenza alla postulazione relativa alla equiparazione del Magistrato militare a quello ordinario. Il Consigliere delegato, concordando con tale proposta, con nota n. 78037780 del 30/01/2019, trasmetteva gli atti alla Sezione Centrale di Controllo per il deferimento della questione all Organo Collegiale. Il Presidente della Sezione con atto del 31 gennaio 2019 convocava il Collegio per l adunanza dell 8 febbraio. In tale Sede il Ministero della Difesa depositava apposita ed articolata memoria, in merito alla quale, il Presidente chiedeva ai rappresentanti del Dicastero di volerla illustrare oralmente. Il Capo dell Ufficio Legislativo, nella sua esposizione ha, in via preliminare, rappresentato che l atto all esame non rientrasse tra quelli tassativamente assoggettati al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell art. 3 della 7

L. 20/94 ed in particolare tra quelli richiamati dal comma 1, lettera f-ter, che sancisce la necessità di tale controllo su atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all art. 1, comma 9, L. 266/05. La dott.sa Poli, infatti, era stata nominata Consigliere giuridico in assenza di contratto, esclusivamente in applicazione di una previsione normativa che legittimava tale nomina. Confermava che, tra le numerose modifiche in atto del TUOM, non era stata prevista l inclusione del Magistrato militare nell art.14, comma 5. Deduceva, altresì, l Amministrazione come tale nomina si ponesse in linea con il principio generale contenuto nell art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e non rientrasse nella tipologia degli atti concernenti studi e consulenze come richiamati dal comma 9 dell art. 1 della L. 266/2005. Detta previsione normativa, infatti, individua due categorie di soggetti (estranei all amministrazione o dipendenti pubblici) cui conferire incarichi di studio e consulenza, nelle quali non può rientrare la dott.ssa Poli, perché inquadrata nei ruoli dei dipendenti civili dell Amministrazione della Difesa. L atto sarebbe, pertanto legittimo in quanto rispondente ai requisiti di legge. 8

In via subordinata, nel merito, l Amministrazione ribadiva la sussistenza in concreto dei requisiti abilitativi della dr.ssa Poli quale Consigliere giuridico, contestando le deduzioni dell Ufficio. Peraltro, nella ipotesi di confermata assoggettabilità dell atto al controllo preventivo di legittimità, l Amministrazione ne chiedeva l ammissione al visto e alla conseguente registrazione del Decreto in esame. In ordine all altro motivo di rilievo sui requisiti di cui al citato art. 14, comma 5, l Amministrazione contestava la professionalità della figura del Magistrato Militare come ricostruita dall Ufficio di controllo. Infine, l Amministrazione ove il Collegio ritenga confermata l assoggettabilità dell atto al controllo preventivo di legittimità, chiedeva d ammettere al visto e alla conseguente registrazione il Decreto del Ministro della Difesa 20 giugno 2018. DIRITTO La Sezione è chiamata, in via preliminare, a valutare se l atto all esame, concernente il conferimento alla dott.ssa Mariateresa Poli - inserita nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero della Difesa, come Consigliere giuridico del Ministro - rientri nella tipologia tassativamente 9

prevista dall art. 3, comma 1, lett. f-ter, della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Come noto, tale lettera è stata inserita nella citata legge n. 20 in relazione al disposto dell art. 17, comma 30, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 agosto 2009, n. 102; norma questa dettata in un ottica congiunturale con l obiettivo della limitazione dell affidamento ad estranei alla pubblica amministrazione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di consulenze per studi e ricerche. L atto all esame, di conferimento di incarico a dipendente inserita nei ruoli del Ministero della Difesa, non rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 3, comma 1, lett. f-ter, della legge n. 20/1994, e pertanto è non soggetto al controllo preventivo di legittimità. Risolta nei termini di cui innanzi la questione preliminare, vengono meno le ragioni concernenti l esame della sussistenza o meno dei requisiti abilitativi della dott.ssa Mariateresa Poli alla nomina di Consigliere giuridico del Ministro della Difesa. P.Q.M 10

La Sezione Centrale di controllo di legittimità risolta la questione preliminare (nel senso che il citato art. 3, comma 1, lett. f-ter non è applicabile nei confronti del personale interno all Amministrazione) dichiara non esservi luogo a deliberare. Il Presidente Angelo BUSCEMA Il Relatore Maria Elena RASO Depositata in Segreteria il 7 marzo 2019 Il Dirigente Massimo BIAGI 11