Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2009 entra in vigore per le persone assicurate nei piani R1 R3 il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento. Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso l'organo di gestione della fondazione di previdenza. Fondazione di previdenza dell'asg, organo di gestione, casella postale 300, 8401 Winterthur, tel. 052 261 78 74, www.vorsorgestiftung-vsv.ch Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
I. Persone assicurate (vedi punto 3 delle Disposizioni generali) A. Cerchia delle persone assicurate Nel presente piano di previdenza possono essere assicurati i lavoratori indipendenti nonché i dipendenti delle ditte affiliate, a condizione che in base all'appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d'assicurati attribuita a questo piano di previdenza. B. Ammissione nella cerchia degli assicurati La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non prima, tuttavia, del 1 gennaio susseguente al compimento del 17 anno d'età. Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo di gestione, tuttavia non prima della data d'inizio indicata nella notifica. Dopo l ammissione alla Fondazione di previdenza ogni persona assicurata riceve un certificato personale con i dati per lei valevoli. I nuovi certificati personali sostituiscono i precedenti ogni 1 gennaio ed eventualmente dopo una modifica dei dati individuali nel corso dell'anno. I nuovi certificati sostituiscono i precedenti. C. Scelta tra le varianti di piano In conformità all'art. 1d OPP 2, la Fondazione di previdenza offre al collettivo "Piano di previdenza R" la possibilità di libera scelta fra tre varianti del piano di previdenza (R1, R2 e R3). Pagina 2
II. Basi di calcolo (vedi punto 4 delle Disposizioni generali) A. Età determinante/età di pensionamento L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP. B. Salario assicurato Per salario assicurato si intende - per i dipendenti: il salario annuo o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 10 000.- a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all'avs. - per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo o la parte del reddito notificata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 10 000.- e un massimo costituito dalla media del reddito annuo soggetto all'avs. Il salario assicurato corrisponde alla proiezione del salario annuo AVS. Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'avs e la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione. C. Accrediti di vecchiaia/avere di vecchiaia Nel presente piano di previdenza non sono assicurate prestazioni di vecchiaia. D. Contributo di rischio Contributo per l'assicurazione dei rischi di decesso e invalidità. L'importo dei contributi di rischio figura al punto II. F. E. Contributo per il fondo di garanzia e le spese amministrative Il contributo per il Fondo di garanzia e le spese amministrative corrisponde alla differenza tra il contributo complessivo e il contributo di rischio di cui al punto II. F. Pagina 3
F. Finanziamento complessivo (vedi punto 8 delle Disposizioni generali) La base di calcolo dei contributi figuranti nella sottostante tabella è costituita dal salario assicurato di cui al punto II. B. Le aliquote contributive si applicano a uomini e donne. Età * 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65/64 Fondo di garanzia e spese amministrative R1 R2 R3 Copertura rischi di decesso e invalidità R1 R2 R3 Contributo totale R1 Quota minima a carico del datore di lavoro R2 R3 * L'età determinante corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti (a favore degli indipendenti), le summenzionate aliquote per l'assicurazione dei rischi di decesso e invalidità aumentano dello 0,5%; la quota minima a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,25%, La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a suo carico. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata. L'importo del contributo a carico di ogni singola persona assicurata figura sul certificato personale. Pagina 4
III. Prestazioni previdenziali (vedi punto 5 delle Disposizioni generali) A. In caso di invalidità - Rendita d'invalidità (varianti di piano R1, R2 e R3) La rendita d'invalidità è esigibile dopo 12 mesi dal subentrare dell'invalidità causata da malattia. L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato ai sensi del punto II. B. Se il rischio d'infortunio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), in caso d'invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da malattia. - Rendita per figli d'invalido (variante di piano R1) Il piano R1 assicura una rendita per figli d'invalido. La rendita per figli d'invalido giunge a scadenza dopo 12 mesi dal subentrare dell'invalidità causata da malattia e viene versata unitamente alla rendita d'invalidità di pari importo, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde all'8% del salario assicurato per ciascun figlio ai sensi del punto II. B. Se il rischio d'infortunio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), in caso d'invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da malattia. - Esonero dal pagamento dei contributi (varianti di piano R1, R2 e R3) L'esonero dal pagamento dei premi viene accordato dopo 3 mesi d'invalidità in seguito a malattia o infortunio. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle Disposizioni generali (2 a parte del regolamento). Pagina 5
B. Prestazioni in caso di decesso - Capitale in caso di decesso (varianti di piano R1 e R2) Il capitale di decesso è assicurato nei piani R1 e R2 ed è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale di decesso ammonta al 300% del salario assicurato di cui al punto II. B. Dall'età di 46 anni (uomini) o di 45 (donne) questo capitale si riduce ogni anno del 15% del salario assicurato. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito dell'appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da invalidità dovuta a malattia. - Rendita per orfani (variante di piano R1) La rendita per orfani è assicurata nel piano R1 ed è esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento e lascia figli aventi diritto. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia, l'importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio all'8% del salario assicurato di cui al punto II. B. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito dell'appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da invalidità dovuta a malattia. IV. Libero passaggio Il dipendente che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati non ha diritto a una prestazione di libero passaggio, in quanto non viene costituito un avere di vecchiaia (assicurazione di puro rischio). Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Fondazione fino ad un nuovo rapporto di previdenza, tuttavia non oltre un periodo massimo di un mese dalla data di uscita. Pagina 6