Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del coniglio biologico (art. 42 del Reg. (CE) n. 834/07).



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Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del coniglio biologico (art. 42 del Reg. (CE) n. 834/07). 1. Generalità 1.1 Premessa L operatore che intende allevare conigli nel rispetto del metodo biologico deve conformare la sua attività a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di: - definizioni, principi e obiettivi dell agricoltura biologica; - norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e importazione di prodotti biologici; - etichettatura dei prodotti biologici; - controlli; 1.2 Campo di applicazione Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, la presente norma disciplina l attività di allevamento del coniglio biologico. È escluso l allevamento degli animali da compagnia e da pelliccia. 1.3 Definizioni e Principi Specifici Si definisce gabbia una struttura, anche organizzata in batteria, che non consente alcuna possibilità di trasferimento autonomo dell animale in altro sito (parchetto o buca). La produzione del coniglio biologico rispetta i seguenti principi: - utilizzazione di razze rustiche e/o popolazioni locali, resistenti alle malattie, poco precoci e con riduzione dei fenomeni di aggressività; - divieto di utilizzazione di riproduttori con gli occhi rossi e di ibridi commerciali selezionati per la rapidità di accrescimento, capacità di conversione alimentare e adattamento per la produzione in spazi ridotti. - mantenimento dell integrità delle nidiate al momento del trasferimento nei parchetti di ingrasso al fine di rispettare le gerarchie già stabilite e ridurre i fenomeni di aggressività; - adozione di regimi alimentari a basse densità energetiche; - divieto di allevamento di animali isolati, fatta eccezione per i riproduttori e le fattrici durante la gestazione e l allattamento. 2. Origine e razze degli animali 1. Devono essere utilizzate razze e tipi genetici colorati a medio accrescimento. 2. Gli animali da ingrasso devono essere nati e allevati secondo quanto previsto dalla presente norma. 3. Ai fini riproduttivi sono introdotti in azienda animali provenienti da allevamenti biologici. In mancanza di animali biologici possono essere introdotti in azienda, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, animali da riproduzione provenienti da allevamenti convenzionali, nel rispetto delle modalità di cui all allegato 1. In tal caso gli animali devono essere acquistati ad un età non superiore alle 12 settimane, devono essere identificati e potranno essere considerati biologici solamente dopo essere stati allevati secondo la presente norma per almeno tre mesi dalla data d introduzione nell allevamento. 3. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento - Ricoveri e carico animale 1. E proibito l allevamento della fase di ingrasso in gabbie. 2. Le riproduttrici possono essere allevate in gabbie singole purché queste siano dotate di spazio per i nidi e spazi riservati (piattaforme) alla coniglia per allontanarsi dalla nidiata. 1

3. In generale l accesso ai nidi deve essere garantito almeno una settimana prima del parto e deve essere fornito all animale materiale come paglia, trucioli o altro. È sempre consentito alla coniglia di potersi allontanare dalla nidiata e di poter rientrare nel nido per l allattamento. 4. Il coniglio da ingrasso può essere allevato al pascolo secondo varie modalità, in tunnel o recinti mobili di vario tipo appoggiati a terra su cotico erboso senza pavimento (è ammessa solo la rete metallica come pavimento), in recinti fissi all aperto o in ambienti chiusi purché dotati di parchetti esterni ai quali gli animali possono avere libero accesso. 5. In caso di allevamento in recinti fissi all aperto la protezione da avversità climatiche avviene mediante sistemi di copertura artificiale (tipo teli o tettoie) o naturale (vegetazione arborea). Sono vietate le situazioni di completa copertura dei recinti. Il pavimento deve essere di materiale adatto al benessere podale e può essere rialzato da terra per la pulizia periodica del pavimento sottostante. La struttura indicata deve consentire comunque l accesso ad un parchetto con dimensioni come previsto per gli spazi aperti. 6. In caso di allevamento al chiuso con parchetti esterni, il ricovero deve essere provvisto di strutture di ventilazione dell aria per tenere le temperature adeguate ed evitare gli stress da caldo. Inoltre la struttura deve essere progettata in modo da evitare l esposizione dei conigli a concentrazioni dannose di gas (es. ammoniaca, monossido di carbonio, ecc) 7. La nidiata costituisce il gruppo iniziale di allevamento e ne deve essere assicurata l integrità. In ogni caso i gruppi sono costituiti solo con conigli giovani e l introduzione di conigli in gruppi già esistenti deve essere evitata. 8. I pascoli e i parchetti devono essere biologici e devono essere presenti idonee strutture di riparo dal sole, dalle intemperie e dai predatori; inoltre deve essere garantito l accesso al cibo e all acqua. 9. Il suolo dei ricoveri al chiuso deve essere ricoperto di lettiera costituita da paglia biologica o materiale legnoso non trattato oppure può essere a rete rialzata da terra per la pulizia periodica del pavimento sottostante. 10. Per le superfici coperte e scoperte devono essere rispettate le misure minime riportate in tabella: Superfici coperte Superfici scoperte (esclusi i nidi e le piattaforme) m 2 /capo (m 2 /capo di superficie disponibile in rotazione nei parchetti) Garenna, (allevamento all aperto, esclusi recinti mobili) Parchetto Femmine con prole 0.7 5 Femmine in gestazione 0.5 5 Animali all ingrasso 0.20 5 4 Altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici 0,6 metri Dimensione minima dei nidi: 30 cm x 30 cm Dimensione minima delle piattaforme: 25 cm x 35 cm 11. Il numero massimo di animali per ettaro di superficie agricola biologica utilizzata deve rispettare il Regolamento (CE) N. 889/2008. Il totale delle deiezioni zootecniche non deve superare i 170 kg di azoto per ettaro per anno che corrispondono a 100 capi di coniglie riproduttrici per ettaro e 680 di conigli all ingrasso per ettaro. 2

4. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento - Pulizia dei locali e delle attrezzature e vuoto sanitario 1. I prodotti per la pulizia e la disinfezioni dei locali e delle attrezzature ammessi sono indicati nell Allegato VII del Regolamento (CE) N. 889/2008. 2. Per ragioni d igiene, i ricoveri devono seguire il criterio del vuoto sanitario per la pulizia e la disinfezione dei fabbricati e degli attrezzi. Per le stesse ragioni, e per favorire la ricrescita dell erba, anche i parchetti sono lasciati a riposo per un periodo non inferiore ai 30 giorni in assenza di tecniche agronomiche alternative. 5. Altre pratiche di gestione 1. Il numero di parti annui per femmina in allevamento non può essere superiore a 6, ad esclusione dell allevamento in garenna. 2. La consistenza massima per allevamento (unità di produzione) non può essere superiore a 500 fattrici. 3. La castrazione non è consentita. 4. L età minima di macellazione dei conigli è pari a 100 giorni, ad esclusione dell allevamento in garenna. 6. Alimentazione 1. I conigli devono essere alimentati con alimenti biologici nel rispetto delle esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici; l alimentazione deve essere finalizzata al mantenimento del benessere degli animali. 2. Tenuto conto che i conigli sono erbivori e che in condizioni semi-naturali l attività alimentare e orale occupa dal 30 al 70% della giornata, l alimentazione degli adulti e dei giovani dopo lo svezzamento deve essere basata anche sull utilizzazione prevalente di foraggi, provenienti dal pascolo o dal raccolto fresco o secco. Almeno il 15% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera dei conigli deve essere costituito da foraggi grossolani di preferenza freschi o essiccati. In ogni caso ai conigli deve essere sempre fornito del materiale vegetale (paglia, fieno ecc) che permetta loro l attività orale. 3. Almeno il 20% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 4. L alimentazione dei coniglietti è il latte materno e lo svezzamento non può avvenire prima di 35 giorni. 7. Profilassi e cure veterinarie Nel caso in cui un coniglio in fase di ingrasso sia sottoposto a più di un ciclo di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o due cicli nel caso di riproduttori), gli animali interessati, e i prodotti da essi derivati, non possono essere venduti come prodotti biologici prima di otto settimane dalla fine del trattamento. 8. Etichettatura 1. Ai fini dell etichettatura del coniglio biologico oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, sono riportate (ad eccezione del logo UE e delle diciture correlate) le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici. 2. Il coniglio biologico, e i prodotti da esso derivati, ottenuti conformemente alla presente norma può essere indicato quale ingrediente biologico nei prodotti conformi al Reg. CE 834/2007. 3

9. Misure transitorie 1. Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, le Regioni e Provincie Autonome possono concedere deroghe ai requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.10 esclusivamente alle aziende con strutture ed edifici costruiti anteriormente all entrata in vigore della presente norma, secondo le modalità riportate all allegato 2. Sono esclusi dal beneficio delle deroghe gli allevamenti in gabbia al chiuso. 2. Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, le Regioni e Provincie Autonome possono concedere deroghe ai requisiti di cui al punto 6.2 esclusivamente alle aziende con allevamenti in gabbie in plein air pre-esistenti all entrata in vigore della presente norma, secondo le modalità riportate all allegato 2. 3. Le aziende che beneficiano delle deroghe di cui ai precedenti paragrafi presentano alla Regione o Provincia Autonoma, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritti gli impegni e le misure per l adeguamento delle strutture ed edifici al rispetto della presente norma. 4

ALLEGATO 1 L operatore invia una richiesta per la fornitura di riproduttori biologici ad almeno tre operatori biologici. Qualora le richieste abbiano esito negativo l operatore è autorizzato ad utilizzare, per la sopracitata richiesta di fornitura, riproduttori non biologici. L operatore inoltra le richieste di cui sopra a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l intera documentazione rendendola disponibile all Organismi di Controllo. 5

ALLEGATO 2 L operatore che intende beneficiare delle deroghe di cui all art. 9 inoltra apposita richiesta alla Regione o Provincia Autonoma, nel cui territorio è ubicata l unità produttiva, e all Organismo di Controllo, allegando una descrizione dettagliata dell allevamento, delle strutture e degli edifici pre-esistenti per i quali intende chiedere la deroga ai requisiti di cui agli art. 3.1, 3.2, 3.3, 3.10 o 6.2. L'Organismo di Controllo, acquisita la richiesta dell operatore ed effettuate le verifiche necessarie, trasmette alla Regione o Provincia Autonoma il proprio parere di merito corredato dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca il rispetto delle condizioni previste per la concessione delle deroghe di cui all art. 9. Le Regioni o le Provincie Autonome concedono o meno la deroga dandone comunicazione all'operatore e all'organismo di Controllo. In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie Autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità. 6