Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione dati IVA, esclusivamente in via telematica, entro il 29/02/2011, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 17.01.2011. Soggetti obbligati Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione in esame i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale: anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel corso del 2011 anche se non sono tenuti all effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative di cui all art. 13, Legge n. 388/2000). Soggetti esonerati Si rammenta che tra i soggetti esonerati dall'obbligo in esame rientrano fra gli altri: le persone fisiche che hanno realizzato nel 2011 un volume d affari non superiore a Euro 25.000,00 (considerando a tal fine il volume d affari di tutte le attività esercitate, comprese quelle gestite con contabilità separata); le imprese individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda, a condizione che non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA nel 2011;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; i contribuenti che nel 2011 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; i contribuenti dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e che hanno effettuato soltanto operazioni esenti; i contribuenti che si avvalgono del citato regime dei minimi introdotto dalla Finanziaria 2008. Sono inoltre esonerati coloro che presentano la dichiarazione IVA relativa all anno 2011 in forma autonoma entro il mese di febbraio. La possibilità della presentazione in forma autonoma nel mese di febbraio prescinde dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. In caso di saldo a debito, però, il versamento del saldo annuale dovrà essere effettuato entro il 16 marzo in un unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima. Non è possibile, quindi, effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO. Contenuto Nella comunicazione in esame devono essere riepilogate le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso del 2011 (ovvero delle risultanze annuali per i soggetti esonerati da tale adempimento), così da determinare la relativa IVA a debito o a credito, senza considerare le operazioni tipiche della dichiarazione annuale quali, in particolare: la rettifica ed il conguaglio (ad esempio, a seguito del calcolo definitivo del pro-rata); le compensazioni effettuate nell anno; il riporto del credito IVA relativo all anno precedente; la richiesta del rimborso infrannuale.
Il modello è composto da tre sezioni: Sezione I Devono essere inseriti i dati identificativi del contribuente. Sezione II Devono essere indicati i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nel 2011, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). In particolare: - i soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre - dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale; - i soggetti c.d. mensili posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2011, a prescindere dalle modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale. Rigo CD1 Indicare l ammontare delle operazioni attive effettuate nel 2011 (cessioni di beni/prestazioni di servizi) al netto dell IVA, comprese le operazioni ad esigibilità differita (indipendentemente dal relativo incasso); le operazioni attive per le quali in fattura non è stata addebitata l IVA per effetto del reverse charge (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell edilizia, ecc.) e per le quali l imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA; non devono essere ricomprese le autofatture ex art. 17, c. 3. (la cui imposta confluisce nel rigo CD4). A seguito del nuovo regime della territorialità IVA dei servizi le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori UE (o extra UE) non rilevano ai fini IVA e di conseguenza non devono essere ricomprese nel rigo CD1.
Negli appositi campi di dettaglio vanno indicate gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: - le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., comprese le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano e le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. - le operazioni esenti (art. 10); - le cessioni intracomunitarie di beni ex art 41, D.L. 331/1993 (e non le prestazioni di servizi); - Le cessioni dei beni strumentali, già ricompresse nei campi precedenti. Rigo CD2 Indicare il totale degli acquisti/importazioni al netto dell IVA, annotati nel 2011, ancorché con IVA indetraibile, compresi gli acquisti intracomunitari, gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale), le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, c. 3, gli acquisti ad esigibilità differita (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Si ritiene che in tale campo vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati presso contribuenti che adottano il regime dei minimi. Negli appositi campi di dettaglio vanno indicati: - gli acquisti non imponibili (ad esempio art. 9), compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine, non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui i solo acquisti di beni devono essere evidenziati nel campo 4); - gli acquisti esenti e le importazioni non soggette a Iva (art. 68 esclusa lett. a); - gli acquisti intracomunitari di beni e non le prestazioni di servizi (non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano).
- Gli acquisti di beni strumentali, già indicati nei campi precedenti. Rigo CD3 Indicare le importazioni per le quali l'iva non è versata in dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Sezione III Devono essere indicati i dati relativi alla determinazione dell Iva dovuta o a credito. Rigo CD4 Indicare l ammontare dell IVA esigibile (a debito), compresa anche l'iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti, incassate nel 2011. Rigo CD5 Indicare l ammontare dell IVA detratta (a credito). va L IVA relativa: alle autofatture ex art.17, comma 2, DPR n. 633/72; ai servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera; agli acquisti intracomunitari di beni; agli acquisti di rottami; alle prestazioni di subappalto nel settore edile; agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art.10, comma 1, n. 8-ter, lett b) e d), DPR n. 633/72; assolta con il c.d. reverse charge da parte dell acquirente/committente, indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5.
Rigo CD6 Indicare l ammontare dell Iva a debito/credito, riferibile al 2011, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5. Sanzioni L omissione della comunicazione ovvero l invio della stessa con dati incompleti o errati comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065, ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Si rammenta che è considerata tempestivamente trasmessa la comunicazione che, inviata entro la predetta data, è stata scartata dal sistema telematico e ritrasmessa entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Poiché la comunicazione in esame non ha natura dichiarativa, non è possibile integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella stessa utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA.