Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini



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Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag. Luciano Fedi Consulente del Lavoro Info@studioragionieriassociati.it C.F. e P.I. 01347990499 Spett.le Clientela Livorno, 12 Luglio 2011 Oggetto: Decreto Legge 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria. Si presenta alcune delle principali novità fiscali del D.L. n. 98 del 06 Luglio 2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI Art. 23 comma 7 Sono previsti nuovi importi dell imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato: IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE fino all anno 2012 a prescindere dal valore del deposito: Periodicità invio Ammontare imposta fissa annuale Euro 120,00 semestrale Euro 60,00 trimestrale Euro 30,00 mensile Euro 10,00 IMPOSTA DI BOLLO dall anno 2013: se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca è inferiore ad Euro 50.000,00 annuale Euro 150,00 semestrale Euro 75,00 trimestrale Euro 37,50 mensile Euro 12,50 se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca è uguale o maggiore di Euro 50.000,00 annuale Euro 380,00 semestrale Euro 190,00 trimestrale Euro 95,00 mensile Euro 31,66

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% E 55% Art. 23 comma 8 È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d acconto introdotta a decorrere dal 1 Luglio 2010 dal D.L. n. 78/2010 che le banche/poste sono tenute ad operare, all atto dell accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: - interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; - interventi di risparmio energetico per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%. PERDITE FISCALI Art. 23 comma 9 E ora previsto che la perdita fiscale conseguita in un periodo d imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: - in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta, per l intero importo che trova capienza in tale ammontare; - entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. In sostanza, rispetto all attuale formulazione normativa in base alla quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5 periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d imposta di conseguimento delle stesse, sia pure, se non relative ai primi 3 periodi d imposta, nel limite dell 80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse. Il Decreto in esame interviene esclusivamente sull art. 84 del T.U.I.R., applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali mentre non apporta alcuna modifica all art. 8 del T.U.I.R. che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali pertanto il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5 anno successivo per l intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione). AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI Art. 23 commi 10 e 11 E previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all 1% del costo di tali beni. Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, T.U.I.R. Le predette modifiche hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all esercizio di opere pubbliche e si applicano dal periodo d imposta in corso al 6 Luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Art. 23 commi da 17 a 20 In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale è eliminato l obbligo di prestazione della garanzia qualora l importo delle rate successive alla prima sia superiore a Euro 50.000,00. Per effetto di ciò il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). Inoltre è ora previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. SUPER BOLLO AUTOVEICOLI Art. 23 comma 21 Dall anno 2011 è introdotta un addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo ) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose pari a Euro 10,00 per ogni kw di potenza superiore a 225 kw.

L omesso / insufficiente versamento dell addizionale comporta l applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento. REVOCA PARTITA IVA Art. 23 comma 22 Per le partite IVA inattive da tempo, è ora prevista la revoca d ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato: - non ha esercitato l attività d impresa / lavoro autonomo; - ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie. REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ Art. 23 comma 23 I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il 4 Ottobre 2011, di un importo pari a Euro 129,00 a condizione che la stessa non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. STUDI DI SETTORE - Art. 23 comma 28 Il D.L. n. 98/2011 introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente: - all art. 1 del D.P.R. n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 del periodo d imposta nel quale entrano in vigore ; - eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 del periodo d imposta successivo a quello della loro entrata in vigore ; - il comma 1 dell art. 8 del D.Lgs. n. 471/97 è stato modificato prevedendo che in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato, anche a seguito di specifico invito da parte dell Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (Euro 2.065,00); - al comma 2 dell art. 39 del DPR n. 600/73 è stata aggiunta la lett. e) in base alla quale è stata estesa la possibilità di effettuare l accertamento induttivo anche nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore e di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione in commento opera a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2- bis dell art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 applicabili nel caso in cui il maggior reddito d'impresa/lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Inoltre la sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell invito da parte dell Ufficio. DECORRENZA ESECUTIVITÀ AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 23 comma 30 Con la modifica del comma 1 dell art. 29 del D.L. n. 78/2010 è prorogata dal 1 Luglio al 1 Ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l esecutività dell avviso di accertamento. SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI Art. 23 comma 31 Per effetto della modifica del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento (30 per cento) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun

ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall amministrazione finanziaria. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. ELENCHI CLIENTI FORNITORI COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E PREPAGATE Art. 23 comma 41 In merito all obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00/ 3.600,00 al lordo IVA in base al Provvedimento 22.12.2010 ed al comma 1-bis) dell art. 21, D.L. n. 78/2010 le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite: - carte di credito; - carte di debito; - prepagate; emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (Informativa SEAC 1.6.2011, n. 133). Ora ai sensi del nuovo comma 1-ter) del citato art. 21 introdotto dal Decreto in esame, i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. ADEMPIMENTI IN MERITO AL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI Art. 23 comma 42 Con lo scopo di razionalizzare gli adempimenti in merito al noleggio di autoveicoli è previsto che: - l'azienda di noleggio deve riportare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio; - la fattura va consegnata direttamente al cliente qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda e la stessa sia in grado di emettere il documento. REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI Art. 23 comma 47 A decorrere dal 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare: - attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti; - attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ Art. 26 È previsto anche per il 2012 l applicazione di una tassazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e incremento della produttività se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi, così come previsto per il 2011. La misura della detassazione nonché dello sgravio contributivo (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro) sarà fissato con un apposito Provvedimento in base ai fondi stanziati a tal fine. NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE Art. 27 Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro è introdotto un nuovo regime delle nuove iniziative che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui alll art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007. Dal 2012 l attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: - intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo; - l hanno intrapresa dal 2008. Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni: a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; c) qualora l attività sia il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore ad Euro 30.000,00. L imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%. Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l esonero dall obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell IVA e applicazione dell IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal regime semplificato con effetto dall anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi /compensi superiori ad Euro 30.000,00, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore ad Euro 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). Agli stessi è comunque consentito di optare per l applicazione del regime ordinario. L opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate. CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI Art. 37 commi 6 e 7 Con il nuovo comma 6-quater dell art. 13, DPR n. 115/2002 è disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure: VALORE CONTROVERSIA Fino 2.582,28 oltre 2.582,28 fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 75.000 oltre 75.000 fino a 200.000 oltre 200.000 CONTRIBUTO UNIFICATO 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Euro 250,00 Euro 500,00 Euro 1.500,00 Euro Si dispone inoltre, che va fatto riferimento all art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/92 in base al quale per valore della lite si intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Quanto sopra trova applicazione con riferimento alle controversie instaurate e i ricorsi notificati dopo il 6 Luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). RECLAMO E MEDIAZIONE Art. 39 commi da 9 a 11 Per le controversie relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate notificati dal 1 Aprile 2012 di valore non superiore ad Euro 20.000,00 il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione

Provinciale/Regionale che ha emanato l atto le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili. In merito alla suddetta nuova procedura si evidenzia che: - il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia; - l Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la proposta del contribuente formula d ufficio una proposta di mediazione; - decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. Da tale data decorrono i termini ex artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 546/92, rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente; - in caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento. DEFINIZIONE LITI PENDENTI Art. 39 comma 12 Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l atto introduttivo del giudizio può chiudere/definire le liti fiscali pendenti alla data del 1 Maggio 2011: - dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario; - in cui è parte l Agenzia delle Entrate; - di valore non superiore ad Euro 20.000,00; con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell art. 16, Legge n. 289/2002. In merito alla definizione delle liti fiscali pendenti il Decreto in esame dispone che: - le somme dovute vanno versate in un unica soluzione entro il 30 Novembre 2011; - la domanda di definizione va presentata entro il 31 Marzo 2012; - le liti fiscali che possono essere definite in base alla disciplina in commento sono sospese fino al 30 Giugno 2012; - alla medesima data sono altresì sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio ; Non sono interessate dalla definizione in commento le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi e le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall Agenzia delle Entrate mediante specifici Provvedimenti. La misura delle somme da versare al fine della definizione delle liti pendenti è differenziata a seconda del valore della lite: VALORE DELLA LITE fino ad Euro 2.000,00 la somma dovuta è pari ad Euro 150,00. VALORE DELLA LITE superiore ad Euro 2.000,00 la somma dovuta è pari a: - 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione finanziaria nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione; - 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione; - 30% del valore della lite in caso di lite pendente in 1 grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione. A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo Cordiali Saluti Rag. Michele Cinini Rag. Marco Migli