VADEMECUM PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA Possibili percorsi di programmazione DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO A cura dei docenti: Rita Alati Camilla Benedetti Pierluigi Quagli
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive la situazione clinico-funzionale dello stato psicofisico del minore in situazione di handicap al momento dell accertamento. E un atto di natura socio-sanitaria. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) Il P.D.F., indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, le possibilità di recupero e le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.
Il P.D.F. è un atto collegiale redatto dagli operatori dell ASL, dai docenti curriculari e di sostegno del consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia. Va aggiornato indicativamente a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e al termine del biennio del corso di istruzione secondaria superiore. La scuola provvede ad elaborare una descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l alunno nelle varie aree; i servizi referenti dell ASL provvedono ad elaborare una descrizione delle potenzialità dell alunno nelle varie aree.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) Il P.E.I. è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l alunno disabile, ai fini della realizzazione del diritto all educazione e all istruzione. Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo,didattico e sociale individualizzati/personalizzati.
Il P.E.I. deve contenere: gli interventi individualizzati/personalizzati previsti a favore del soggetto; la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell ASL o dell ente convenzionato e accreditato; gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine; gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno; gli eventuali supporti sanitari e riabilitativi dell ASL o dell ente convenzionato e accreditato; gli eventuali interventi del Comune di residenza dell alunno interessato finalizzati alla realizzazione di quanto previsto dal P.E.I.; gli interventi di collaborazione della famiglia; i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.
POSSIBILI PERCORSI DI PROGRAMMAZIONE 1. PROGRAMMAZIONE CURRICULARE Il PEI seguirà i programmi ministeriali, prestando attenzione ai tempi di svolgimento dove è necessario e con particolare attenzione alla socializzazione e all integrazione dello studente. Si applica di solito a ragazzi con disabilità sensoriale; 2. PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI O SEMPLIFICATA (art. 15 comma 3 dell O.M. n.90 del 21/5/2001) Il PEI seguirà i programmi ministeriali, con obiettivi minimi, svolti dalla classe ovvero con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n 104/92, art 16, comma 1). Questo percorso se superato positivamente, dà diritto al titolo legale di studio. L obiettivo minimo da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti.
3. PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA Il PEI non seguirà i programmi ministeriali, ma prevede una serie graduata di attività differenziate con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi da diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n. 90/2001, art. 15 e per gli attestati ufficiali C.M. n 125/01). N.B per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi si possono svolgere prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni; nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione possono essere differenziate.
VALUTAZIONE SECONDO OBIETTIVI MINIMI RICERCA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINE SOSTITUZIONE PARZIALE DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI DI ALCUNE DISCIPLINE CON ALTRI CHE ABBIANO LA STESSA VALENZA FORMATIVA PREDISPOSIZIONE DI PROVE EQUIPOLLENTI NEL CORSO DEGLI ANNI SCOLASTICI E IN OCCASIONE DEGLI ESAMI CONCLUSIVI LE PROVE EQUIPOLLENTI DOVRANNO ACCERTARE CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA ACQUISITE DALLO STUDENTE PER LA STESURA, LA MODALITA, I TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E NECESSARIA LA STRETTA COLLABORAZIONE TRA IL DOCENTE CURRICOLARE E QUELLO DI SOSTEGNO IN MODO DA PERMETTERE ALLO STUDENTE DI DIMOSTRARE LE SUE EFFETTIVE CAPACITA
Le prove equipollenti possono consistere in: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l ausilio di apparecchiature informatiche. 2. MODALITA DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero / Falso, ecc.). 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: in caso di esame di stato il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell O.M. 90, comma 3 dell art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLE PROVE
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA Obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. E necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l alunno deve seguire la programmazione di classe. Consiste in un piano di lavoro personalizzato per l alunno per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Per gli alunni che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Possono partecipare agli esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
E altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell O.M. 90 del 21/5/2001).
RIFERIMENTI NORMATIVI Accesso al Sistema Scolastico L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell ordinamento scolastico. Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore). Frequenza Scolastica L. 104/92 Legge - quadro per l assistenza e i diritti delle persone disabili D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL Accordi di Programma C.M. 250/85 - D.M. 26/8/81 Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 D.L.vo n. 297/94 D.M. 25/5/95 n. 170 Uscita dal Sistema Scolastico L.68/99 (Collocamento al lavoro) L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell alunno certificato). Valutazione D.L.vo 297/1994, art.314 comma 4,art. 318 O.M. n. 90/2001 DPCM 23/02/2006 n.185 D.P.R.22/06/09 art.9,art.10