Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Documenti analoghi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile

OGGETTO: pagamento somma.

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

adempimento della prestazione dovuta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pistoia

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

COND. DI MILANO VIA...

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

O.S.A. Circolazione con targa prova: requisiti (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 20 Luglio :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Tribunale di Udine. - sezione civile -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14d6

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

TRIBUNALE DI CATANIA

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. sentenza

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

-

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Transcript:

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Francesco Mannino Presidente, dott. Stefano Cardinali Giudice, dott. Guido Romano Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4996 del ruolo contenzioso generale dell anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all udienza del 21 ottobre 2015 senza concessione alle parti dei termini di cui all art. 190 c.p.c. vertente tra, elettivamente domiciliato in Roma, via, presso lo studio dell avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, attore - opponente; e, elettivamente domiciliato in Roma,, presso lo studio dell avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto - opposto; Oggetto: cessione quote sociali Conclusioni delle parti: come da verbale dell udienza del 21 ottobre 2015. svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni, proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 23022/2012 con il quale l intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell odierno opposto, la complessiva somma di. 20.000,00 oltre accessori a titolo di corrispettivo per la cessione, intervenuta con scrittura privata del 10 novembre 2011 in favore del Sig., di una quota pari al 33% del capitale sociale della S.r.l. A fondamento della svolta opposizione, il Sig. deduceva che, successivamente alla scrittura privata invocata dall opposto, le parti avevano addivenivano alla cessione della quota a mezzo di atto notarile redatto dal notaio dott.ssa nel quale il prezzo veniva concordato in complessivi. 3.300,00 che la parte cedente dichiarava di avere già ricevuto. Sulla scorta di tali considerazioni, il Sig. concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta dal Sig. Si costituiva Sig. il quale concludeva per il rigetto dell opposizione. Con ordinanza depositata in data 7 ottobre 2013, il Tribunale rigettava l istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, successivamente, all udienza del 21 ottobre 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva

rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell art. 50 bis c.p.c. - senza concessione alle parti dei termini di cui all art. 190 c.p.c. motivi della decisione L opposizione proposta dal Sig. è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, il Collegio osserva che, mediante la proposizione del ricorso monitorio, il Sig. ha richiesto la condanna del Sig. al pagamento del corrispettivo (pari ad. 20.000) per la cessione della quota, già di proprietà dell odierno opposto, di partecipazione al capitale sociale della S.r.l. di cui alla scrittura privata del 10 novembre 2011. L opponente, per parte sua, non ha contestato l avvenuta stipulazione del contratto di cessione della quota sociale suddetta, limitandosi ad affermare che le pattuizioni contenute nella scrittura privata sarebbero state superate in ragione delle successive trattative intercorse in relazione alla reale consistenza della quota che avrebbero condotto alla stipulazione di altra scrittura privata che, a fronte della medesima cessione di quota societaria, prevedeva un diverso e più esiguo corrispettivo. Ebbene, risulta documentalmente che le parti abbiano sottoscritto, nella medesima data (10 novembre 2011), due diverse scritture (di cui una autenticata dal notaio) entrambe destinate alla cessione della quota sociale della S.r.l., ma recanti corrispettivi diversi (la scrittura privata l importo di. 20.000,00; la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio dott.ssa, quello di. 3.300,00 peraltro quietanzato). Orbene, attesa la contemporaneità delle due scritture, deve ritenersi che la regolamentazione definitiva dei rapporti negoziali tra le parti trovi la propria sede nella scrittura privata autentica dal notaio poiché soltanto questa poteva essere poi depositata per la necessaria iscrizione nel registro delle imprese consentendo così all acquirente l esercizio dei diritti sociali.

Né la fattispecie in esame può essere inquadrata nell ambito della simulazione del prezzo in quanto la scrittura privata posta a fondamento della domanda monitoria da parte del Sig. non costituisce una controdichiarazione costituente la prova dell accordo dissimulato (con riferimento al prezzo), ma un diverso accordo di cui è impossibile stabilire, sulla base degli elementi portati all attenzione del tribunale, se sia successiva alla scrittura regolarmente depositata per l iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, la domanda di pagamento proposta dall opposto non può essere accolta neppure limitatamente all importo di. 3.300,00 (e, cioè, con riferimento al prezzo indicato nella scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) perché tale importo risulta, sulla base della dichiarazione contenuta nell art. 2 corrisposta in epoca antecedente alla sottoscrizione dell accordo. Alla luce delle precedenti considerazioni, l opposizione proposta dal Sig. deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 23022/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2012 revocato. Parte opposta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l ultima parte dell attività defensionale successivamente all entrata in vigore della nuova normativa. p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

I) in accoglimento dell opposizione proposta dal Sig., revoca il decreto ingiuntivo n. 23022/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2012; II) condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi. 3.200,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2015. Il Presidente (dott. Francesco Mannino) Il Giudice est. (dott. Guido Romano)