Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Francesco Mannino Presidente, dott. Stefano Cardinali Giudice, dott. Guido Romano Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4996 del ruolo contenzioso generale dell anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all udienza del 21 ottobre 2015 senza concessione alle parti dei termini di cui all art. 190 c.p.c. vertente tra, elettivamente domiciliato in Roma, via, presso lo studio dell avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, attore - opponente; e, elettivamente domiciliato in Roma,, presso lo studio dell avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuto - opposto; Oggetto: cessione quote sociali Conclusioni delle parti: come da verbale dell udienza del 21 ottobre 2015. svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni, proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 23022/2012 con il quale l intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell odierno opposto, la complessiva somma di. 20.000,00 oltre accessori a titolo di corrispettivo per la cessione, intervenuta con scrittura privata del 10 novembre 2011 in favore del Sig., di una quota pari al 33% del capitale sociale della S.r.l. A fondamento della svolta opposizione, il Sig. deduceva che, successivamente alla scrittura privata invocata dall opposto, le parti avevano addivenivano alla cessione della quota a mezzo di atto notarile redatto dal notaio dott.ssa nel quale il prezzo veniva concordato in complessivi. 3.300,00 che la parte cedente dichiarava di avere già ricevuto. Sulla scorta di tali considerazioni, il Sig. concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta dal Sig. Si costituiva Sig. il quale concludeva per il rigetto dell opposizione. Con ordinanza depositata in data 7 ottobre 2013, il Tribunale rigettava l istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, successivamente, all udienza del 21 ottobre 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva
rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell art. 50 bis c.p.c. - senza concessione alle parti dei termini di cui all art. 190 c.p.c. motivi della decisione L opposizione proposta dal Sig. è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, il Collegio osserva che, mediante la proposizione del ricorso monitorio, il Sig. ha richiesto la condanna del Sig. al pagamento del corrispettivo (pari ad. 20.000) per la cessione della quota, già di proprietà dell odierno opposto, di partecipazione al capitale sociale della S.r.l. di cui alla scrittura privata del 10 novembre 2011. L opponente, per parte sua, non ha contestato l avvenuta stipulazione del contratto di cessione della quota sociale suddetta, limitandosi ad affermare che le pattuizioni contenute nella scrittura privata sarebbero state superate in ragione delle successive trattative intercorse in relazione alla reale consistenza della quota che avrebbero condotto alla stipulazione di altra scrittura privata che, a fronte della medesima cessione di quota societaria, prevedeva un diverso e più esiguo corrispettivo. Ebbene, risulta documentalmente che le parti abbiano sottoscritto, nella medesima data (10 novembre 2011), due diverse scritture (di cui una autenticata dal notaio) entrambe destinate alla cessione della quota sociale della S.r.l., ma recanti corrispettivi diversi (la scrittura privata l importo di. 20.000,00; la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio dott.ssa, quello di. 3.300,00 peraltro quietanzato). Orbene, attesa la contemporaneità delle due scritture, deve ritenersi che la regolamentazione definitiva dei rapporti negoziali tra le parti trovi la propria sede nella scrittura privata autentica dal notaio poiché soltanto questa poteva essere poi depositata per la necessaria iscrizione nel registro delle imprese consentendo così all acquirente l esercizio dei diritti sociali.
Né la fattispecie in esame può essere inquadrata nell ambito della simulazione del prezzo in quanto la scrittura privata posta a fondamento della domanda monitoria da parte del Sig. non costituisce una controdichiarazione costituente la prova dell accordo dissimulato (con riferimento al prezzo), ma un diverso accordo di cui è impossibile stabilire, sulla base degli elementi portati all attenzione del tribunale, se sia successiva alla scrittura regolarmente depositata per l iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, la domanda di pagamento proposta dall opposto non può essere accolta neppure limitatamente all importo di. 3.300,00 (e, cioè, con riferimento al prezzo indicato nella scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) perché tale importo risulta, sulla base della dichiarazione contenuta nell art. 2 corrisposta in epoca antecedente alla sottoscrizione dell accordo. Alla luce delle precedenti considerazioni, l opposizione proposta dal Sig. deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 23022/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2012 revocato. Parte opposta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l ultima parte dell attività defensionale successivamente all entrata in vigore della nuova normativa. p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) in accoglimento dell opposizione proposta dal Sig., revoca il decreto ingiuntivo n. 23022/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2012; II) condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi. 3.200,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2015. Il Presidente (dott. Francesco Mannino) Il Giudice est. (dott. Guido Romano)