Condizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF



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Condizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF Versione 1/2007 Indice Assicurazione LAINF 1. Persone assicurate 2 1.1 Assicurazione obbligatoria 2 1.2 Assicurazione facoltativa 2 2. Estensione della copertura di assicurazione 2 3. Prestazioni dell assicurazione 2 4. Guadagno assicurato 2 Condizioni generali contrattuali (CGC) 5. Definizioni 3 6. Validità delle condizioni 3 7. Oggetto dell assicurazione 3 8. Assicurazione contro i danni 3 9. Assicurazione di somme 3 10. Validità temporale 3 10.1 Inizio del contratto 3 10.2 Fine del contratto 3 11. Durata della copertura di assicurazione per i singoli lavoratori assicurati 3 11.1 Inizio della copertura di assicurazione 3 11.2 Fine della copertura di assicurazione 3 12. Durata della copertura di assicurazione per i singoli assicurati senza qualità di lavoratore 4 13. Copertura di assicurazione in caso di dirottamenti di aerei; Estensioni della copertura 4 14. Caso di assicurazione 4 14.1 Obblighi in un caso di assicurazione 4 14.2 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali nel caso di assicurazione 5 14.3 Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezione dei dati 5 15. Premio 5 15.1 Calcolo del premio 5 15.2 Premio anticipato 5 15.3 Conguaglio del premio 5 15.4 Rimborso del premio 5 15.5 Pagamento rateale 6 16. Cambiamento del premio 6 17. Obblighi in caso di aggravamento o diminuzione del rischio 6 18. Imposta alla fonte su prestazioni in caso assicurato 6 19. Retribuzione broker 6 20. Comunicazioni a Zurich 6 21. Foro 6

Assicurazione LAINF Laddove, nelle pagine seguenti, per ragioni di maggiore leggibilità, si utilizzino esclusivamente riferimenti al maschile, si intende sempre anche il relativo riferimento al femminile. Le presenti condizioni completano le condizioni generali contrattuali (CGC) seguenti. Le definizioni dei termini impiegati si trovano anche nella parte relativa alle CGC. Condizioni 1. Persone assicurate Le persone assicurate sono menzionate nella polizza. 1.1 Assicurazione obbligatoria Sono assicurabili i lavoratori impiegati dal contraente in Svizzera. Per lavoratori s intendono anche i familiari del contraente occupati nell azienda, i quali percepiscono un salario in contanti oppure versano contributi AVS. 1.2 Assicurazione facoltativa Possono essere assicurati a titolo facoltativo: contraente; i suoi familiari occupati nell azienda, i quali non percepiscono un salario in contanti e non versano contributi AVS. Non sono assicurabili i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico. 2. Estensione della copertura di assicurazione L assicurazione si estende agli infortuni professionali e non professionali. Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali. I lavoratori la cui durata settimanale di lavoro presso un datore di lavoro è inferiore a otto ore sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali. Per tali persone, gli infortuni occorsi sul tragitto di lavoro sono considerati infortuni professionali. 3. Prestazioni dell assicurazione Zurich accorda delle prestazioni nel quadro della presente assicurazione, a norma della LAINF. 4. Guadagno assicurato Il guadagno assicurato e l importo massimo dello stesso, sulla cui base vengono calcolate le prestazioni e i premi, si basano sulla LAINF (salario LAINF). Nell assicurazione facoltativa è determinante l importo stabilito nella polizza. Esso viene applicato per il calcolo delle prestazioni e dei premi. 2

Condizioni generali contrattuali (CGC) 5. Definizioni Ai sensi del presente contratto valgono come: Assicurazione LAINF L assicurazione contro gli infortuni in conformità alla legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 e le relative ordinanze. 6. Validità delle condizioni Per le questioni non espressamente disciplinate nelle condizioni relative all assicurazione LAINF, vale la LAINF. 7. Oggetto dell assicurazione L assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni e malattie professionali. Se, nel quadro della LAINF, gli assicurati hanno diritto a regolamentazioni più favorevoli, valgono queste ultime. 8. Assicurazione contro i danni Per l assicurazione contro i danni si applicano inoltre le seguenti disposizioni: Zurich accorda la prestazione assicurata in caso di sopravvenienza dell evento assicurato e soltanto se è comprovato che l evento assicurato abbia causato il danno. L esatta estensione della prestazione risulta dalla polizza e dalle presenti CGA. Le prestazioni di terzi vengono computate. Restano riservati i diritti di regresso. Valgono le disposizioni in merito alle conseguenze cagionate dalla violazione degli obblighi di limitare i danni rispettivamente i doveri. 9. Assicurazione di somme Per l assicurazione di somme valgono inoltre le seguenti disposizioni: Zurich concede la prestazione assicurata in caso di sopravvenienza dell evento assicurato indipendentemente dalla presenza di un danno. L estensione di copertura risulta dalla polizza e dalle presenti CGA. Zurich accorda la prestazione assicurata indipendentemente all erogazione di prestazioni da parte di terzi, tali prestazioni infatti non saranno computate. Valgono le disposizioni in merito alle conseguenze cagionate dalla violazione degli obblighi di limitare i danni rispettivamente i doveri. 10. Validità temporale 10.1 Inizio del contratto Il contratto inizia alla data fissata nella polizza. 10.2 Fine del contratto Il contratto si estingue alla data di scadenza fissata nella polizza. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto almeno 3 mesi prima della sua scadenza. La disdetta è considerata avvenuta a tempo, se essa perviene alla parte contraente al più tardi il giorno che precede l inizio del termine di 3 mesi. 11. Durata della copertura di assicurazione per i singoli lavoratori assicurati 11.1 Inizio della copertura di assicurazione La copertura di assicurazione entra in vigore il giorno in cui l assicurato inizia il lavoro nell azienda assicurata, ma in ogni caso al momento in cui si reca al lavoro. 11.2 Fine della copertura di assicurazione La copertura di assicurazione cessa con il 30 giorno dopo quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario (lo stesso vale in caso di interruzioni di lavoro senza diritto al salario). Se gli assicurati accettano un nuovo impiego prima di questo termine, la copertura di assicurazione cessa già con l entrata in servizio al nuovo impiego. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, assicurati solo per infortuni professionali, la copertura assicurativa per l assicurazione infortuni si estingue tuttavia all ultimo giorno di lavoro. 3

Come salario ai sensi della disposizione citata valgono il salario AVS (senza gratifiche, partecipazioni agli utili, indennità di partenza e simili) nonché i proventi sostitutivi del reddito, quali diarie dell assicurazione LAINF, dell assicurazione invalidità e dell assicurazione militare, nonché delle assicurazioni contro gli infortuni e delle assicurazioni malattie. Sono determinanti le disposizioni della LAINF. c) Per i lavoratori inviati dalla Svizzera all estero o dall estero in Svizzera valgono le disposizioni della LAINF o i trattati internazionali a complemento di tale legge. 12. Durata della copertura di assicurazione per i singoli assicurati senza qualità di lavoratore La copertura di assicurazione entra in vigore alla data menzionata nella polizza e cessa al momento convenuto, più tardi tuttavia tre mesi dopo l abbandono dell attività lucrativa indipendente o della collaborazione come membro della famiglia non per obbligo. 13. Copertura di assicurazione in caso di dirottamenti di aerei; Estensioni della copertura Le seguenti estensioni di copertura valgono unicamente se può essere provato che l assicurato non abbia preso parte agli eventi in questione, né attivamente in qualità di agitatore, né come istigatore. La copertura assicurativa di un assicurato si estingue durante la pena detentiva conseguente al sequestro dell aeromobile da egli utilizzato, un soggiorno involontario dopo un lancio con il paracadute allo scopo di salvarsi la vita o un atterraggio di fortuna, nonché durante il viaggio di ritorno diretto al suo domicilio o il proseguimento del viaggio verso la destinazione stabilita inizialmente, essa resta in vigore oltre la data di scadenza, al massimo per un ulteriore anno, a partire dal momento del sequestro, del lancio con il paracadute o dell atterraggio di fortuna. c) Le disposizioni d esclusione relative a eventi bellici e tumulti non si applicano agli infortuni che l assicurato subisce a bordo dell aeromobile, a condizione che l infortunio venga provocato da persone che si trovavano anch esse a bordo o da sostanze pericolose introdotte clandestinamente nell aeromobile, durante la privazione della libertà conseguente al sequestro di un aeromobile, durante i soggiorni involontari dopo un lancio con il paracadute allo scopo di salvarsi la vita o un atterraggio di fortuna, nonché durante il viaggio di ritorno diretto al suo domicilio o il proseguimento del viaggio verso la destinazione stabilita inizialmente. In questi casi la copertura assicurativa resta in vigore oltre la data di scadenza, al massimo per un ulteriore anno, a partire dal momento del sequestro, del lancio con il paracadute o dell atterraggio di fortuna. d) Se tuttavia scoppiasse una guerra nella quale è coinvolta la Svizzera o uno dei suoi paesi limitrofi, anche solo tra i singoli paesi Gran Bretagna, Federazione Russa, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese, o tra uno di questi paesi e uno stato europeo, l estensione di copertura relativa agli eventi bellici e ai tumulti cessa 48 ore dopo l inizio delle ostilità. Se tuttavia la pena detentiva, il lancio con il paracadute o l atterraggio di fortuna sono già avvenuti, essa si estingue soltanto un anno dopo l insorgere di questi eventi. 14. Caso di assicurazione 14.1 Obblighi in un caso di assicurazione Non appena subentra un evento assicurato, dal quale deriva presumibilmente un diritto a prestazioni di assicurazione, bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico/dentista autorizzato a esercitare la professione e provvedere che vengano prodigate le cure necessarie. L assicurato deve attenersi alle istruzioni del medico/dentista curante o di un ausiliario medico da esso incaricato. Egli è inoltre obbligato a sottoporsi alle misure d accertamento ordinate da Zurich, in special modo agli esami medici esigibili necessari alla diagnosi e alla determinazione delle prestazioni; bisogna immediatamente informare Zurich dell accaduto; Zurich è autorizzata a chiedere informazioni e documenti supplementari atti a chiarire le circostanze di fatto e le conseguenze dell evento nonché necessari per la determinazione delle prestazioni di assicurazione, in special modo rapporti medici, perizie, radiografie e documenti riguardo alla situazione finanziaria. Zurich deve essere avvertita al più presto di un caso di decesso (se del caso per telefono o per via elettronic, affinché essa possa far procedere a sue spese a un autopsia, qualora non sia da escludere che all origine del decesso vi sia una causa diversa dall infortunio. L autopsia non può essere eseguita se il coniuge o, in sua mancanza, i genitori o i figli maggiorenni dell assicurato vi si 4

oppongono o se essa contesta con una dichiarazione di volontà dello stesso. 14.2 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali nel caso di assicurazione Se gli assicurati o i loro superstiti violano per colpa grave gli obblighi nel caso di assicurazione, ne consegue il rifiuto o la riduzione delle prestazioni di assicurazione, a meno che sia possibile provare che la violazione del contratto, secondo le circostanze, non è imputabile a colpa. 14.3 Collaborazione alla determinazione dello stato dei fatti; protezione dei dati La persona soggetta all obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come p. es. violazione dell obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Se la persona soggetta all obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dopo la scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane. Se l obbligo si riferiva soltanto a una parte delle persone assicurate, il recesso avviene soltanto per le persone in questione. c) Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non corrispondano alle persone soggette all obbligo di notifica. 15. Premio 15.1 Calcolo del premio Il calcolo del premio viene effettuato in base ai dati figuranti nella polizza. Sono considerati i seguenti elementi: la singola azienda viene classificata nella tariffa dei premi in base al tipo e alle sue condizioni; nella misura in cui la tariffa dei premi di Zurich lo prevede ed essa dispone inoltre di sufficiente esperienza di rischio dell azienda, per il calcolo del premio si tiene conto dell incidenza dei sinistri individuale (tariffazione per esperienz per ogni contratto. 15.2 Premio anticipato Se il premio si basa su criteri variabili (come salari effettivi, numero di persone), all inizio di ogni anno di assicurazione il contraente deve pagare il premio fissato a titolo provvisorio (premio anticipato), che corrisponde il più possibile al presunto premio definitivo. Zurich può adattare il premio anticipato di volta in volta all inizio di un anno di assicurazione, alla situazione mutata. 15.3 Conguaglio del premio Alla fine di ogni anno di assicurazione o dopo la risoluzione del contratto viene effettuato il conguaglio del premio tenendo conto delle basi definitive per il calcolo del premio. A tale scopo, Zurich rimette al contraente un modulo che deve esserle rinviato con l indicazione dei dati necessari all allestimento del conguaglio. Se il contraente dell assicurazione notifica i dati salariali elettronicamente, Zurich è autorizzata ad elaborarli a scopo di standardizzazione della dichiarazione e di trasmissione nell ambito dell egovernement e a trasmetterli, nella misura necessaria, a terzi. c) Un premio complementare risultante dal conguaglio va a carico del contraente. Zurich rimborsa al contraente un eventuale premio pagato in eccedenza. Se il premio complementare o il rimborso di premio è inferiore a CHF 5, le parti contraenti vi rinunciano. d) Se il contraente non rinvia a Zurich la dichiarazione per il conguaglio del premio entro il termine di un mese dalla ricezione di tale modulo, Zurich ha il diritto di stabilire a sua discrezione il probabile premio definitivo. e) Zurich ha il diritto di controllare i dati forniti dal contraente. A tale fine, il contraente deve permettere a Zurich o al suo mandatario di prendere visione di tutti i documenti determinanti (libri di paga, giustificativi, ecc.). f) Fino a una somma annua dei salari soggetta a premio di tutte le persone assicurate obbligatoriamente di CHF 10 000, le parti contraenti rinunciano ad un conguaglio annuo del premio in base al salario effettivo alla fine dell anno di assicurazione. Se tuttavia, la somma annua effettiva dei salari per i lavoratori supera CHF 10 000, il contraente è tenuto a comunicarlo a Zurich e a pagare l eventuale sovrappremio necessario, se del caso con effetto retroattivo nei limiti dei termini disciplinati nella legge. 15.4 Rimborso del premio Se il contratto viene annullato prima della scadenza dell anno di assicurazione, Zurich rimborsa la parte di premio pagata per il periodo di assicurazione non decorso e rinuncia ad esigere il pagamento delle ulteriori rate. 5

15.5 Pagamento rateale Le rate che scadono solo nel corso dell anno di assicurazione s intendono soltanto differite. 16. Cambiamento del premio Se, in base all incidenza dei sinistri individuale o collettiva, la tariffa dei premi e/o la classificazione dell azienda nella tariffa dei premi cambiano, Zurich è autorizzata ad adattare il premio con effetto dall anno civile successivo. Zurich informa il contraente al più tardi 2 mesi prima del cambiamento del premio. Al contraente spetta per legge il diritto di impugnare tale decisione mediante opposizione o ricorso. 17. Obblighi in caso di aggravamento o diminuzione del rischio Ogni cambiamento di un fatto rilevante per l apprezzamento del rischio (in particolar modo il genere dell azienda, professione o attività delle persone assicurate), del quale le parti hanno determinato l estensione alla conclusione del contratto, dev essere notificato al più presto e per iscritto a Zurich. In caso di aggravamento del rischio, Zurich può esigere l aumento di premio in proporzione. In caso di diminuzione del rischio essa riduce proporzionalmente il premio. 18. Imposta alla fonte su prestazioni in caso assicurato Se Zurich corrisponde al contraente proventi sostitutivi del reddito a favore di assicurati assoggettati all imposta alla fonte, egli è tenuto a consegnare i conteggi corretti alla competente autorità fiscale. Se nonostante ciò Zurich viene chiamata dall autorità fiscale a risponderne, le spetta un diritto di regresso nei confronti del contraente. 19. Retribuzione broker Nell ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all amministrazione del presente contratto d assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. ad un broker, é possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo. 20. Comunicazioni a Zurich Tutte le comunicazioni vanno trasmesse alla Sede centrale di Zurich o all agenzia indicata sull ultima nota di premio. In caso di domande e comunicazioni si rivolga per cortesia alla sua agenzia o componga il numero verde, tel. 0800 80 80 80. 21. Foro In caso di controversie, gli interessati possono proporre un azione contro Zurich presso il tribunale delle assicurazioni al loro cantone di domicilio. Se il domicilio è all estero, può essere scelto come foro l ultimo domicilio in Svizzera dell interessato o del datore di lavoro. 6

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49409-0908 Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Versione 1/2007