Adempimenti e procedure



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Aempimenti e proceure Fusioni i società: semplificazioni e aempimenti pratici i Roberto Moro Visconti * Il D.Lgs. n.123/12 (in G.U. n.180 el 3 agosto 2012) ha previsto una serie i semplificazioni proceurali (civilistiche) per le fusioni (e le scissioni), al fine i riurre gli oneri amministrativi collegati a tali operazioni societarie. Relativamente alle fusioni, vi sono poi ulteriori aempimenti pratici (contabili, fiscali ), per lo più a carico ella società incorporante (o risultante alla fusione). Mentre gli effetti civilistici non possono essere fatti retroagire, gli effetti contabili e fiscali elle fusioni vengono spesso retroatati, per motivi i orine pratico. Aempimenti civilistici Le semplificazioni proceurali per le fusioni, introotte al D.Lgs. n.123/12 (in vigore al 18 agosto 2012), sono riportate in sintesi nella seguente tabella: Tabella 1 SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE FUSIONI Semplificazione Progetto i fusione sul sito Internet elle società Situazione patrimoniale non obbligatoria Relazione ell organo amministrativo non obbligatoria Comunicazioni all'assemblea ei soci Descrizione Il progetto i fusione preisposto all organo amministrativo elle società che partecipano alla fusione, in alternativa al eposito nel Registro elle imprese, può essere pubblicato nel sito Internet elle società interessate all operazione, con moalità ionee a garantire la sicurezza el sito meesimo, l autenticità ei ocumenti e la certezza ella ata i pubblicazione. La situazione patrimoniale elle società partecipanti alla fusione, reatta all organo amministrativo in base alle norme sul bilancio esercizio, non è richiesta se vi rinunciano all unanimità i soci e i possessori i altri strumenti finanziari che attribuiscono il iritto i voto i ciascuna elle società partecipanti. La relazione ell organo amministrativo elle società partecipanti alla fusione, con cui si illustra e giustifica il progetto i fusione e in particolare il rapporto i cambio elle azioni o elle quote, non è richiesta se vi rinunciano all unanimità i soci e i possessori i altri strumenti finanziari che attribuiscono il iritto i voto i ciascuna elle società partecipanti. L organo amministrativo eve segnalare ai soci in assemblea e all organo amministrativo elle altre società partecipanti alla fusione le moifiche rilevanti egli elementi ell attivo e el passivo intervenute tra la ata in cui il progetto i fusione è epositato presso la see ella società ovvero pubblicato nel sito Internet i questa e la ata ella ecisione sulla fusione. ter quater quinquies quinquies * Dottore commercialista, revisore legale ei conti; ocente i finanza azienale nell'università Cattolica i Milano elle razioni traorinarie 49

Aempimenti e proceure Informativa tramite internet per i soci Le società partecipanti alla fusione sono esonerate all obbligo i mettere a isposizione ei soci, presso la see legale, i ocumenti riguaranti la fusione, a conizione che etti ocumenti siano stati pubblicati sul sito Internet elle società. Su richiesta el socio, le copie i etti ocumenti evono essergli trasmesse telematicamente; tuttavia, la società non è tenuta a fornire copia ei ocumenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet, al quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. septies Alla luce elle sopra illustrate semplificazioni, l iter operativo (civilistico) i una fusione è sintetizzabile come segue: Tabella 2 ITER PROCEDURALE DELLE FUSIONI Aempimento Reazione e eposito el progetto i fusione presso la see sociale e il registro imprese Situazione patrimoniale Relazione amministrativo Relazione egli esperti ell organo Relazione i stima ex art.2343 Deposito, presso le sei elle società partecipanti, el progetto i fusione, elle situazioni patrimoniali e ei bilanci egli ultimi tre esercizi Decisione in orine alla fusione (presso notaio) Iscrizione nel Registro elle imprese ella ecisione in orine alla fusione Opposizione ei creitori Atto i fusione (presso notaio) ter quater quinquies sexies sexies septies art.2502 art.2502 bis art.2503 art.2504 A cura ell organo amministrativo elle società partecipanti alla fusione. In alternativa, il eposito può avvenire sul sito internet ella società. Derogabile ai soci. Derogabile ai soci. L organo amministrativo comunica ai soci eventuali moifiche intervenute. Derogabile ai soci. Non necessaria in caso i fusione proporzionale (senza concambio). Solo in caso i fusione i società i persone con società i capitali. A cura ell organo amministrativo elle società partecipanti alla fusione. Il eposito può avvenire in alternativa sul sito internet ella società. I soci eliberano in merito alla fusione. La ecisione i fusione eve essere epositata, insieme ai ocumenti i cui all septies, a cura el notaio. Tra la ecisione in orine alla fusione e l atto i fusione evono trascorrere 60 giorni (30 se alla fusione partecipano società non azionarie). Da iscrivere a cura el notaio nel Registro imprese. Per alcune tipologie i fusioni (tra banche, tra intermeiari finanziari, tra società quotate, tra imprese assicuratrici, tra società europee, fusioni intracomunitarie, leverage buy out ) sono ettate isposizioni particolari. Aempimenti contabili Secono il principio Oic n.4, parte prima, par. 4., i ocumenti contabili caratteristici el proceimento i fusione sono i seguenti: elle razioni traorinarie 50

Aempimenti e proceure 1. situazione patrimoniale (ora erogabile ai soci); 2. bilanci e situazioni contabili i chiusura ella società incorporata o fusa; 3. primo bilancio successivo alla fusione (bilancio i apertura); 4. primo bilancio esercizio successivo alla fusione. Successivamente al perfezionamento ella fusione, le società incorporate o fuse evono reigere una situazione patrimoniale i chiusura. Tale situazione patrimoniale non è richiesta a nessuna isposizione i legge e non eve essere approvata; essa risulta tuttavia necessaria, in quanto costituisce la base per il bilancio i apertura ella società incorporante o risultante alla fusione. La situazione contabile i chiusura si riferisce alla ata a cui ecorrono gli effetti contabili ella fusione. In caso i retroatazione contabile, la situazione contabile i chiusura è quella el bilancio ell esercizio anteceente a quello ella fusione. Sulla base ei bilanci i chiusura elle società incorporate o fuse, la società incorporante (o risultante alla fusione) eve preisporre un bilancio iniziale i apertura, riferito alla ata a cui ecorrono gli effetti contabili ella fusione. Tale bilancio eriva all unificazione ei conti i tutte le società partecipanti alla fusione e è formato all aggregazione i tutti i bilanci i chiusura e alle scritture i fusione. Nella tabella riportata i seguito, si riassume l iter elle situazioni patrimoniali nella fusione. Tabella 3 ITER DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI NELLA FUSIONE Situazione patrimoniale 1. Situazione patrimoniale i partenza (erogabile ai soci) 2. Situazione contabile i chiusura 3. Bilancio i apertura Data i riferimento Non oltre 120 giorni al eposito el progetto i fusione nelle sei elle società partecipanti alla fusione (6 mesi se bilancio esercizio). Data i efficacia ella fusione (in caso i retroatazione contabile, bilancio i chiusura ell esercizio anteceente a quello in cui avviene la fusione). Data i efficacia ella fusione (in caso i retroatazione contabile, bilancio i apertura ell esercizio in cui avverrà la fusione). 4. Bilancio esercizio Data i chiusura ell esercizio sociale. Società che evono reigerla Tutte le società partecipanti alla fusione. Le società incorporate o fuse. Società incorporante o risultante alla fusione Società incorporante o risultante alla fusione quater art.2504 bis Se nel corso ell iter ella fusione termina l esercizio i una o più elle società che partecipano alla fusione, tale società eve autonomamente preisporre il suo bilancio esercizio e approvarlo. Qualora gli organi elle società incorporate o fuse siano ecauti per effetto ella fusione, ovranno sostituirsi a essi gli organi ella società incorporante o risultante alla fusione. Ciò avviene quano l efficacia ella fusione si manifesta prima ell approvazione el bilancio ell incorporana. La retroatazione consente i anticipare gli effetti contabili e fiscali (ma non quelli civilistici), i norma alla ata el bilancio i apertura (ell esercizio urante il quale avviene la fusione) ell incorporante. Se l efficacia civilistica ella fusione si ha entro tale esercizio, la retroatazione consente i evitare la presentazione el bilancio elle società incorporate o fuse. elle razioni traorinarie 51

Aempimenti e proceure Aempimenti fiscali Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i principali aempimenti fiscali post fusione, in genere a carico ella società incorporante (o risultante alla fusione). Tabella 4 ADEMPIMENTI FISCALI POST FUSIONE Aempimento Presentazione ella ichiarazione relativa all esercizio anteriore alla fusione (se non ancora presentata) elle società incorporate o fuse. Presentazione ella ichiarazione relativa alla frazione i esercizio elle società incorporate o fuse compresa tra l inizio el perioo imposta e la ata cui ha effetto la fusione (non in caso i retroatazione fiscale). Versamento i imposte e ritenute (post efficacia ella fusione) elle società incorporate o fuse e subentro negli obblighi ei sostituti imposta. Comunicazione variazione ati Iva. art.172, co.8, Tuir (DPR n.917/86) Art.5 bis, co.2, DPR n.322/98 art.172, co.10, Tuir art.35, DPR n.633/72 Le isposizioni sopra richiamate in materia i imposte irette valgono anche ai fini Irap. Con riferimento alla prima ichiarazione ei reiti post fusione, la società risultante alla fusione, o incorporante, ovrà compilare il quaro RR in relazione a ciascuna operazione i fusione intervenuta nel corso el perioo 'imposta, oltre al quaro RV in presenza i fusioni con ifferenti valori civilistici e fiscali. Per quanto concerne gli obblighi ai fini Iva che si trasferiscono in capo alla società incorporante (o risultante alla fusione), come la presentazione ella comunicazione annuale ati Iva, ella ichiarazione Iva, il versamento ell acconto Iva, le liquiazioni perioiche ( ), essi ipenono alla ata i efficacia ella fusione. Così, a esempio, se la fusione è avvenuta nel corso el perioo imposta, la società risultante alla fusione eve presentare entro i termini orinari la propria ichiarazione, con l inicazione ei ati concernenti l attività svolta alle società incorporate nella frazione ell esercizio sino alla fusione; se invece la fusione è avvenuta opo la chiusura el perioo i imposta ma prima ella scaenza per la presentazione ella ichiarazione annuale Iva, la società risultante alla fusione eve presentare anche la ichiarazione elle società fuse. In alcuni casi, la fusione può essere inoltre causa i interruzione anticipata el consoliato fiscale (come, a esempio, nel caso i incorporazione ell unica consoliata nella consoliante, o i fusione tra una società consoliata e una società non inclusa nella tassazione i gruppo). Vanno assolte le altre imposte inirette a tassa fissa (registro, ipotecarie e catastali, se sono presenti immobili nelle società che partecipano alla fusione). Altri aempimenti La tabella seguente illustra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli altri aempimenti pratici eventualmente correlati a un operazione i fusione. Tabella 5 ALTRI ADEMPIMENTI Aempimento Comunicazioni alle autorità antitrust Obblighi pubblicitari Solo in presenza i eterminati requisiti imensionali. Fusioni i società quotate. Reg. Ce n.139/04; L. n.287/90 Art.114 Tuf (D.Lgs. n.58/98) elle razioni traorinarie 52

Aempimenti e proceure Comunicazioni sinacali Notifica el trasferimento ella partecipazione nel Conai Volture Recesso ei soci (eventuale) In presenza i più i 15 occupati complessivamente. A cura ella società incorporante o risultante alla fusione. Contratti (locazioni, utenze, leasing, noleggi ), marchi e brevetti registrati, beni immobili, beni mobili registrati Per i soci i Srl, Spa o i società sottoposte a irezione e coorinamento i gruppo. Art.47, L. n.428/90 Art.2112 D.Lgs. n.152/06; Guia Conai / / / Art.2437 Art.2473 Art.2497 quater Effetti ella fusione Per quanto concerne gli effetti (civilistici, contabili e fiscali) ella fusione, si vea la tabella i sintesi i seguito riportata. Tabella 6 EFFETTI DELLA FUSIONE Effetti Effetti civilistici e contabili Effetti fiscali art.2504 bis art.172, co.9, Tuir La fusione ha effetto (civilistico) all ultima elle iscrizioni ell atto i fusione nell ufficio el registro elle imprese; nella fusione per incorporazione può essere tuttavia stabilita una ata successiva. Per gli effetti (contabili) stabiliti all ter, numeri 5) e 6) possono essere stabilite ate anteriori. L atto i fusione può stabilire che ai fini elle imposte sui reiti gli effetti ella fusione ecorrano a una ata non anteriore a quella in cui si è chiuso l ultimo esercizio i ciascuna elle società incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l ultimo esercizio ell incorporante. Ai sensi ell art.2504 bis, co.1, : la società che risulta alla fusione o quella incorporante assumono i iritti e gli obblighi elle società partecipanti alla fusione, prosegueno in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Inoltre, sempre secono l art.2504 bis, co.2,, in caso i fusione per incorporazione, si può preveere una ata i ecorrenza successiva a quella ell ultima iscrizione nel Registro elle imprese, valia per tutti gli effetti. In questo caso si parla i postatazione ella fusione (non vi può invece essere alcuna retroatazione egli effetti civilistici). Secono il citato principio Oic n.4, parte prima, par. 4.3.1.3., la retroattività contabile consente i imputare al bilancio ell incorporante gli effetti patrimoniali e reituali elle operazioni i gestione poste in essere agli amministratori ell incorporata nel perioo intercorrente fra la ata alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva ata in cui si prouce l effetto reale ella fusione. Da un punto i vista pratico, la retroatazione (contabile e fiscale) consente unque alla società risultante alla fusione o incorporante i elaborare un unico bilancio e un'unica ichiarazione ei reiti per il perioo in cui si verifica la fusione. elle razioni traorinarie 53