Informativa per la clientela



Documenti analoghi
Conversione del DL n. 138/ AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

STUDIO COLACURCIO Via Vedana n Roma Tel

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

In collaborazione con L A.GI.FOR.

LORO SEDI. Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Padova, 21 settembre Spett.li Signori Clienti. Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 12/2011 DAL L ALIQUOTA IVA ORDINARIA È PARI AL 21%

DAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA AL 22%

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

News per i Clienti dello studio

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Fiscal Flash N La notizia in breve Iva ordinaria: da domani aliquota al 22%

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

Fatturazione: dal cambiano le regole

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Aumento aliquota IVA dal 21% al 22% Prime disposizioni attuative

Fatturazione: dal cambiano le regole

1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi

Dal è in vigore l IVA al 21%: aspetti operativi

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%

Split Payment. Premessa normativa

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

Padova, 30 Settembre Spett.li Signori Clienti. Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 11/2013 L AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

News per i Clienti dello studio

Informative e news per la clientela di studio

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

generatore" dell imposta).

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e P a g. 1 di 6

News per i Clienti dello studio

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Novità in tema di fatturazione dall

Circolare N. 7 del 16 Gennaio 2015

Integrazione al Manuale Utente 1

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

CIRCOLARE N. 44/E. Roma, 26 novembre 2012

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

S T U D I O A S S O C I A T O B U S S O

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

CRITERI DI CONVERSIONE E DI ARROTONDAMENTO

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

RISOLUZIONE N. 200/E

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Disciplina IVA in materia di cessioni e locazioni immobiliari

LE NOVITA IVA Studio Del Nevo srl

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge


Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Informativa per la clientela

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno.

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE. Dott.ssa Nadia Gentina

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 di Antonio Gigliotti

Informativa n. 1 /2013

NOVITA IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del , GU ), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

imposte sui redditi e irap

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

Risoluzione n. 375/E

Note di Variazione in Regime di Iva per Cassa

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

Omodeo Zorini Peretta Migliazza Associati

OGGETTO: Conversione del D.L. 13/8/2011 n Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

Fiscal News N Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Oggetto: IVA PER CASSA: REGOLE APPLICATIVE E ADEMPIMENTI

RISOLUZIONE N. 248/E

CIRCOLARE 36/E

La fiscalità degli enti associativi

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi.

Novità in materia di Rimborsi IVA

RISOLUZIONE N. 105/E

Transcript:

Informativa per la clientela Informativa n. 34 del 9 settembre 2011 Conversione del DL 13.8.2011 n. 138 - Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% INDICE 1 Premessa... 2 2 Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%... 2 2.1 Momento di effettuazione dell operazione e decorrenza dell aliquota del 21%... 2 2.2 Fatturazione differita per le cessioni di beni... 2 2.3 Anticipazione del momento impositivo... 3 2.4 Note di variazione... 3 3 Modalità di scorporo dell IVA per i commercianti al minuto e soggetti equiparati... 3 4 Operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici... 4 1

1 PREMESSA In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. manovra di Ferragosto ), sono state introdotte alcune novità in materia di IVA. In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta), è stato previsto che: l aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%; i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il metodo matematico, senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il metodo percentuale di scorporo. Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali l IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima della data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione. 2 AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% A seguito della modifica apportata all art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72. 2.1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E DECORRENZA DELL ALIQUOTA DEL 21% La misura dell aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. In via generale: le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all atto della consegna o della spedizione; le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all atto della stipulazione del rogito notarile; le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto: le operazioni effettuate prima dell entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%; le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%. 2.2 FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni scortati dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l esigibilità dell imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto: si applica l aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011; si applica l aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. 2

Fatturazione super-differita La stessa regola vale per le operazioni triangolari interne, nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio per essere successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente a cura del primo cedente. La fatturazione super-differita consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell emissione della fattura, ma anche dell esigibilità dell imposta. Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione. 2.3 ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ne consegue che: gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggetti all aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l aliquota del 21%; il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell atto pubblico è soggetto all aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. 2.4 NOTE DI VARIAZIONE Le note di variazione emesse dopo l innalzamento dell aliquota ordinaria al 21% devono riportare l aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all operazione originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. 3 MODALITÀ DI SCORPORO DELL IVA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati, per determinare l IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, possono applicare, in via alternativa: il metodo percentuale di scorporo, in base al quale la base imponibile IVA si determina riducendo i corrispettivi, al lordo dell imposta, nella misura: del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all aliquota del 4%; del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all aliquota del 10%; del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all aliquota del 20%; il metodo matematico, in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell imposta, per: 104, se i beni/servizi soggetti all aliquota del 4%; 110, se i beni/servizi soggetti all aliquota del 10%; 120, se i beni/servizi soggetti all aliquota del 20%. Utilizzo obbligatorio del metodo matematico Come anticipato, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi 3

equiparati diventa obbligatorio l utilizzo del metodo matematico. In particolare, in base al riformulato art. 27 co. 2 del DPR 633/72, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro. Il metodo matematico consente di evitare l inconveniente che, invece, caratterizza il metodo percentuale di scorporo, dato che con quest ultimo si ottengono una base imponibile e un imposta che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell imposta. 4 OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. La fattura dovrà, invece, riportare l aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data. La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l applicazione dell aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, se la stessa non risulta anche registrata prima di tale momento. Esigibilità differita per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA L art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha generalizzato la possibilità di differire l esigibilità, per l Erario, dell IVA. In via di principio, è infatti possibile sospendere il versamento dell imposta, finché non venga pagato il corrispettivo, per tutte le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio d impresa o di arte o professione. Il differimento dell esigibilità, tuttavia: è limitato nel tempo, essendo previsto che l imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione, salvo che, prima che sia scaduto detto termine, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive; si applica ai soli soggetti che, nell anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell anno in corso, un volume d affari non superiore a 200.000,00 euro. Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, la fattura deve essere comunque emessa quando l operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione). Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla legge di conversione, riguardante, allo stesso tempo, l emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce espressamente alle sole operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe possibile ritenere che analogamente a quanto detto in merito alla fatturazione differita e a quella superdifferita il cedente/prestatore possa applicare l aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011; l annotazione del documento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi può, quindi, anche essere successiva a tale data. 4

Cessioni di prodotti farmaceutici e operazioni a favore di soci e associati Per la stessa ragione, tale ultimo regime dovrebbe applicarsi alle ulteriori operazioni ad esigibilità differita previste dall art. 6 co. 5 del DPR 633/72, ossia: alle cessioni di prodotti farmaceutici, effettuate dai farmacisti, soggette all aliquota IVA ridotta del 10%; in particolare, si tratta: dei medicinali pronti per l uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; delle sostanze farmaceutiche e degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a favore dei soci, associati o partecipanti, se poste in essere dagli enti non commerciali di cui all art. 4 co. 4 del DPR 633/72, alle condizioni ivi indicate. 5