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Transcript:

Circolare informativa: I.M.U. CARATTERISTICHE DELL IMPOSTA Presupposto d imposta: Il presupposto dell imposizione è il possesso di fabbricati (compresa l abitazione principale), di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Base imponibile: La base imponibile dell imposta è costituita dal valore catastale (rendite indicate nelle Visure Catastali) con le rivalutazioni indicate di seguito. Valore dei fabbricati: il valore della rendita catastale viene rivalutata del 5% e, quindi, moltiplicata per: - 160 per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 80 per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 60 per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; - 55 per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola moltiplicatore è pari a 110. Aree edificabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. I fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, calcolano la base imponibile ai fini IMU considerando il c.d. valore contabile, determinato utilizzando gli specifici coefficienti ministeriali in relazione all anno di sostenimento dei costi. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con Decreto del 5 aprile 2012 a cui si rimanda, ha provveduto ad aggiornare i coefficienti utilizzabili per determinare l imposta dovuta per il 2012.

Aliquote: Aliquota ordinaria 0,76% Il Comune può deliberare: aumento/diminuzione fino allo 0,3%; riduzione fino allo 0,4% per gli immobili: non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR; posseduti da soggetti IRES o locati. 0,4% Abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentare/diminuire fino al 0,2%); + le detrazioni Aliquote ridotta 0,2% Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/93 (il Comune può diminuire fino allo 0,1%). Detrazioni: È prevista una detrazione base per l IMU riferita all abitazione principale (e pertinenze) per un ammontare pari a 200. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, relativamente all abitazione principale, è prevista una maggiorazione della detrazione d imposta, collegata ai figli minori di 26 anni che dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L ulteriore sconto ammonta a 50 euro per figlio, fino a un massimo di 400 euro, da sommare alla detrazione base di 200 euro. NOVITA INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE In merito alle modalità di versamento dell acconto, pari al 50%, è stato chiarito che si dovranno applicare le aliquote ordinarie (base), lasciando ai Comuni la possibilità di modificarle solo in occasione del calcolo del saldo di dicembre. Inoltre, è stata prevista la possibilità di rateazione dell importo dovuto in n.2 rate (acconto e saldo) oppure in n. 3 tranche esclusivamente per l abitazione principale e pertinenze. Pertanto, per tutti i fabbricati: - entro il 16 giugno i contribuenti verseranno il 50% dell IMU; - entro il 16 dicembre i contribuenti verseranno il 50% dell IMU;

mentre, per l abitazione principale e pertinenze è possibile allungare la rateazione da 2 a 3 rate: - entro il 16 giugno il 33% dell IMU; - entro il 16 settembre il 33% dell IMU; - entro il 16 dicembre il 34% dell IMU. Si sottolinea che, nel caso in cui i Comuni abbiano già deliberato delle aliquote diverse, sono comunque applicabili quelle base (per l acconto se vengono scelte 2 rate e per i primi due versamenti se vengono scelte tre rate). A dicembre verrà effettuato il calcolo del conguaglio sulla base di quelle effettivamente previste dai Comuni. Il Decreto Fiscale ha, inoltre, fornito le seguenti precisazioni: Le agevolazioni per l abitazione principale spettano se il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito in quell immobile dimora e residenza anagrafica. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in appartamenti diversi ubicati nello stesso comune, l aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque a un sola casa. In caso di separazione o divorzio, l IMU sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l ha ricevuta in assegnazione. I Comuni potranno considerare come adibito ad abitazione principale e, quindi, riconoscere il diritto di fruire dei relativi benefici (aliquota agevolata e detrazione), l immobile di cui sono proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie nonché l immobile posseduto in Italia da concittadini non residenti; in entrambe le ipotesi, però, l alloggio non deve essere affittato. E stata ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono queste condizioni), e per i fabbricati di interesse storico o artistico. Sono esenti dall IMU i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il moltiplicatore di 110 (anziché 135) spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola scontano l IMU solo sulla parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni: Valore fino a 6.000 euro Valore da 6.000 a 15.500 euro Valore da 15.500 a 25.500 euro Valore da 25.500 a 32.000 euro esenzione IMU riduzione del 70% della base imponibile riduzione del 50% della base imponibile riduzione del 25% della base imponibile

MODALITA DI VERSAMENTO Una particolarità dell IMU sta nel fatto che l imposta non è interamente di competenza del Comune, in quanto è prevista una compartecipazione dello Stato relativamente a una determinata quota. Sarà, quindi, necessario compilare il Modello F24 (unica modalità di versamento) indicando un codice tributo per la quota IMU destinata allo Stato e un altro codice tributo per la quota IMU destinata al Comune sul medesimo immobile, come meglio di seguito specificato. Nota: le detrazioni di 200 euro per l abitazione principale e di 50 euro per i figli, così come le riduzioni d imposta deliberate dal Comune, non sono applicabili alla quota riservata allo Stato. Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento dell IMU con F24, che si riportano di seguito: Tipo immobile ABITAZIONE PRINCIPALE (in caso di coniugi separati, l IMU viene pagata dal coniuge assegnatario dell abitazione) PERTINENZE ALL ABITAZIONE PRINC. PERTINENZE DIVERSE DALLE PRECEDENTI Quota Comune Quota Stato Codice tributo 3918 (Comune) 3919 (Stato) CASE DI ANZIANI/DISABILI CON RESIDENZA PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO E CURE se non locate 100% 0% 3912 (Comune) E ABITAZIONI DI RESIDENTI ALL ESTERO CASE DI ANZIANI/DISABILI CON DIMORA ABITUALE PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO E CURE se locate FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 3918 (Comune) 3919 (Stato) 3918 (Comune) 3919 (Stato)

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 3918 (Comune) 3919 (Stato) ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO ABITAZIONE DELL AFFITTUARIO CHE CONDUCE IL TERRENO STRUMENTALE 3918 (Comune) e 3919 (Stato) 100% 0% 3913 ALTRI FABBRICATI 3918 (Comune) 3919 (Stato) TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP TERRENI DIVERSI DAI PRECEDENTI ANCHE SE INCOLTI AREE EDIFICABILI 3914 (Comune) 3915 (Stato) 3914 (Comune) 3915 (Stato) 3916 (Comune) 3917 (Stato) OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU Viene previsto, infine, l obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l adempimento (ad esempio, sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta). Il modello sarà approvato con decreto ministeriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui la dichiarazione va presentata, tenendo comunque fermo il principio che la stessa, in assenza di modifiche di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell imposta dovuta, vale anche per gli anni successivi. E fissato al 30 settembre 2012 il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, quella relativa agli immobili per i quali l obbligo è sorto dal 1 gennaio 2012.