REGOLAMENTAZIONE DEL FOTOVOLTAICO. Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Apricena



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Comune di Apricena REGOLAMENTAZIONE DEL FOTOVOLTAICO Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Apricena Dicembre 2008 Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Apricena

PREMESSO 1. Che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007 Procedimento per il rilascio dell Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio. (pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 06.02.2007) all allegato A definisce le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare al punto 2.3.1 si prevede, tra la documentazione da presentare per l acquisizione dell autorizzazione unica da richiedere al Settore Industria ed Energia dell Assessorato Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica della Regione Puglia, anche eventuale atto di indirizzo o delibera di Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui attesti l accoglimento della proposta di realizzazione dell impianto; 2. Che la Legge regionale n. 31 del 14.10.2008 recante Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale abroga l articolo 27 (Applicazione della disciplina di denuncia di inizio attività per gli impianti di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili) della legge regionale n. 1 del 19.02.2008; 3. Che la succitata Legge regionale n. 31. del 14.10.2008 introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuare parti del territorio soggette a zone agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nei quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all esercizio dell attività agricola: 4. Che la legge n. 244 del 28.12.2007 cosiddetta Finanziaria 2008 in modifica del D.lgs. n. 387/2003 1 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, sono soggetti all applicazione della DIA fino alle seguenti soglie di potenza: FONTE SOGLIE 1. Eolica 60 kw 2. Solare fotovoltaica 20 kw 3. Idraulica 100 kw 4. Biomasse 200 kw 5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kw Tabella A. Soglie per l assoggettabilità a DIA allegata al D.lgs. 387/2003 introdotta con la Finanziaria 2008 5. Che sempre nella Finanziaria 2008 viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l applicazione della DIA con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente d intesa con la Conferenza Unificata. 6. Che ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti; 1 art. 2 comma 158, lettera g) della Legge 244 del 24. dicembre 2007, cosiddetta Finanziaria 2008, che modifica il comma 5 dell art. 12 del D.lgs. 387/2003.

7. Che il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 del 08.06.2007, auspica a livello locale la definizione di opportuni regolamenti per l applicazione del solare fotovoltaico e specifica che, per quanto riguarda gli impianti di maggiore dimensione, si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali ed agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse, etc. 8. Che nell ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva nell ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzativi ovvero nella pianificazione territoriale il Comune di Apricena intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 9. Il presente Regolamento sostituisce le parti di disciplina degli impianti fotovoltaici laddove in contrasto con i precedenti atti deliberativi (delibera CC n. 19/2008 e delibera GC n. 239/2008). Articolo 1 Politica Energetica Comunale e obiettivi di sviluppo del fotovoltaico 1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi di sviluppo nelle more della definizione del Piano Energetico Comunale (PEC) che effettuerà una stima del potenziale e degli scenari di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica. 2. La Giunta comunale è delegata affinché siano avviate le procedure per la redazione del Piano Energetico Comunale. 3. In considerazione della DGR n. 827 del 08-06-2007 di adozione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che definisce come l obiettivo minimo di potenza di picco installata da fonte solare fotovoltaica al 2016 pari di 200 MWp su tutto il territorio regionale, l obiettivo del Comune di Apricena è di installare sul proprio territorio una potenza complessiva di 100 MW al 2012. In detto limite sono escluse iniziative industriali di particolare impegno e complessità. Tale obiettivo su scala comunale viene perseguito nell ambito del quadro di regolamentazione nazionale di piena liberalizzazione e incentivazione alla valorizzazione della fonte solare fotovoltaica. 4. Nell ambito della redazione del Piano Energetico Comunale e dei suoi aggiornamenti biennali sono definiti gli obiettivi annuali di sviluppo del fotovoltaico anche in relazione alla distribuzione del potenziale solare fotovoltaico, all effettivo andamento delle installazioni e al complessivo mix energetico comunale. Il processo di pianificazione dovrà tenere conto non solo della produzione energetica ma anche della dinamica della domanda locale di energia anche attraverso l analisi comparata dei consumi a livello comunale e provinciale. 5. Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio è istituito un apposito registro presso l Ufficio Tecnico Comunale dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi dell impianto, i riferimenti del gestore dell impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie. 6. Il suddetto registro verrà esteso a tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Articolo 2 Ambito d applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. 2. Il presente regolamento non si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ai sensi dell Art. 5 comma 8 del D.M. 19.02.2007. 3. Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell Agenzia del Territorio n. 3T del

6.11.2008 nella categoria D/1 Opifici. Nella determinazione della rendita catastale ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Articolo 3 Documentazione progettuale e iter autorizzativo 1. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione unica i soggetti proponenti presentano la documentazione ai sensi della DGR n. 35/2007 e dell Art. 4 della LR n. 31/2008 della Regione Puglia. 2. Per gli impianti di potenza fino a 1 MW, l Ufficio Tecnico Comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso l istituto della DIA ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della DIA stessa ai sensi dell Art. 3, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 31/2008. 3. Ai fini dell istruttoria della Denuncia di Inizio Attività (DIA) l Ufficio Tecnico Comunale valuta la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. In particolare si considerano i seguenti aspetti: a. Progetto definitivo i. dell impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, specialmente civili ed elettriche, indispensabili al corretto funzionamento, ii. Infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio dello stesso; b. Dettagliata relazione a firma del progettista dell intervento con gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; c. Documentazione rilasciata dalla società distributrice di energia elettrica interessata, attestante l assegnazione del punto di connessione dell impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento; d. Dichiarazione resa dal progettista dell intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, idrogeologici, della navigazione aerea; e. Dichiarazione dell impresa a cui si intende affidare i lavori. Il soggetto proponente è tenuto a produrre gli atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati necessari ai fini dell ottenimento del provvedimento di autorizzazione unica ovvero ai fini della sussistenza del titolo della DIA ai sensi del comma 5, art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i 4. Tra gli atti d assenso è prevista la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la società proponente nella fase di realizzazione, conduzione e successiva dismissione dell impianto di cui al successivo articolo 7. 5. Gli impianti fotovoltaici per i quali risultino le condizioni di applicabilità della DIA sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell Articolo 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Articolo 4 Criteri territoriali di localizzazione e mitigazione dell impatto ambientale e paesaggistico 1. Gli impianti ad energia solare fotovoltaica sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le parti di territorio comunale come di seguito specificato. 2. Sono considerate non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici industriali per la produzione di energia elettrica le seguenti aree: a. Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del Piano urbanistico tematico territoriale del Paesaggio (PUTT/P)

b. Terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della l.r. n. 14 del 4.06.2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l articolo 10 della legge regionale 14/2007 c. Siti Rete Natura 2000 (Siti di Interesse comunitario e Zone di Protezione Speciale) d. Area Parco Nazionale del Gargano e. Oasi e altre aree naturali protette. 3. Non sono idonee le aree nel centro abitato inclusa una fascia di rispetto di 1000 metri. Tale disposizione non si applica agli impianti il cui iter è stato attivato prima dell entrata in vigore del presente regolamento, salvo l obbligo da parte del soggetto proponente di sottoscrivere un atto di sottomissione che preveda l impegno a rimuovere gli impianti e le relative opere connesse in caso di revisione della pianificazione urbanistica generale che preveda l utilizzazione urbana dell area interessata dall impianto proposto. 4. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per gli impianti: a. Esclusivamente finalizzati all autoconsumo in conformità alle disposizioni dell Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 b. Con potenza nominale fino a 50 kwp anche se installati su terreni ad uso agricolo c. Da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti così come desunti dalla classificazione catastale d. Da realizzarsi in aree industriali. 5. La realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. 6. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. 7. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Per gli impianti che prevedono stringhe e strutture di un altezza complessiva superiore a 2,5 metri è opportuno produrre un apposito studio di impatto visivo e di inserimento paesaggistico. 8. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. 9. Per i terreni ricadenti negli Ambiti territoriali Distinti (ATD) e nelle aree di pertinenza del PUTT/P si applicano le norme di piano. 10. Il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante per lo smantellamento e la dismissione dell impianto al termine dell esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato, nonché a tutte le strutture connesse al suolo. Articolo 5 Criteri tecnici ed energetici per l installazione degli impianti fotovoltaici 1. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che prevedono l integrazione architettonica parziale o totale secondo le modalità previste dal DM. 19.02.2007. 2. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio sul posto ai sensi della Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il Gas ARG/elt n. 78/08, nonché gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio semplificato sul posto fino alla potenza di 200 kwp come stabilito dall Art. 2 comma 150 lettera a) della L. 244/2007.

3. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza destinati all autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi del art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999. 4. In riferimento alle condizioni di applicabilità della DIA ai sensi del Articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 31/2008 che stabilisce che l area agricola asservita all intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante, sono considerati prioritari gli interventi che assicurano la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e l area asservita all intervento. Articolo 6 Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica e indirizzi per la connessione degli impianti fotovoltaici 1. Nell ambito delle proprie competenze il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico di concertazione con il gestore della rete di distribuzione elettrica locale Enel Distribuzione S.p.A. e a coinvolgere l area di pianificazione e sviluppo rete di Terna S.p.A. al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del fotovoltaico anche alla luce dello stato di avanzamento e della distribuzione dei progetti presentati sul territorio. Il tavolo tecnico ha l obiettivo di programmare in modo organico e complessivo degli interventi di sviluppo della rete elettrica salvaguardando gli ambiti di tutela del centro abitato. 2. La realizzazione degli elettrodotti per la connessione degli impianti fotovoltaici industriali alla rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli approfondimenti relativi all impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzino gli impatti (campi elettromagnetici, viabilità urbana, etc.). 3. È preferibile, ove possibile, realizzare l interramento delle linee elettriche. 4. L amministrazione comunale, nell ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere elettriche connesse agli impianti e di nuovi elementi di rete da realizzare, si esprime a seguito di una valutazione preliminare degli impatti ambientali potenziali. Articolo 7 Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l installazione e l esercizio dei impianti fotovoltaici 1. I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con l Amministrazione Comunale una convenzione secondo lo schema di cui all Allegato A al presente regolamento al fine regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell impianto fotovoltaico. 2. Tra gli obblighi assunti dal proponente nella convenzione di cui al precedente punto 1. vi è la sottoscrizione, anche per gli impianti assoggettati a DIA, di una fidejussione bancaria ai sensi del punto 2.3.5 dell Allegato A alla DGR n. 35/2007 come garanzia di smantellamento dell impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi. 3. La convenzione di cui al punto 1. può avere come oggetto anche un programma di investimenti ricomprendente più di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sul territorio comunale. 4. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza destinati all autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi del art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999. 5. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi taglia realizzati in integrazione architettonica totale o parziale ai

sensi del D.M. 19.02.2007 realizzati su immobili e infrastrutture civili, residenziali, industriali, commerciali o agricole realizzati o da realizzarsi, quest ultimi avendo già maturato titolo di permesso a costruire o oggetto di concessione edilizia comunale. 6. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio sul posto ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ARG/elt n. 78/08, nonché gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio semplificato sul posto fino alla potenza di 200 kwp come stabilito dall Art. 2 comma 150 lettera a) della L. 244/2007. 7. La Giunta comunale è delegata all approvazione di schemi di convenzione di cui al punto 1 da convenire con i soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici che possano prevedere iniziative, impegni e contributi da parte dei soggetti proponenti ritenuti migliorativi, anche in integrazione ovvero in modifica dello schema di convenzione di cui all Allegato A. 8. Nell ambito della delega di cui al punto 7., la Giunta comunale può approvare schemi di convenzione ad hoc per le società proponenti che si impegnano a realizzare secondo un dettagliato business plan investimenti manifatturieri nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all incremento del valore aggiunto dell economia comunale con particolare riferimento alla filiera industriale delle fonti rinnovabili. Articolo 8 Iniziative dell amministrazione comunale come Soggetto Responsabile 1. Il Comune promuove lo sviluppo di progetti ad alto valore di sostenibilità ambientale e socio-economica mediante l individuazione di strutture, immobili e suoli presso cui installare impianti fotovoltaici proposti dal Comune come soggetto responsabile ai sensi del D.M. 19..02.2007 Conto Energia per il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo quanto disposto dalla legge n. 244 del 28.12.2007 Legge Finanziaria 2008 all articolo 2 comma 173. 2. La Giunta comunale è delegata ad effettuare uno screening delle strutture e delle aree potenzialmente idonee ai fini della valutazione di fattibilità tecnico-economica, nonché ad predisporre gli atti necessari per l affidamento mediante gara ad evidenza pubblica dell appalto progettazione, realizzazione e conduzione degli impianti fotovoltaici sulle strutture e le aree individuate. Articolo 9 Norme transitorie 1. Il presente regolamento si applica a tutti agli impianti che hanno fatto istanza di autorizzazione unica per i quali che non è stato ancora avviato il procedimento unico ovvero non è stata indetta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la conferenza di servizi istruttoria per l acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate ai sensi della DGR n. 35/2007 della Regione Puglia in attuazione dell Art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. 2. Il presente regolamento si applica a tutti i progetti che hanno fatto istanza di DIA per i quali non sia verificata la sussistenza del titolo ovvero per i progetti che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti d assenso necessari, nonché ai progetti per i quali non siano effettivamente iniziati i lavori di realizzazione dell impianto fotovoltaico alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.