Roma 28 marzo 2012 La diffusione dell ICF nell inserimento lavorativo dei disabili Carlo Francescutti Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità Convenzione ONU ed applicazione dell ICF
Cosa vuol dire applicare ICF? Diffondere la visione del funzionamento umano che ispira la classificazione (utilizzo culturale) Utilizzare le componenti di ICF per orientare e indirizzare la costruzione di strumenti di misura per la ricerca, la clinica e le indagini statistiche statistiche Usare strumenti descrittivi e misure direttamente o indirettamente basate su ICF per orientare le norme che regolamentano l accesso a servizi, benefici dei sistemi di welfare Usare strumenti descrittivi e misure direttamente o indirettamente basate su ICF per orientare la definizione di interventi di supporto ai funzionamenti (piani assistenziali, progetti personalizzati, ecc.)
Superamento dell impostazione di un modello medico, centrato sulla sola persona, sulle sue capacità, sulla autonomia/dipendenza per includere la descrizione e misurazione dell influenza ambientale Superamento di nozioni astratte di capacità lavorativa o capacità residue Funzionamento e Disabilità come condizioni universali Superamento delle tradizionali etichette di disabile fisico, psichico, sensoriale, intellettivo... Non più tutto o nulla (disabile/non disabile; disabile grave/disabile non grave; autosufficiente/non autosufficiente)
Molto lavoro serio, soprattutto sul fronte della ricerca clinica e statistica (sviluppi della Indagine sulla salute ) 11 anni dopo l endorsment dell ICF dove siamo? Qualche tentativo importante di fare di ICF il fondamento della progettazione personalizzata (ICF e lavoro ) Qualche provvedimento regionale, nessuna traccia nelle norme nazionali Molte chiacchiere
L aspetto che preoccupa di più è il fatto che il sistema di welfare italiano è, e resta, fortemente ancorato a principi e approcci molto distanti da questa visione Qualche esperienza applicative comincia solo da poco ad interrogarsi seriamente su cosa significhi utilizzare un modello di allocazione delle risorse non basato su diagnosi e/o graduazione di menomazioni, o su punteggi calcolati sulle ADL. La crisi economica, con il suo portato di ansie relative alla sostenibilità finanziaria del sistema, ha contribuito a interpretare il possibile utilizzo di criteriologie di allocazione di risorse comprendenti le condizioni ambientali come un rischio mortale.
Art. 5. DPCM 13/01/2000 Diagnosi funzionale della persona disabile 1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico fisico e sensoriale della persona disabile. 2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnesticoclinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonché sulla valutazione della documentazione medica preesistente. 3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medicoscientifiche, contenute nell'allegato 2. 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.
DPCM 13/01/2000 Capacità globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacità complessiva individuale residua" esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della "capacità lavorativa"; almeno così deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacità, che nella indicazione "complessiva" assume una connotazione di "globalità" e cioè contorni più precisi per la qualificazione individuale.
DPCM 13/01/2000 Capacità lavorativa. La capacità di lavoro è la potenzialità ad espletare una o più attività qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali. L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre più la componente intellettuale. Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della capacità lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.
INPS: Chiarimenti sulla disabilità psichica ex art. 13 della legge 68/99 2008 In dottrina (!?), sul piano definitorio, si intende per disabilità (disability) "una qualsiasi limitazione o perdita, conseguente a menomazione, della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano e per handicap quella condizione di svantaggio, conseguente a una menomazione o a una disabilità. È bene, però, precisare che, in tutto il copioso florilegio normativo (leggi, regolamenti... etc.) e applicativo (circolari), i termini disabilità/handicap sono stati usati con molta interscambiabilità dall'autorità di turno, trovando disdicevole alcune volte parlare di handicap quasi potesse scorgersi un velato intendimento non alla capacità complessiva della persona, ma solo al suo minus.
SENZA CAMBIO NORMATIVO NON C E SPAZIO PER ICF Senza l avvio di un processo di riforma che, progressivamente metta ordine nella confusione terminologica. Non c è spazio per l utilizzo di ICF. Va superata la dominanza medica e medico legale nell accertamento e valutazione. Vanno definiti criteri di valutazione che si estendono a tutte le componenti del funzionamento superando vetusti e indifendibili concetti come capacità lavorativa, capacità residua, ecc.
Legge 18/2009 ratifica della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione si apre definendo chi è la persona con disabilità è una persona che vive una forma di diseguaglianza generata dall incontro tra la sua menomazione e un ambiente sociale non sufficientemente inclusivo (art 1)
In secondo luogo, l art. 1, par. 2, della Convenzione, utilizza l espressione persone con disabilità e identifica alcuni criteri per individuare i soggetti beneficiari della Convenzione, di cui si deve tener conto anche nell ordinamento italiano, per adeguarlo al c.d. modello biopsicosociale della disabilità Una completa conformità (?!) alla Convenzione richiede una modifica legislativa diretta a: sostituire l espressione persona handicappata di cui all art. 3, 1 c., della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con l espressione persona con disabilità (ISGI, La Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità: modalità di recepimento, attuazione a livello nazionale e regionale, strumenti di monitoraggio)
Sebbene ICF non riporti nessuna definizione di disabilità Sebbene ICF non sia una teoria esplicativa del funzionamento/disabilità, una teoria della giustizia o qualsivoglia altro oggetto filosofico Resta il fatto che ICF è nato per la descrizione di un interazione tra componenti del funzionamento umano e come tale compatibile e sintonico con il cosiddetto modello sociale della disabilità e l approccio dei diritti umani
(Jerome Bickenback What is disability? Seminario CCM, Roma, Aprile 2010)
Il ciclo di lavoro dell Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità Informazione sulla condizione delle persone con disabilità Priorità nella programmazione degli interventi Valutazione d impatto delle politiche
Il ciclo di lavoro dell Osservatorio in chiave operativa Piano d azione Indicatori sulla condizione delle persone Con disabilità: risultati, processi e capacità in accordo ai principi della Convenzione ONU Analisi della normativa vigente rispetto ai principi di della Convenzione ONU Analisi dei documenti programmatici rispetto ai principi della Convenzione ONU Indicazioni di priorità per per l azione l azione legislativa e di e di governo Obiettivi raggiungibili in termini di miglioramento degli indicatori di risultati, processi e capacità
Il piano d azione Dal piano d azione l attesa è quella di una spinta verso il cambio normativo di cui il sistema di welfare italiano ha bisogno. Dal piano d azione anche l indicazione delle esperienze applicative che possono far transitare ICF nelle turbolenti acque della pratica operativa delle reti dei servizi sociali e, nelle politiche del lavoro.