Ritenute su dividendi erogati a società ed enti residenti nella U.E. e nello S.E.E.

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Ritenute su dividendi erogati a società ed enti residenti nella U.E. e nello S.E.E. di Cosimo Turrisi Pubblicato il 23 settembre 2009 un approfondimento sulle modifiche intervenute circa le modalità di tassazione dei dividendi erogati a persone fisiche e società non residenti nella U.E e nello S.E.E. REGIME DI TASSAZIONE ORDINARIA DEI DIVIDENDI I DIVIDENDI EROGATI A PERSONE FISICHE E SOCIETÀ NON RESIDENTI nel territorio dello Stato, in conseguenza della detenzione di partecipazioni, anche qualificate, non relative a stabili organizzazioni, sono tassati ordinariamente in base all art. 27, co. 3 del D.P.R. n. 600/73 mediante una ritenuta a titolo d imposta del 27%, ridotta al 12,50% nel caso di utili pagati ad azionisti di risparmio. Le ritenute applicate, in linea di massima, danno luogo al diritto al rimborso da parte dei percipienti non residenti, dell imposta pagata all estero in via definitiva, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta applicata (eccetto gli azionisti di risparmio soggetti alla minor aliquota su citata, cui non spetta). Laddove siano in essere delle Convenzioni Internazionali che regolano i fenomeni di doppia imposizione, presenti quando viene operato un prelievo fiscale per lo stesso reddito sia dallo Stato della fonte che da quello di residenza del percettore, le ritenute sono ridotte, solitamente, ad un aliquota compresa tra il 5 ed il 10% in ossequio al Modello OCSE I soggetti, invece, che possono fruire del regime comunitario madre-figlia di cui alla Direttiva 90/435/CEE, ex art. 27 bis possono chiedere il rimborso della ritenuta (comma 1), ovvero la sua non applicazione (comma 3) 1

direttamente alla società figlia. I DIVIDENDI EROGATI A PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI, relativi a partecipazioni non qualificate, che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria non superiore al 2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati o al 20% per le altre partecipazioni, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati o al 25% per le altre partecipazioni, invece, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50%. Laddove le partecipazioni siano qualificate, l imposizione Irpef si attua senza effettuare ritenute su una quota imponibile del dividendo incassato pari al 40% (aumentata al 49,72% dalla Finanziaria 2008). I DIVIDENDI EROGATI A PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, non sono assoggettati a ritenute e sono indicati in dichiarazione dei redditi dove sono tassati parzialmente: imprese individuali e società di persone per il 40% del loro ammontare, aumentato al 49,72% per gli utili prodotti dal 2008; società di capitali, enti commerciali e non per il 5% del loro ammontare. MODIFICHE NORMATIVE PER I NON RESIDENTI La Finanziaria 2008, Legge 244/2007 art. 1 co. 67, in attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 28.6.2006, n. C (2006) 2544 conseguente all apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell Italia, ha ARMONIZZATO IL TRATTAMENTO FISCALE subito dai soggetti residenti e da quelli esteri appartenenti a paesi U.E. o aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) cui vengono attribuiti dividendi di società italiane, abbassando l aliquota della ritenuta alla fonte. L innovazione normativa ha introdotto nell art. 27 del D.P.R. 600/1973, il nuovo co. 3-ter, che ha previsto l applicazione di un aliquota ridotta dell 1,375% sugli utili corrisposti alle società ed enti non residenti che 2

consentono un adeguato scambio di informazioni. La percentuale di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito per il 95% prevista per i soggetti residenti, infatti, determinava: 1. fino al 31 dicembre 2007 un carico fiscale complessivo pari al 5% x 33% = 1,65%; 2. dal 1 gennaio 2008 un carico fiscale pari al 5% x 27,50% = 1,375%, a seguito della riduzione dell aliquota IRES, a fronte di una ritenuta su dividendi corrisposti a soggetti esteri che, a seconda della parte rimborsabile, poteva arrivare fino ad un massimo del 27%. La nuova ritenuta, operata a titolo d imposta, si applica sugli utili corrisposti in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari (1) ed ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi e la cui remunerazione è indeducibile (2), non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Per tale ritenuta ridotta non è previsto alcun rimborso contrariamente a quanto accadeva nel regime previgente. I soggetti beneficiari di tale ritenuta sono i medesimi che possono beneficiare dell esenzione ex art. 27-bis del D.P.R. 600/73 e cioè, le società e gli enti soggetti ad imposte societarie, con esclusione, quindi, di persone fisiche ed enti non residenti non soggetti a imposte societarie, quali società di persone, associazioni e trust, che applicano l aliquota del 27%. I territori interessati dall applicazione sono gli Stati della U.E. e quelli dello Spazio Economico Europeo inclusi nella white list riportata nel D.M. emanato ai sensi dell art. 168-bis, co. 1 del D.P.R. 917/1986 o, in attesa dell emanazione (3), in quella utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell esonero dall imposta sostitutiva per interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari previsto dall art. 6, co. 1, D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. 3

La Circolare n. 26/E/09 specifica che, nel caso in cui i soggetti U.E. beneficiari dei dividendi posseggano i requisiti previsti per l applicazione della Direttiva «madre-figlia» (partecipazione non inferiore al 15% del capitale della società distributrice, ovvero al 10% a decorrere dall 1 gennaio 2009, detenuta ininterrottamente da almeno un anno), la disciplina di cui all art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevale rispetto a quella introdotta dalla Finanziaria 2008, per cui si applica il regime di esenzione totale dalla ritenuta dei dividendi distribuiti ovvero il rimborso integrale della medesima. I soggetti residenti che corrispondono gli utili, comunque, dovranno applicare la ritenuta ridotta solo PREVIA RICHIESTA DEI BENEFICIARI NON RESIDENTI, corredata di idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza, con un sistema analogo a quello previsto dall art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, ai fini dell applicazione dell esenzione madre-figlia (in mancanza di richiesta si applica l aliquota ordinaria del 27%). I soggetti non residenti che percepiscono gli utili di fonte italiana assoggettati alla ritenuta ridotta possono richiedere, a loro volta, ad emittenti ed intermediari la certificazione degli utili prevista dall art. 4, co. 6-ter e 6- quater, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 La variazione normativa è applicabile a decorrere dall 1 gennaio 2008, come previsto dall art. 3, co. 164, L. 244/2007, relativamente agli utili formatisi a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, gli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta ridotta, non sono soggetti alla presunzione stabilita dal D.M. 2 aprile 2008 art. 1, co. 2, secondo cui a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente per oggetto l utile dell esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio. Cosimo Turrisi 23 Settembre 2009 4

NOTE (1) Articolo 44 co.2 lett.a T.U.I.R. (2) Articolo 109 co.9 lett.b T.U.I.R (3) C.M. n. 26/E/2009 5