La disciplina di FTA dei nuovi principi OIC

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La disciplina di FTA dei nuovi principi OIC Roma,12 dicembre 2017 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it 1

Il regime transitorio ai fini civilistici In linea di principio tutte le novità contabili devono essere applicate retroattivamente con la sola eccezione dell attualizzazione e del costo ammortizzato che possono non essere applicati alle voci delle operazioni pregresse che non abbiano esaurito i propri effetti, ossia a crediti, debiti e titoli di debito pregressi (cfr. art. 12 comma 2 del d.l.vo n. 139 del 2015 e circolare Assonime n. 14 del 2017) Tra le fattispecie di maggior interesse a) la cancellazione delle spese di ricerca e pubblicità b) iscrizione e valutazione dei derivati (anche a seguito di scorporo dal contratto/strumento primario) c) fattispecie conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come individuate dal legislatore o declinate dai nuovi principi OIC. 2

La disciplina dell art. 13 bis comma 5 e ss. D.L. n. 244 del 2016 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di coperturadicuialcomma6dell'articolo112deltestounicodi cuial decretodelpresidentedellarepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6.Ledisposizionidicuialcomma5siapplicanoancheaifinidelladeterminazionedellabaseimponibiledicuial decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3

La disciplina dell art. 13 bis comma 5 e ss. D.L. n. 244 del 2016 7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi; e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa. 4

La disciplina dell art. 13 bis comma 5 e ss. D.L. n. 244 del 2016 Sintesi 1. Continuità dei regime fiscale previgente per le operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (cfr. l art. 15 del d.l. n. 185 del 2008) 2. Regime ad hoc per gli strumenti finanziari derivati speculativi 3. La cancellazione o ripristino di costi o eliminazione di passività o fondi dedotti è fiscalmente neutrale e per i costi cancellati la deduzione continua ad essere operata sulla base dei criteri applicabili in precedenza (art. 13, comma 5, del d.l.vo n. 38 del 2005) 4. Ai fini del rispetto del principio di previa imputazione dei costi rilevano anche le imputazioni a PN effettuate in sede di FTA 5. Le stesse regole si applicano anche in caso di modifica dei principi contabili o di prima applicazione per effetto di modifiche dimensionali dell impresa 5

Le operazioni diversamente qualificate Esempio: Ricavo da cessione di un bene che risulti già conseguito su base giuridica ma non in base ai nuovi principi OIC, non essendosi ancora realizzato il passaggio dei rischi e dei benefici L impresa stornerà il ricavo già contabilizzato in attesa che si verifichi il nuovo presupposto per la sua rilevazione. Gli effetti sono imputati a patrimonio netto ai sensi dell OIC 29 (cfr. par. 100 e ss.). L art. 13 bis commi 5 impone di tener fermo il regime previgente e, quindi di considerare il ricavo come definitivamente acquisito secondo l impostazione originaria. Il ricavo che sarà rilevato successivamente, al momento del definitivo passaggio dei rischi e benefici, dovrà essere sterilizzato sia ai fini IRES che ai fini IRAP. 6

Le operazioni diversamente qualificate Un primo presupposto per l applicazione del regime transitorio delle operazioni pregresse è che il recepimento della nuova impostazione contabile possa dar luogo a fenomeni di tassazione anomala (cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 33/e del 2009). Ciò accade quando, in caso di adozione ab origine dei nuovi criteri si sarebbero venuti a determinare effetti reddituali differenti rispetto a quelli nel frattempo emersi. Azioni proprie: il passaggio dalla qualificazione dell operazione come investimento in titoli a quella di restituzione di patrimonio ai soci non determina salti di imposta in quanto il mero acquisto delle azioni, di per sé, non avrebbe dato luogo a vicende reddituali né con la vecchia nè con la nuova impostazione Obbligazioni proprie: il passaggio dalla qualificazione dell operazione come investimento in titoli a quella di estinzione del debito può dar luogo all imputazione in sede di FTA di rettifiche per componenti reddituali (il delta tra costo di riacquisto e valore di carico delle obbligazioni) che avrebbero dovuto emergere al momento del riacquisto e che non transiteranno più a conto economico Altro presupposto è che la nuova impostazione contabile possa essere recepita per derivazione, a regime. Se invece il regime fiscale non segue le nuove qualificazioni di bilancio non ha senso parlare di regime transitorio da FTA Finanziamenti infruttiferi dei soci: la rilevazione dell apporto in favore della controllata e dei maggiori interessi attivi/passivi non assume rilevanza fiscale, dovendosi fare comunque riferimento alle risultanze del contratto di finanziamento (nuovo art. 5 comma 4 bis d.m. 8.6.2011) 7

Eliminazione di costi non più capitalizzabili che avrebbero avuto rilevanza IRES/IRAP. Esempi tipici: cancellazione delle spese di pubblicità (salvo che non siano riclassificabili come spese di impianto e ampliamento); cancellazione delle spese di ricerca applicata (salvo che non siano riclassificabili come spese di sviluppo); cancellazione dei costi di transazione (per spese peritali, legali e notarili ecc.) in precedenza capitalizzati in caso di applicazione retrospettica del costo ammortizzato (OIC 24 par. 76) Gli effetti sono imputati a patrimonio netto ai sensi dell OIC 29 (cfr. par. 100 e ss. OIC 24). L art. 13 bis commi 5 e ss. contempla un regime transitorio analogo a quello previsto per i soggetti IAS adopter (art. 13 del d.l.vo n. 38 del 2005) e basato: A) sulla rilevanza delle imputazioni a patrimonio netto ai fin IRES e IRAP ( se relative a componenti che avrebbero trovato allocazione nelle voci rilevanti del valore della produzione). B) sulla continuità dei criteri di deduzione dei costi cancellati dal bilancio (perché non più capitalizzabili) applicabili in precedenza (cfr. l art. 13, comma 5, del d.l.vo n. 38 del 2005, secondo cui resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti ). Criticità Quid iuris se il piano di ammortamento non è ancora iniziato prima della cancellazione del costo (es. spese di ricerca o di pubblicità capitalizzate ma non ancora ammortizzate)? 8

Eliminazione di costi non più capitalizzabili che avrebbero avuto rilevanza IRES/IRAP ACE (art. 5 del d.m. 3.8.2017) 7. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili: a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili; b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato. Relazione illustrativa Per quanto concerne le «rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili così come aggiornati dall OIC sono stati considerati rilevanti ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio gli effetti derivanti dalle nuove modalità di contabilizzazione delle due seguenti fattispecie: a) costi di ricerca e pubblicità: in sede di prima adozione, infatti, si registra l'eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile; b) criterio del costo ammortizzato: in sede di prima adozione, nell'ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti. Entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito da essere generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti). In considerazione dei predetti effetti contabili, si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei reversal futuri. Con particolare riferimento alla lettera b), coerentemente all'irrilevanza degli incrementi di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci, anche in sede di prima adozione dei principi contabili la medesima rappresentazione contabile non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento derivante dai conferimenti in denaro (di cui alla lettera a) del comma 2). Con le modifiche operate al comma 7, tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate. Restano fermi i vincoli di indisponibilità della riserva FTA previsti nel decreto legislativo n. 38 del 2005». 9

Eliminazione di costi non più capitalizzabili che avrebbero avuto rilevanza IRES/IRAP ACE Osservazioni In altri termini, le componenti in questione, imputate contabilmente a utili/perdite a nuovo, costituiscono elementi negativi ai fini del calcolo della base ACE sul presupposto di dare invece riconoscimento fiscale ai maggiori utili futuri che si manifesteranno per effetto della mancata imputazione dei costi oggetto di rettifica in sede di FTA. La relazione precisa che questo regime non si applica ai finanziamenti infruttiferi che sono già irrilevanti ai fini ACE. Temi aperti Questo vuol dire, argomentando a contrario, che negli altri casi devo poi sterilizzare ai fini ACE gli eventuali reversal che impatteranno sul conto economico? Es. ricavo già contabilizzato che viene stornato in sede di prima applicazione dei nuovi OIC in quanto non è ancora avvenuto il passaggio dei rischi e benefici. Se poi il ricavo transita a conto economico devo «scorporarlo» dall utile civilistico rilevante ai fini ACE? 10

Focus sui derivati L art. 13 bis del d.l. 244 del 2016 ha riformulato l art. 112 TUIR con questi capisaldi: 1) Sostituzione della locuzione operazioni fuori bilancio con quella di «strumenti finanziari derivati» ed eliminazione dell elenco del comma 2 2) Derivati speculativi: eliminazione del floor del comma 3 e recepimento delle valutazioni di bilancio (con esclusione delle microimprese) 3) Derivati di copertura: rinvio alla relazione di copertura così come derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento Regime transitorio: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i derivati speculativi iscritti ex novo nel 2016: le componenti valutative (sia da prima iscrizione che da valutazioni successive) non sono rilevanti sino al realizzo Per i derivati speculativi già iscritti ante 2016: si applica l art. 112 del TUIR nella versione previgente (ossia con il rispetto del floor del comma 3 previgente) 11

Focus sui derivati (Cfr. Circolare Assonime n. 14 del 2017) Derivati di copertura già in essere ante 2016: nessun regime transitorio Se già iscritti in bilancio: si ipotizza che il sottostante sia stato valutato in modo coerente con il derivato (cfr. la relazione illustrativa). Se invece, ad esempio, gli utili sul derivato non sono stati evidenziati mentre le perdite valutative sul sottostante sono state iscritte, il recupero della coerenza valutativa in FTA potrà dar luogo a conseguenze impositive. Se iscritti ex novo nel 2016: si applica comunque il principio di simmetria ex art. 112 comma 4 per le coperture di fair value (sia in sede di prima iscrizione che a fine esercizio) ovvero quello di rilevanza al momento della manifestazione del flusso per le coperture di cash flow hedge Problemi aperti 1) Uno stesso derivato di copertura può avere una parte inefficace. Per questa parte si applica la disciplina transitoria dei derivati speculativi? 2) Che accade per i derivati che erano già iscritti come di copertura e che sono iscritti per la prima volta come speculativi nel 2016? Vale il regime transitorio dei derivati speculativi di nuova iscrizione o no? 3) L iscrizione di un derivato speculativo come fondo rischi preclude l accesso al regime transitorio? 4) Vale il regime transitorio in caso di scorporo dei derivati? Derivati speculativi già iscritti in precedenza e cancellati dal bilancio: nessun regime transitorio ad hoc Es. derivati speculativi già iscritti separatamente (es opzione su una convertibile) e poi incorporati nell obbligazione valutata al fair value, così come consentito dal par. 50 dell OIC 32. Ai fini fiscali va gestito un doppio binario? 12

Focus sui derivati Derivati di copertura già in essere ante 2016: regime transitorio ordinario? Una tesi alternativa: Pur in assenza di un regime transitorio ad hoc si applica il regime ordinario secondo cui «Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015» La nuova impostazione contabile può comportare una nuova e diversa valutazione rispetto al passato. E anche una diversa classificazione, tenuto conto che in precedenza la relazione di copertura era solo legata a motivazioni di ordine gestionale mentre in base al nuovo OIC presuppone una formale designazione (cfr. la modifica dell art. 112 del TUIR). Es. derivato di copertura di cash flow (Interest Rate Swap) che era rilevato in contropartita di Risconti passivi e che, in base all OIC 32, non viene designato come di copertura e viene trattato come derivato speculativo Il derivato può ancora essere considerato come di copertura fino al suo esaurimento? 13

Ambito di applicazione del regime transitorio 1) ll regime transitorio vale anche in caso di operazioni straordinarie? Si pensi al caso in cui una microimpresa, che aveva stipulato derivati speculativi senza iscriverli in bilancio, venga incorporata da un impresa di dimensioni medio grandi che si trovi perciò a iscriverli ex novo post fusione Si pensi al caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali 2) Il regime transitorio vale anche in caso di passaggio dagli IAS agli ITA GAAP? Anche in questo caso si tratterebbe di una prima applicazione dei principi contabili nazionali (pur in assenza di una crescita dimensionale) 14