Secondo la finalità. Certificazioni INAIL: assicurativa Denuncia ex art.139 TU: statistico-epidemiologica

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Transcript:

Il punto di vista delle UU.FF.. PISLL Paolo Del Guerra U.F. PISLL USL 11 Empoli Siena, 5 dicembre 2014

DISTINZIONI TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE RELATIVE A MALATTIA PROFESSIONALE

Secondo la finalità Certificazioni INAIL: assicurativa Denuncia ex art.139 TU: statistico-epidemiologica Referto (art.334 c.p.p., 365 c.p.): esigenze di giustizia

Secondo l oggetto Certificazioni INAIL: malattia professionale (tabellata o meno), certa o sospetta Denuncia: malattie indicate negli elenchi (cond.necessaria: rischio): DM 12.9.14 Referto: fatto in occasione del quale si sia prestata opera o assistenza e nel quale si possa configurare un delitto perseguibile d ufficio

Secondo il destinatario Certificazioni INAIL: INAIL Denuncia: USL (-DTL)/INAIL Referto: A.G. o P.G. (trasmissione ad A.G. secondo specifiche disposizioni)

Secondo il format Certificazioni INAIL: nuovo mod 5- ss* Denuncia: contenuto minimo (INAIL: mod. 92bis-ss) Referto: formato libero; contenuto minimo: art. 334 c.p.p.** *I medici certificatori devono fornire tutte le notizie che l INAIL reputi necessarie (art.53, TU) **Contenuto fatto

Secondo l obbligatorietà Certificazioni INAIL (TU): obbligati al rilascio medici degli ospedali (art.88), ufficiali sanitari e medici condotti (art.97); qualsiasi medico che presti la prima assistenza ad infortunati in agricoltura (obbligo di invio: art.238). Denuncia: medici sempre Referto: sempre per gli esercenti una professione sanitaria

Secondo la tempistica Certificazioni INAIL: (preferibilmente) al momento della diagnosi (di certezza o probabilità di origine professionale) Denuncia: al momento della diagnosi (in un lavoratore a rischio) Referto: entro 48 ore ovvero senza ritardo (rispetto al fatto)

Secondo le sanzioni Certificazioni INAIL: il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto.., o che, trattandosi dei primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti (art.238, c.4), oppure (art.239) non ne trasmetta copia all'autorità di P.S., è punito con l ammenda da Euro 0.52 a Euro 2.07. Denuncia: arresto fino a 3 mesi o ammenda da Euro 258 a 1032; se medico competente arresto 1-4 mesi o ammenda da euro 516 a 2582 Referto: art.365 c.p. (multa fino a Euro 516).

Quindi Queste differenze (non di poco conto) oggi rendono allo stato assai difficoltosa l ipotesi di unificazione delle diverse tipologie di segnalazione. Il principale problema è l armonizzazione tra i dati richiesti.

Le UU.FF. PISLL Interessate soprattutto ai referti per: impiego a fini di giustizia secondo l accordo Regione/Procura Generale/Aziende USL; alimentazione del flusso MALPROF (CERIMP) e confronto con data base INAIL; avvio interventi regionali e locali.

Le UU.FF. PISLL In Toscana ricevono tutti i referti per territorio di competenza, inclusi quelli pervenuti ad altri organi di P.G. o direttamente all A.G. Ad oggi non specifiche iniziative di vigilanza sull osservanza dell obbligo. Fonti: CERIMP Regione Toscana; INAIL-Regioni: VI Rapporto sulle Malattie Professionali MALPROF 2009-2010.

Le UU.FF. PISLL Utilizzano questi dati come elemento in ingresso per la programmazione di: piani mirati di prevenzione (per rischio, comparto, ) iniziative di ricerca attiva MP azioni di comunicazione esterna e sensibilizzazione verso MC, patronati, MMG, ampliamento di indagini per MP confronti fra realtà territoriali diverse.

Altri adempimenti (notifiche) ISPESL (oggi: INAIL) Art.244, c.2, D.Lgs.81/08: neoplasie professionali Art.281, c.2, D.Lgs.81/08: malattie e decessi da agenti biologici (contesto occupazionale) Art.92, c.3, D.Lgs.230/95: neoplasie da Rx ionizzanti Ispettorato del Lavoro (oggi: DTL) Art.92, c.2, D.Lgs.230/95: malattie da Rx ionizzanti

-ALTRI OBBLIGHI (DENUNCIA VS. REFERTO) -OMISSIONE DI REFERTO

Denuncia dei reati (art.331 c.p.p.) Pubblici ufficiali (p. e p. art.361 c.p.) Incaricati di pubblico servizio (p. e p. art. 362 c.p.) Presuppone un nucleo minimo di elementi di fatto che facciano ipotizzare la sussistenza di un reato ben definito (nozione di notitia criminis ).

Nozione di notitia criminis Cass., VI sez.pen., 27.12.13, n.51780: pur in assenza di formale definizione legislativa, va individuata, secondo dottrina e giurisprudenza, in una situazione che delinei le linee essenziali di un fatto (espressione utilizzata dagli artt.332 e 347 c.p.p.) criminoso, sulla base di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso

Art.357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Denuncia dei reati e referto Sussiste un rapporto di specialità tra questi adempimenti? Attenzione: il medico INAIL quando ha notizia del fatto-mp riveste la qualifica di pubblico ufficiale: è tale chiunque concorre alla formazione della volontà della P.A.; il medico PISLL è sempre pubblico ufficiale o almeno incaricato di pubblico servizio, e può rivestire anche la qualifica di UPG.

Notizie di reato Dottrina: NR qualificate (denuncia) vs. non qualificate (referto). Sono rubricate sotto lo stesso titolo del CPP Altra visione (Cass., Sez. V pen., 27.12.13, n. 51670): Denuncia: generica (ancorché da soggetto competente ); referto: più importante per fonte ( elementi tecnici per fatti riguardanti la persona ) e prossimità (anche nel tempo).

Notizie di reato Altra tesi: si dovrebbe contestare il reato punito con la sanzione più grave

Denuncia (art.332 c.p.p.) contiene l esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti.

Struttura della denuncia REATO (individuare quale) elementi essenziali del fatto (-reato) data di acquisizione della notizia (di reato) fonti di prova (note al pubblico ufficiale) PERSONE ( responsabile, persona offesa, chi può riferire) generalità domicilio altri dati utili all identificazione

Denuncia (art.331 c.p.p.) 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d ufficio, l autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al PM.

Denuncia dei reati Pubblici ufficiali (art.361 c.p.) Incaricati di pubblico servizio (art.362 c.p.) Questi soggetti hanno l obbligo di riferire, ma non di esperire accertamenti propri della P.G. Qualche sconfinamento è possibile nello svolgimento di attività di polizia amministrativa.

Denuncia dei reati Il pubblico ufficiale (diversamente da quanto sostenuto da Cantoni et al. Med Lav 2007; 98:432) deve riferire, ma non può svolgere attività di indagine (a parte eventuali accertamenti amministrativi, che non perseguono la ricerca di notizie di reato). Le indagini (atto tipico della PG) sono svolte da questa e dal PM (egli stesso UPG ma si potrebbe anche sostenere che è la PG a condividere parte dei poteri del PM).

CPP: attività di indagine della PG in ordine a reati Nelle indagini (distinguendo tra fase precedente l intervento del PM e fase successiva) la PG: riferisce le notizie di reato al PM (art.347); assicura le fonti di prova (art.348); identifica l indagato ed altri soggetti (art.349); verbalizza (/relaziona su): SIT (artt.350-351); perquisizioni, sequestri ed altre attività per cui è prevista delega o convalida del PM (art.352-ss).

Omessa denuncia di reato (art.361 c.p.) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all autorità giudiziaria, o ad un altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Struttura del referto REQUISITI Prestare assistenza od opera in qualità di esercente una professione sanitaria in casi (i.e., fatti) che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio

Struttura del referto CONTENUTO Io sottoscritto ho prestato assistenza / opera a (persona: es. lavoratore XY, nato a il, ecc.) In qualità di medico (es. competente) che Descrizione del fatto: il lavoratore è affetto da correlabile all attività di presso, ecc. (delitto perseguibile d'ufficio: non è obbligatorio individuarlo espressamente).

Denuncia e referto: differenze Secondo il soggetto Referto: esercente una professione sanitaria (qualifica professionale) Denuncia: pubblico ufficiale (funzione)

Denuncia e referto: differenze Secondo la fonte di conoscenza Referto: presuppone opera o assistenza in qualità di professionista sanitario Denuncia: richiede esercizio di funzioni pubbliche (può basarsi anche su evidenze solo documentali).

Denuncia e referto: differenze Secondo la tipologia di fatto Referto: delitto perseguibile d ufficio Denuncia: qualsiasi reato penale

Denuncia e referto: differenze Secondo la verosimiglianza Referto: possibilità (di un delitto perseguibile d ufficio) Denuncia: apprezzabile probabilità ; relativa sicurezza (della sussistenza del reato)

Omissione di referto (art.365 c.p.) Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferirne è punito con la multa fino a euro 516 (omissis)

Omissione di referto Cass. pen. Sez. VI, 4.2.99, n. 1473 (inf.sul lavoro) non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto. Ove non risulti da elementi certi ed obiettivi (che quindi non necessitano di verifica in sede di indagine) che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il sanitario è tenuto al referto.

Omissione di referto Giurisprudenza: criterio di punibilità = ritardo nell azione di giustizia (fine specifico. Reati (inclusa l omessa denuncia) qualificati come di pericolo. Reati di pericolo vs. reati di evento.

Omissione di referto Cass. pen., Sez. II, 9.2.99, n. 1631 L omissione di referto costituisce reato di pericolo e non di danno; non è consentito al medico, quando gli risulti che l'ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello dove il soggetto passivo presti attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione alla violazione di norme concernenti la prevenzione infortuni; tale valutazione è riservata al giudice, e ad essa è strumentale l'obbligatorietà della segnalazione.

Omissione di referto REQUISITI Fatto = malattia, ma non solo Es. cause e circostanze, se note

Omissione di referto Punto controverso: volontarietà vs. colpa è punibile chi ometta il referto, convinto in buona fede che nel fatto non si ravvisino elementi penalmente rilevanti (omissione colposa)?

Omissione di referto Cass., II sez. pen., 15.5.97, n.4456 Qualora presti assistenza od opera in caso di lesione personale grave o gravissima occorsa nell ambiente in cui il soggetto passivo presti attività lavorativa subordinata, il medico ha l'obbligo di referto, senza che gli competa valutare se il fatto lesivo sia, o no, da mettere in relazione all'avvenuta violazione da parte del DdL di norme di prevenzione infortuni.

Omissione di referto Cass.pen., sez.vi, 27.2.98, n.5949 (inf.sul lavoro) La possibilità di violazioni di norme antifortunistiche è in re ipsa, il che comporta l obbligo senza che il medico debba accertare se o quale violazione si sia verificata. L elemento psicologico si può escludere solo quando si abbia la certezza piena dell inesistenza di qualunque possibilità di violazioni.

Omissione di referto e dolo Cass. pen., Sez. II, 9.2.99, n. 1631 Il reato si sostanzia nella violazione di un obbligo d informazione... Atteso il carattere valutativo dell informativa, che implica una prognosi ed una verifica anche ai fini penali di quanto accaduto, l'obbligo insorge quando il sanitario si convinca della possibilità che quanto prospettatogli costituisca reato procedibile d ufficio. Per l esistenza del dolo è necessario che il medico sia a conoscenza di tutti gli elementi di fatto, è da escludere che ricorra l elemento psicologico nel caso di errore sul carattere criminoso.

Omissione di referto e dolo Cass. pen. Sez. VI, 29.4.98, n. 7034 Se il paziente non fornisce indicazioni relative alla dinamica del fatto (nel caso di specie, infortunio sul lavoro), ma addirittura una versione che consente di escludere responsabilità datoriali, il medico non può rispondere di omesso referto.

Omissione di referto, di denuncia, di atti d ufficio Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 L omissione di referto assorbe i reati di omessa denuncia e omissione di atti d ufficio. Il riferimento contenuto nell'art. 361 c.p. alla <notizia di reato> rimanda alla nozione tecnica di notitia criminis Nell'art.365, invece, l'obbligo è correlato non già alla conoscenza della <notizia di reato>, bensì a casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio, espressione che connota un ambito di rappresentazione cognitiva minore, senza il grado di relativa sicurezza necessario per la configurabilità dell'obbligo incombente al pubblico ufficiale.

Omissione di referto, di denuncia, di atti d ufficio Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 La lettera (<possono presentare >) indica che l obbligo si configura per la semplice possibilità E' stato precisato in dottrina ( ) basta che il caso abbia nella sua obiettività tali caratteri da rendere meramente possibile una fisionomia delittuosa.

Omissione di referto, di denuncia, di atti d ufficio Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 Il maggior rigore è giustificato dal fatto che tale denuncia tecnica assolve ad una funzione ancor più importante di quella della generica denuncia del pubblico ufficiale, perché fornisce, di regola per fatti riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del reato, assumendo così un valore insostituibile ai fini dell indagine e dell'eventuale successiva redazione di una perizia medico-legale. E' questa la ragione per cui - come emerge dalla ricostruzione storica che la dottrina ha compiuto - l'obbligo di referto affonda le sue radici nei secoli, ben prima che fosse previsto l'obbligo di denuncia.

Obbligo di referto Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 Per stabilire se ricorra una tale ipotesi, è necessario fare leva su criteri di valutazione che, sia pure con giudizio ex ante (riferito cioè al momento della prestazione sanitaria), tengano conto della peculiarità del caso concreto se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di teorica possibilità, la configurabilità di un delitto perseguibile d ufficio (Sez. 6, n. 9721 del 09/07/1998).

Profilo soggettivo Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 premesso che il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di o- mettere (o ritardare) il referto da parte dell esercente la professione sanitaria, il quale deve anche rendersi conto di trovarsi in presenza di fatti che, sia pure in astratto, possono presentare i caratteri del delitto perseguibile d'ufficio - i giudici hanno escluso che gli imputati, sia pure erroneamente, avessero nutrito la certezza dell inesistenza di un delitto perseguibile d ufficio.

Medicina legale difensiva? No, grazie Cass. pen. Sez. V, 27.12.13, n. 51670 Né tali conclusioni possono essere invalidate dalle osservazioni sul rischio di diffusione di una medicina legale <difensiva>, in cui <l'inutile refertazione dovrebbe diventare la regola>". Tale rilievo, sottolineando l'inconveniente pratico determinato dal rischio di un eccesso di referti, non tiene in alcun conto che l'obbligo è funzionale al rispetto, da parte del PM, dell'obbligo di esercizio dell azione penale, presidiato a livello costituzionale (art.112 Cost.), cosicché non possono essere posti in comparazione l evenienza di una certa quantità di referti inutili col rischio del mancato esercizio dell'azione penale.

Conclusioni Obblighi poco conosciuti e (ancor meno) assolti. Evidente sotto-refertazione (in genere: cfr. Deidda, CSM, 2010). Adempimento non burocratico. Notevole disparità tra le varie fonti. Insufficiente comprensione della struttura e delle finalità del referto. Necessità di sensibilizzazione.