RATEI ATTIVI E PASSIVI Costituiscono ratei attivi o passivi rispettivamente i crediti o debiti, relativi a ricavi o costi di competenza dell esercizio che si chiude e di esercizi successivi, i quali avranno però la loro manifestazione finanziaria solamente in esercizi successivi. La registrazione contabile di tali oneri e proventi è rinviata al futuro, al momento del loro incasso o pagamento; tuttavia, il rispetto del principio di competenza impone la rilevazione della quota maturata fino alla fine dell esercizio. rappresentano, quindi, la contropartita finanziaria delle quote dei componenti reddituali maturati. RATEI ATTIVI RATEI PASSIVI Crediti rilevati in contropartita di proventi di competenza di più esercizi, per la quota maturata fino al termine del periodo di imposta. Debiti rilevati in contropartita di oneri di competenza di più esercizi, per la quota maturata fino al termine del periodo di imposta. L obbligo di rilevazione dei ratei attivi e passivi trova espressione nella normativa civilistica solo in via indiretta, attraverso la generica enunciazione del principio di competenza, di cui all art. 2423-bis C.c.: 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento. alla quale si accompagnano: nell art. 2424 C.c., l obbligo di indicare ratei e risconti, attivi e passivi, in apposite voci dello Stato patrimoniale (D-Ratei e risconti attivi ed E-Ratei e risconti passivi); nell art. 2427 C.c., la necessità di indicare in Nota integrativa la composizione delle voci Ratei e risconti attivi e Ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia significativo. REVISIONE PRINCIPI CONTABILI: La bozza del Principio contabile OIC n. 18, elimina la distinzione del valore dei ratei da quello dei risconti nello Stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto l obbligo di scindere i valori avviene in Nota integrativa. La normativa civilistica è integrata, sul piano della sua interpretazione e concreta applicazione, alla luce dei principi contabili. Questi ultimi, ed in particolare l attuale Principio contabile OIC n. 18, precisano che: La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell esercizio nell ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza dell esercizio in chiusura, purché ricorrano le condizioni di cui all ultimo periodo del 6 comma dell art. 2424-bis. Gli oneri e i proventi cui i ratei si riferiscono devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in base al tempo. Il tempo utilizzato per determinare la quota di oneri e proventi di competenza dell esercizio e quindi l entità del rateo, è normalmente il tempo fisico. 174 Le scritture di assestamento
REVISIONE PRINCIPI CONTABILI: Il nuovo Principio contabile OIC n. 18 chiarisce che l applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti, uguali periodi, uno dei quali è a cavallo di due esercizi consecutivi. Il periodo di competenza viene individuato attraverso i giorni compresi fra: l inizio degli effetti economici del contratto di durata fino alla data di chiusura dell esercizio, e da tale data fino al termine degli effetti del contratto. Nei casi, tuttavia, in cui le prestazioni contrattuali non hanno contenuto economico costante nel tempo (ovvero non sono proporzionali al tempo fisico), va fatto invece riferimento al concetto di tempo economico, in modo da riflettere il reale contenuto economico dell operazione. In caso contrario, infatti, non sarebbe rispettato il principio della correlazione fra costi e ricavi e della veritiera e corretta rappresentazione in bilancio. REVISIONE PRINCIPI CONTABILI: Con la proposta di modifica al Principio contabile OIC n. 18 si mira a dare rilievo alle società di piccole dimensioni, le quali redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell art. 2435-bis, comma 2, C.c. Per esse: la voce D dell attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce C.II dell attivo (Crediti); la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti). Nelle voci C.II dell attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l esercizio successivo. REQUISITI PER LA RILEVAZIONE REVISIONE PRINCIPI CONTABILI: Il nuovo Principio contabile OIC n. 18, ricorda che il comma 6, art. 2424-bis, C.c., quanto ai requisiti per l iscrizione di un rateo, prevede: Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l entità dei quali vari in ragione del tempo. Da tale disposizione emerge che, per la rilevazione di un rateo, è necessario che: il contratto cominci in un esercizio e termini in uno successivo; il corrispettivo delle prestazioni sia contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; l entità dei ratei e risconti non sia costante, ma vari con il trascorrere del tempo. REVISIONE PRINCIPI CONTABILI: Il nuovo Principio contabile OIC n. 18, riporta, inoltre, le operazioni che, non rispettando le condizioni sopra indicate, non danno origine a ratei e risconti: si tratta di proventi e oneri la cui competenza è maturata per intero nell esercizio cui si riferisce il bilancio. Le scritture di assestamento 175
A titolo esemplificativo, si tratta di: crediti verso clienti e debiti verso fornitori per fatture da emettere e fatture da ricevere; interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio su depositi e conti correnti bancari o su crediti e debiti finanziari; debiti verso agenti e rappresentanti per provvigioni da corrispondere; debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette sono emesse nell esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori. Alla luce di quanto appena detto, si propongono di seguito, in dettaglio, le principali componenti reddituali che generano ratei attivi o passivi. INTERESSI PASSIVI Tra le componenti reddituali suscettibili di dar vita a ratei passivi si ricordano, innanzitutto, gli interessi passivi. L obbligo di rilevazione contabile, secondo il principio di competenza, trova riscontro normativo: a livello civilistico, nell art. 2423-bis, C.c.; a livello contabile, nel documento OIC n. 18; a livello fiscale, nell art. 109, TUIR, per il principio generale della competenza. Gli interessi passivi maturati a fine esercizio possono essere distinti in: A) interessi passivi in scadenza al 31 dicembre (ad esempio conti correnti bancari): 31/12/... CE C.17 SP C.IV.1 Interessi passivi v/banche a Banca x c/c 100,00 B) interessi passivi a cavallo di più esercizi: in tal caso è necessario rilevare, a fine esercizio, un rateo passivo, ovvero un risconto attivo, a seconda che l addebito sia posticipato ovvero anticipato. ATTENZIONE: Nell ipotesi in cui gli interessi vengano addebitati nei primi giorni di gennaio, si registre- il 31/12 a fronte di un debito verso ranno banca. Quota di interessi passivi che verranno corrisposti nel 2012 ma che in parte sono di competenza dell esercizio 2011: CE C.17 SP E Interessi passivi a Ratei passivi 4.850,00 Nell esercizio 2012 si rileverà il pagamento degli interessi passivi:.../.../2012 SP C.IV.1 Diversi a Banca x c/c 6.350,00 CE C.17 Interessi passivi 1.500,00 SP E Ratei passivi 4.850,00 176 Le scritture di assestamento
A decorrere dal 2008 (periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007), la Finanziaria 2008 ha radicalmente modificato la disciplina fiscale per la deducibilità degli interessi passivi: sia ai fini della determinazione del reddito dei soggetti IRES; sia ai fini della determinazione del reddito dei soggetti IRPEF. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo Disciplina degli interessi passivi. INTERESSI DI MORA AUTOMATICI Il D.Lgs. n. 231/2002, ha introdotto una previsione di automatica maturazione degli interessi di mora, nell ipotesi di mancato pagamento a scadenza dei crediti commerciali. A fine esercizio, pertanto, può essere necessario rilevare la maturazione di interessi moratori a carico di clienti che non hanno saldato il proprio debito a scadenza. In data 30 novembre 2011 la società Roatan Spa rileva il mancato pagamento di un proprio credito per l importo di 2.600,00. La maturazione degli interessi di mora è automatica; pertanto al 31 dicembre 2011, non essendo ancora pervenuto il pagamento della relativa fattura, si procede al calcolo e alla registrazione del rateo interessi maturato. Il tasso di interesse moratorio è pari all 8,25%. Rateo interessi maturato al : 2.600,00 x 8,25% x 31 = 18,22 365 La relativa scrittura è: SP D CE C.17 Ratei attivi a Interessi attivi di mora 18,22 Si rinvia al capitolo Accantonamento per interessi di mora per ulteriori approfondimenti. ALTRE COMPONENTI REDDITUALI Tra le altre componenti reddituali suscettibili di dar vita a ratei attivi e passivi si ricordano, in particolare: canoni di locazione; canoni di leasing; nell ipotesi in cui il pagamento sia posticipato ed il periodo cui tali componenti sono riferibili cada a cavallo di due o più esercizi. N. 1 Supponiamo che a dicembre 2011 venga stipulato un contratto di leasing con le seguenti caratteristiche (per semplicità si ipotizzi che non sia richiesta l anticipazione di un maxi-canone al momento della stipulazione del contratto): Le scritture di assestamento 177
Data di inizio del contratto: 01/12/2011 Numero canoni 20 Importo canone 500,00 Pagamento bimestrale posticipato Totale mesi di durata del contratto: 40 Importo complessivo dei canoni: 500,00 x 20 = 10.000,00 Importo unitario mensile: 10.000,00 : 40 = 250,00 Costo di competenza del 2011: 250,00 x 1 = 250,00 CE B.8 SP E Canoni di leasing a Ratei passivi 250,00 In sede di apertura dei conti si provvederà allo storno del canone di competenza 2011, già rilevato con la scrittura precedente: 01/01/2012 SP E CE B.8 Ratei passivi a Canoni di leasing 250,00 N. 2 La società Beta Spa ha stipulato in data 1 settembre 2011 un contratto di affitto di durata annuale per un fabbricato industriale con la società Alfa Spa, appartenente al medesimo gruppo. Le condizioni contrattuali prevedono il pagamento di un canone annuale posticipato pari ad 12.000,00. Canone di competenza del 2011: ( 12.000,00 : 12) x 4 = 4.000,00 CE B.8 SP E Fitti passivi a Ratei passivi 4.000,00 cui seguirà la scrittura di storno in sede di apertura dei conti: 01/01/2012 SP E CE B.8 Ratei passivi a Fitti passivi 4.000,00 NOVITÀ: DEDUCIBILITÀ DI COSTI NON SUPERIORI A 1.000 NEL MEDESIMO PERIODO D IMPOSTA L articolo 7, comma 2, lett. s), D.L. n. 70/2011, è intervenuto a modifica dell articolo 66, comma 3, TUIR, disponendo quanto segue: I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d imposta, [...], sono deducibili nell esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizio- 178 Le scritture di assestamento
ne si applica solo nel caso in cui l importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1.000. In base alla nuova disposizione le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d imposta di ricevimento della fattura le spese riferite a contratti a corrispettivi periodici. A tal fine, tuttavia, dette spese devono essere: di competenza di 2 periodi d imposta; di ammontare non superiore a 1.000,00. Sostanzialmente si fa riferimento ai costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d imposta (tipico esempio, costi per energia elettrica, affitti, ecc). Viene prevista, quindi, una deroga al principio generale di competenza, di cui all art. 109, comma 2, lett. d), TUIR. Infatti, il costo relativo a due esercizi, se di importo pari o inferiore ad 1.000,00, può essere interamente imputato all esercizio in cui è stato ricevuto il documento attestante il costo (es. fattura della società erogatrice dell energia elettrica). I soggetti in contabilità ordinaria, quindi, continueranno a contabilizzare i costi a cavallo di più esercizi rilevando un rateo passivo o un risconto attivo anche se questi sono di importo non superiore ad 1.000,00. Si ritiene che con il termine costo debba intendersi il costo del servizio: al netto dell IVA se questa risulta detraibile; comprensivo dell IVA parzialmente o totalmente indetraibile. ATTENZIONE: La disposizione in esame riguarda solamente costi di importo non superiore ad 1.000,00. In caso di ricavi (es. interessi attivi) di competenza di due periodi di imposta, occorrerà imputarli ad entrambi per la loro quota di competenza, rilevando un rateo attivo o un risconto passivo. Inoltre, la semplificazione introdotta dalla norma riguarda esclusivamente i soggetti in contabilità semplificata. La ditta Alpha, in contabilità semplificata, riceve nel 2012 una fattura (datata 17 aprile 2012) da parte della società che fornisce l energia elettrica. Il periodo fatturato è quello compreso tra il 12 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012. Totale imponibile: 961,60 IVA 21%: 201,99 Totale: 1.163,59 Dal momento che il costo del servizio ( 961,60) è inferiore ad 1.000,00 (in quanto l IVA è totalmente detraibile e quindi non costituisce un costo), è possibile imputarlo per intero nell esercizio di ricevimento della relativa fattura, cioè nel 2012. Se, invece, il costo del servizio, fosse stato pari o superiore ad 1000,01, la ditta, entro il termine di presentazione di UNICO 2012 (relativo al 2011) dovrebbe calcolare il rateo passivo (cioè la quota di costo di competenza del 2011) nel seguente modo: 961,60 x 18/31 = 558,35 e indicarlo nel registro degli acquisti. Le scritture di assestamento 179
REGISTRO DEGLI ACQUISTI Data Importi 31.12.2011 RETTIFICHE 2011 FATTURE DA RICEVERE ------- ---- AMMORTAMENTI ---- ACCANTONAMENTO T.F.R. ------ MINUSVALENZA PER CESSIONE ----- RATEO PASSIVO 558,35 RISCONTO ATTIVO (Costo di assicurazione) ------ RIMANENZE FINALI Valutazione al costo medio ponderato (vedere allegato descrittivo) Per le scritture di fine esercizio che i soggetti in contabilità semplificata devono predisporre si rimanda al capitolo Contabilità semplificata: annotazioni di fine anno. 180 Le scritture di assestamento
Debiti e crediti da liquidare DEBITI E CREDITI DA LIQUIDARE Alla data di chiusura dell esercizio risultano effettuate operazioni per le quali non necessariamente è già stato ricevuto o è già stato emesso il documento giustificativo (fattura, parcella, nota o altro). Tali operazioni, comunque, anche ai fini fiscali, sono di competenza dell esercizio che si chiude, e necessitano, pertanto, di opportune rilevazioni contabili. La normativa civilistica (art. 2423-bis, C.c.), al fine di individuare il momento di competenza delle singole operazioni, e della conseguente imputazione contabile, si limita ad asserire che costi e ricavi devono essere imputati all esercizio in cui giungono a maturazione, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria, e senza, peraltro, dettare regole specifiche cui fare riferimento. Criteri più precisi sono individuati nei principi contabili, ma soprattutto nella normativa fiscale. Il comma 2, art. 109, TUIR, precisa che: OPERAZIONE CESSIONE DI BENI MOBILI CESSIONE DI BENI IMMOBILI VENDITA A RATE PRESTAZIONI DI SERVIZI MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE Consegna o spedizione dei beni all altra parte. Data in cui si verifica l effetto traslativo, se diverso e successivo. Data di stipulazione dell atto notarile. Data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, se diverso e successivo. Consegna del bene (non pagamento dell ultima rata). Momento di ultimazione della prestazione. Data di maturazione del corrispettivo, per le prestazioni dipendenti da contratti a corrispettivi periodici. FATTURE DA EMETTERE La società Black Srl, specializzata nell attività di commercio all ingrosso di articoli sportivi, ha consegnato, in data 22 dicembre 2011, una partita di merci per un valore di 5.000,00, emettendo regolare DDT. La fattura differita, ai sensi del comma 4, art. 21, D.P.R. n. 633/1972, va emessa entro il 15 gennaio 2012. Essendo già avvenuta la consegna dei beni al cliente, l operazione è di competenza del periodo d imposta 2011. La relativa scrittura contabile, al 31 dicembre 2011 è, quindi: SP C.II.1 CE A.1 Clienti c/fatture da emettere a Merci c/vendite 5.000,00 ATTENZIONE: La registrazione non comporta alcuna rettifica in dichiarazione, in quanto coerente con il principio di competenza fiscale, di cui all art. 109, TUIR. Ai fini IVA, l imposta sarà evidenziata nella fattura emessa a gennaio, tuttavia, essa dovrà essere inclusa nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2011. Le scritture di assestamento 181
Debiti e crediti da liquidare Al momento di emissione della fattura, l impresa provvederà alla sua rilevazione contabile, attraverso lo storno del conto Clienti c/fatture da emettere. ATTENZIONE: In tale ipotesi non viene rilevata alcuna componente reddituale, in quanto già imputata a Conto economico nell esercizio 2011. 10/01/2012 SP C.II.1 Crediti v/clienti a Diversi 6.050,00 SP C.II.1 Clienti c/fatture da emettere 5.000,00 SP D.12 IVA ns. debito 1.050,00 ATTENZIONE: Qualora l impresa non applichi correttamente il principio di competenza, ovvero non provveda alla rilevazione del ricavo di vendita al 31 dicembre 2011, gli uffici tributari rettificano in aumento, applicando le relative sanzioni, il reddito per il periodo di imposta 2011. FATTURE DA RICEVERE La società White Spa, in data 14 dicembre 2011, ha acquistato merci, per il valore di 8.000,00, come risultante dal DDT rilasciato dalla ditta venditrice. Il 31 dicembre, non essendo ancora pervenuta la fattura (che ai sensi del comma 4, art. 21, D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna), occorre rilevare contabilmente il debito sorto: CE B.6 SP D.7 Merci c/acquisti Fornitori c/fatture da ricevere a 8.000,00 Quando, nel corso del mese successivo, sarà ricevuta la fattura d acquisto, la White procederà alla rilevazione della stessa, evidenziando l IVA: 10/01/2012 SP D.7 Diversi a Debiti v/fornitori 9.680,00 SP D.7 Fornitori c/fatture da ricevere 8.000,00 SP C.II.4bis IVA ns. credito 1.680,00 PREMI SUL FATTURATO DA LIQUIDARE Nella pratica commerciale, è frequente che i fornitori riconoscano ai propri clienti, nell ipotesi in cui venga superata una determinata soglia di fatturato, dei premi fedeltà. Tali premi, spesso riconosciuti come sconti sul prezzo di future commissioni, vengono solitamente riconosciuti in periodi di imposta successivi a quello della loro maturazione. Se a livello contabile, in ottemperanza al principio generale di competenza, tali premi vanno in ogni caso a rettificare i costi delle operazioni cui sono riferiti, è necessario, a livello fiscale, tener conto del principio di certezza ed oggettiva determinabilità, di cui all art. 109, TUIR. 182 Le scritture di assestamento
Debiti e crediti da liquidare La società Green Srl, a fine esercizio 2011, procede alla rilevazione di premi da fornitori per 2.000,00, non ancora materialmente liquidati. SP C.II.5 CE B.6 Crediti v/fornitori a Premi da fornitori 2.000,00 Supponendo che il premio concesso sia oggetto di successiva compensazione finanziaria su una fornitura di marzo 2012, la rilevazione contabile risulterà: 31/03/2012 SP D.7 SP C.II.5 Debiti v/fornitori a Crediti v/fornitori 2.000,00 ATTENZIONE: I premi sul fatturato sono esclusi da IVA, per mancanza del presupposto oggettivo del tributo. Essi possono, infatti, essere inquadrati tra le semplici cessioni di denaro (comma 3, lett. a), art. 2, D.P.R. n. 633/1972), non rappresentando corrispettivi per la prestazione di servizi a titolo oneroso. FATTURE DA RICEVERE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA L attività di consulenza è inquadrabile, ai fini IVA, tra le prestazioni di servizi, ai sensi dell art. 3, D.P.R. n. 633/1972. Il momento di competenza dell operazione va, dunque, individuato nel momento di pagamento del corrispettivo. Ai fini reddituali, e conseguentemente anche ai fini contabili, la competenza va invece individuata in relazione all ultimazione della prestazione. Capita quindi frequentemente che, alla data di chiusura dell esercizio, si renda necessario procedere alla rilevazione di costi relativi a prestazioni di consulenza già eseguite, ma non ancora pagate, e pertanto non ancora fatturate. Particolare attenzione deve, inoltre, essere posta sul concetto di ultimazione della prestazione. Considerando, ad esempio, l attività di un membro del collegio sindacale della società, l attività di controllo si esplica in diverse tipologie di controlli, molti dei quali effettuati in periodi diversi rispetto a quello cui l oggetto del controllo è riferito. Pertanto, se il sindaco partecipa ad assemblee e riunioni nel corso del 2011, non vi è dubbio che il relativo compenso sia di competenza del medesimo periodo. Tuttavia, il compenso per l attività di controllo del bilancio del 2011, materialmente eseguita nel periodo successivo, sarà di competenza del 2012. Il conteggio dei costi di competenza dell esercizio in corso è oggettivamente determinabile solo quando si è già in possesso dei dati relativi ai servizi forniti, cioè quando il professionista ha già emesso fattura (quanto meno proforma) riportante l esatta indicazione dei servizi resi e del compenso richiesto. La registrazione contabile alla chiusura dell esercizio, pertanto, è materialmente eseguibile solo dopo il 31 dicembre, purché il relativo documento giustificativo pervenga prima della data di predisposizione del bilancio d esercizio. In caso contrario non è ammessa la deduzione nell esercizio di competenza, ai sensi dell art. 109, TUIR e l eventuale rilevazione contabile del costo, comporta la necessità di effettuare la relativa rettifica in dichiarazione. Si riceve, in data 30 marzo 2012, la fattura di un libero professionista, membro del collegio sindacale: Controllo bilancio 2011 (competenza 2012) 2.000,00 + Verifiche primi 3 trimestri (competenza 2011) 200,00 + Verifica ultimo trimestre (competenza 2012) 60,00 + Partecipazioni ad assemblee (competenza 2011) 80,00 = Le scritture di assestamento 183
Debiti e crediti da liquidare Totale compensi 2.340,00 + Contributo integrativo (4% di 2.340,00) 93,60 = Imponibile ( 2.340,00 + 93,60) 2.433,60 + IVA (21% di 2.433,60) 511,06 = Totale fattura 2.944,66 Ritenuta d acconto (20% di 2.340,00) 468,00 = Netto a pagare 2.476,66 I costi di competenza del 2011 sono: Verifiche primi 3 trimestri 200,00 + Partecipazioni ad assemblee 80,00 = Totali compensi di competenza 2011 280,00 + Contributo integrativo (4% di 280,00) 11,20 = Totali costi competenza 2011 291,20 La scrittura di chiusura eseguibile con data 31 dicembre 2011 è: CE B.7 SP D.7 Compensi collegio sindacale a Fornitori c/fatture da ricevere 291,20 La registrazione della fattura al 31 marzo 2012, sarà, invece: 30/03/2012 SP D.7 Diversi a Debiti v/fornitori 2.944,66 SP D.7 Fornitori c/fatture da 291,20 ricevere CE B.7 Compensi collegio sindacale 2.142,40 (*) SP C.II.4bis IVA ns. credito 511,06 (*) (2.000,00 + 60,00) + 4% 30/03/2012 SP D.7 SP C.II.4bis Debiti v/fornitori a Erario c/ritenute 468,00 PROVVIGIONI DA LIQUIDARE Le provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio, in ottemperanza ai contratti collettivi vigenti, vanno liquidate entro il termine di 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Relativamente all ultimo trimestre dell anno, per le merci già vendute, è necessario rilevare il corrispondente costo per provvigioni, in modo tale da contrapporre a Conto economico i ricavi di vendita con i costi sostenuti per il loro ottenimento. L Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 8 agosto 2005, n. 115, e con Risoluzione 12 luglio 2006, n. 91 ha chiarito il corretto trattamento contabile e fiscale delle provvigioni passive, quando in anni diversi si verifichino la conclusione del contratto e la spedizione o la consegna della merce al cliente. Infatti: per l agente, il ricavo è di competenza dell anno in cui si conclude la prestazione con la conclusione del contratto; per la casa mandante, il ricavo sorge solo nel momento in cui i beni sono consegnati o spediti al cliente. 184 Le scritture di assestamento