Impianti di sicurezza Vademecum per i collaudi Adalberto Biasiotti Le disposizioni legislative, gli allegati, le verifiche e le responsabilità. Ecco che cosa bisogna rispettare e quali sono le modalità operative che devono osservare installatori e committenti Gli installatori ed i committenti di sistemi di sicurezza hanno molte incertezze sulle modalità con le quali deve essere eseguito il collaudo di un impianto elettrico, ed in particolare un impianto di sicurezza antintrusione, di controllo accessi o di videosorveglianza. Tutti questi impianti, che ricevono alimentazione a 220 volt, quindi a bassa tensione, rientrano nella categoria degli impianti che sono sottoposti ad una particolare normativa, in fase di verifiche iniziali e di successiva emissione del verbale di collaudo. L'obiettivo di questo articolo è quello di illustrare ai nostri lettori quali sono le appropriate modalità, grazie alle quali è possibile rispettare puntualmente i dettati di legge ed avere la certezza che l'impianto, fornito dall installatore, sia perfettamente in regola. Le disposizioni legislative applicabili Ad eccezione degli impianti in ambienti a rischio di esplosione, che sono sottoposti a specifica normativa, per il collaudo degli impianti elettrici bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale 37/2008 e al Decreto Legislativo 81/2008. Il Decreto Ministeriale stabilisce le regole tecniche, mentre il Decreto Legislativo stabilisce un obbligo, per il datore di lavoro, di garantire la sicurezza del personale, dei visitatori e dei terzi, che potrebbero trovarsi in contatto con impianti sotto tensione. Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha integralmente sostituito, previo annullamento, la Legge 46/1990, che per anni ha governato le regole tecniche per la realizzazione di impianti tecnologici di varia natura, ed in particolare con componente elettrica a bassa tensione. La regola generale che viene promulgata in questo Decreto Ministeriale è la seguente: tutti gli impianti oggetto del Decreto devono essere realizzati a regola d'arte. Un impianto realizzato secondo le vigenti norme CEI ed UNI è automaticamente realizzato a regola d'arte. Occorre pertanto che l'installatore rilasci 31
una dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, che equivale ad affermare che la dichiarazione rilasciata dall'installatore attesta che l'impianto è conforme alle vigenti norme CEI od UNI. Il legislatore ha attribuito a queste norme, il riferimento assoluto di buona qualità. Chi scrive, che talvolta assiste la magistratura su questi temi, si vede spesso porre il quesito dal magistrato relativo al fatto che "il perito deve accertare che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte". Se gli impianti sono realizzati in conformità alle norme, sono automaticamente a regola d'arte; ciò non toglie che l'impianto potrebbe anche essere realizzato non in conformità alle norme, ma essere comunque a regola d'arte. È evidente che questo secondo caso richiede approfondimenti specifici e può creare una serie di dubbi, non solo nel perito, ma anche nel magistrato, che deve valutare la perizia. Ecco la ragione per la quale una dichiarazione di conformità alle norme rappresenta una garanzia automatica per il committente e per l'installatore. Inoltre, il Decreto Legislativo sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro, afferma che tale dichiarazione costituisce anche una garanzia per tutti i soggetti successivamente coinvolti, come appunto il datore di lavoro, i lavoratori ed altri. Vediamo quali devono essere le condizioni per soddisfare il dettato di legge in merito alla corretta formulazione della dichiarazione di conformità alla regola d'arte. Esistono già dei modelli, che sono stati recentemente aggiornati da una Direttiva Ministeriale, che permettono di impostare correttamente la dichiarazione. Questi modelli tuttavia fanno riferimento ad una serie di allegati, che non sempre sono inquadrati correttamente dal committente e dall'installatore. Gli allegati alla dichiarazione di conformità Per poter rilasciare la dichiarazione di conformità, bisogna provvedere ad una serie di Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha integralmente sostituito la Legge 46/1990, che per anni ha governato le regole tecniche per la realizzazione di impianti tecnologici di varia natura 32
verifiche iniziali. Viene usato l'aggettivo "iniziali", perché successivamente gli impianti dovranno essere sottoposti anche a verifiche periodiche, quando verrà effettuata la manutenzione, che è obbligatoria alla luce delle disposizioni vigenti, anche se non sempre sono indicati i termini e le scadenze di questa manutenzione. La manutenzione può essere di tipo ordinario, che richiede appunto verifiche periodiche, oppure di tipo straordinario, che richiede verifiche straordinarie. Quest'ultima eventualità si verifica quando l'impianto è Per poter rilasciare la dichiarazione di conformità, bisogna provvedere ad una serie di verifiche iniziali sottoposto ad ampliamenti od a significative modifiche della struttura, che era stata precedentemente collaudata. Le verifiche Le verifiche, che portano all emissione della dichiarazione di conformità, si articolano in tre parti: verifiche riguardanti la documentazione tecnica verifiche riguardanti gli esami a vista verifiche riguardanti l effettuazione di prove o misure. La documentazione tecnica rappresenta spesso un aspetto critico, in quanto non sempre l'installatore mette a disposizione tutto ciò che la legge prescrive. Nella documentazione tecnica sono compresi i seguenti documenti: i manuali tecnici di tutti gli apparati installati i manuali di manutenzione ed operativi di tutti gli apparati installati lo schema elettrico unifilare dell'impianto, aggiornato all'ultima versione lo schema elettrico analitico dell'impianto, con l indicazione dei codici dei colori, la terminazione dei cavi sulle morsettiere e le indicazioni sulle corrette modalità di manutenzione dell'impianto. Infine, fa parte della documentazione tecnica quella raccolta durante l'esame a vista e l'effettuazione di prove e misure. L'effettuazione dell'esame a vista può essere realizzata con tre diverse modalità. La prima modalità è chiamata esame a vista generico, in questo caso il collaudatore, oppure il responsabile tecnico dell installatore, che deve rilasciare la dichiarazione, effettua un esame a vista dell'impianto, esaminando ad esempio cavi penzoloni, scatole non ben fissate, cavi danneggiati Dopo aver portato a termine questa prima ispezione, si passa al controllo a vista ravvicinato. In questo caso il collaudatore controlla attentamente gli apparati, prova ad esempio a verificare se le viti che chiudono i coperchi delle scatole di derivazione sono fissate correttamente, se gli armadi dove sono riposti gli apparati sono correttamente chiusi a chiave. Infine, si passa al controllo vista dettagliato, provando ad esempio ad aprire il coperchio di una scatola di derivazione e verificando che all'interno tutti i morsetti siano opportunamente isolati, i cavi siano collegati ai morsetti corretti e via dicendo. Superata questa fase, si giunge all effettuazione di prove e misure. Se voglio effettuare una prova funzionale di un interruttore differenziale, devo premere il pulsante di prova e vedere se l'interruttore scatta. Se tutto va bene, nel verbale di collaudo si riporterà la seguente frase: "effettuata prova di funzionalità di interruttore differenziale numero...". Se invece si vuole misurare qual è la corrente differenziale che fa scattare l'interruttore, si deve utilizzare uno strumento, e verificare che tale corrente non superi 30 ma. Se invece devo verificare la presenza di una 34
tensione di batteria, un conto è dire che è presente una tensione, un conto è misurare la tensione stessa. Una prova quindi non è mai accompagnata da un valore numerico, mentre una misura è sempre accompagnata da un valore numerico. La Legge non impone di effettuare tutte le misure possibili ed immaginabili, ma consente di effettuare delle misure e prove a campione, alla sola condizione che chi compila il documento illustri in dettaglio le ragioni per le quali ha deciso di effettuare queste misure e prove, piuttosto che sistematiche. Supponiamo ad esempio che un installatore stia effettuando delle misure e prove su una trentina di appartamenti, che appartengono allo stesso edificio e che sono tutti uguali fra di loro; in questo caso è comprensibile la decisione dell'installatore di effettuare solo prove e misure a campione su un certo numero di appartamenti e non su tutti, nella certezza che troverà sempre e comunque gli stessi valori ed otterrà gli stessi risultati. A questo punto nasce un altro problema: per effettuare una misura occorre utilizzare uno strumento. Come facciamo a sapere che la lettura dello strumento è accurata? Per soddisfare questo requisito occorre innanzitutto acquistare uno strumento che sia conforme alle normative CEI (CEI 66-5), e successivamente verificare periodicamente il corretto funzionamento dello strumento, affidandolo ad un laboratorio di prova autorizzato. Questi laboratori di prova, che un tempo facevano capo al famoso SI- NAL, oggi sono stati accorpati tutantifurto&security gennaio 2011
ti in un nuovo schema di accreditamento SIT, sono dotati di strumenti che sono almeno dieci volte più precisi dello strumento da controllare, e possono rilasciare un certificato di calibratura, che dovrà accompagnare le misure fatte con lo strumento di cantiere, in modo da dare garanzia di accuratezza delle misure stesse. Le responsabilità del committente Il committente, che ha ricevuto dall'installatore tutta la documentazione sopra descritta dovrà effettuare un controllo incrociato di tutta la documentazione e verificarne la completezza e congruità. Nessuno chiede al committente di ripetere misure che ha già fatto l'installatore, che se ne assume la piena responsabilità, ma spetta al committente accertarsi che le misure siano state fatte in modo corretto con strumenti calibrati. La responsabilità del datore di lavoro A questo punto la responsabilità passa al datore di lavoro di un azienda, all'interno della quale è stato installato un impianto elettrico od un impianto di sicurezza, oggetto del collaudo. Probabilmente il datore di lavoro ha affidato ad uno studio di ingegneria la progettazione dell'impianto e la successiva verifica. Se il collaudatore consegna i documenti al datore di lavoro, e questi documenti sono stati correttamente compilati dal collaudatore, nessun ulteriore responsabilità tocca al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha solo l obbligo di manutenzione periodica degli impianti elettrici. La Legge ritiene che per impianti residenziali una manutenzione ordinaria ad intervalli di dieci anni sia soddisfacente; inoltre la legge raccomanda che venga effettuata una nuova operazione di manutenzione, quando il datore di lavoro cambia, perché ad esempio l'insediamento è stato venduto ad una nuova entità. Il collaudo funzionale degli impianti di sicurezza Un aspetto che occorre evidenziare è che tutte le prove precedenti, imposte dalla legge, fanno riferimento alla sicurezza antinfortunistica dell'impianto. Nessuno è interessato al fatto che l'impianto soddisfi alla ragione stessa per cui è stato installato, ad esempio che sia in grado di rilevare un intrusione attraverso una porta od una finestra. Si apre qui un nuovo capitolo del collaudo, di tipo funzionale, che è liberamente impostato dal committente e che non è sottoposto ad alcuno specifico obbligo di legge. È obbligatorio quindi che l'impianto non crei pericolo per i lavoratori, mentre non è obbligatorio che l'impianto sia in grado di rilevare un intrusione notturna. A questo punto entra in gioco la competenza e l'esperienza del collaudatore, il quale deve fornire delle indicazioni di collaudo più puntuali, perché prendono in considerazione temi completamente diversi dai precedenti. Se l'impianto prevede un autonomia di funzionamento a batteria di tre ore, in assenza di alimentazione di rete, occorrerà effettuare una prova in questo senso. Se l'impianto prevede che un sensore sia in grado di rilevare un intrusione attraverso una porta od una finestra, occorrerà effettuare delle prove pratiche specifiche. Se l'impianto prevede che il sensore sia dotato di dispositivi antiaccecamento, bisognerà effettuare delle verifiche specifiche. Come si vede, si entra in un campo in cui le prescrizioni di legge non hanno alcuna rilevanza, ma ha molta importanza invece la competenza del collaudatore. Per queste motivazioni il collaudo di impianti di sicurezza, sia di tipo antintrusione, sia di controllo accessi che di videosorveglianza, deve essere effettuato da persone con specifica competenza, che non hanno nulla a che vedere con gli esperti di sicurezza antinfortunistica. 36