PREMESSA. Corte di Appello. Milano. Sezione I Civile. Sentenza 29 ottobre 2009



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PREMESSA La sentenza che segue si occupa dei rapporti tra l autorità garante e la giurisdizione civile, ed affronta il riparto di competenze tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale, ribadendo quella del giudice ordinario quando venga in questione la lesione di diritti soggettivi. CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE Corte di Appello Milano Sezione I Civile Sentenza 29 ottobre 2009 Il consigliere designato doti. Giuseppe TARANTOLA letto il ricorso depositato in data 21.7.2009 da CONTO TV srl, con sede in Cascina (PI), domiciliata in Milano, via Festa del Perdono 14, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Franceschelli, che la difende unitamente all'avv. Vincenzo Zeno-Zencovic contro LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, con sede in Milano (CF 09069010156), domiciliata in Milano via Francesco Sforza 15 presso Io studio dell'avv. Pietro Abbadessa, che la difende unitamente agli avv.ti Ruggero Stincardini del foro di Perugia e Bruno Ghirardi del foro di Brescia, con l'intervento di IN FRONT ITALY srl, con sede in Milano (CF 12515360159), domiciliata in Milano via Pietro Cossa 2 presso lo studio del'avv. Giorgio De Nova, che la difende unitamente agli avv.ti Giorgio Alù, Antonio Maria D'Addio e Gian Pietro Bianchi; ricorso diretto ad ottenere in via di urgenza, ai sensi dell'art. 33 comma 2 legge n.287/1990. l'inibitoria alla commercializzazione dei pacchetti destinati al satellite nelle forme contenute nell'invito a presentare offerte per i diritti audiovisivi per il campionato di calcio di serie A delle stagioni 2010/11 e 2011/12; dato atto che al procedimento relativo a detto ricorso è stato riunito in data odierna il procedimento introdotto in data 15.9.2009 da CONTO TV e pendente tra le stesse parti, relativo ad analoga inibitoria riferita al campionato di calcio di serie B per le stesse due stagioni; sciogliendo la riserva assunta in data odierna osserva:

Le seguenti circostanze di fatto appaiono pacifiche o risultano ben documentate. In esecuzione delle disposizioni dettate dall'art. 6 del Dlgs n.9/2008, LEGA CALCIO ha emanato le "linee guida" per la commercializzazione dei diritti televisivi sui campionati di calcio di serie A e di serie B delle stagioni 1010/11 e 2011/12. Queste "linee" hanno ottenuto l'approvazione dell'agcom il 14.5.2009 e dell'agcm il 1.7.2009. Il 3.7.2009 LEGA CALCIO ha pubblicato il bando per l'offerta e l'aggiudicazione di quei diritti limitatamente alle partite della serie A: questo bando prevedeva, riguardo al mercato delle TV a pagamento, per la piattaforma satellitare un pacchetto "A" contenente i diritti alla trasmissione in diretta di tutte le partite (Platinum Live) e un pacchetto "B" per la diffusione in differita delle partite (Satellite Hilites), per la piattaforma digitale terrestre prevedeva un pacchetto "C" per i diritti alla trasmissione diretta delle partite di 12 squadre (Gold Live) e un pacchetto "D" per quelli di 8 squadre (Silver Live); inoltre, per quanto riguarda il mercato in chiaro, prevedeva un pacchetto "E" (Platinum Hilites) per la piattaforma televisiva e un pacchetto "F" per quella radiofonica. Il 29.7, dopo l'apertura delle buste, l'assemblea di categoria della serie A ha assegnato il pacchetto "A" a SKY ITALIA srl e il pacchetto "C" a RTI spa e, a seguito di trattativa privata, ha assegnato il pacchetto "D" a DAHLIA TV mentre ha ritenuto non degna di considerazione l'offerta di INTERACTIVE spa per il pacchetto "B" Con analoga procedura, il 3.9.2009 LEGA CALCIO ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei diritti televisivi della serie B, prevedendo lo stesso pacchetto "A" "Platinum Live" per la trasmissione in diretta su piattaforma satellitare di tutte le partite di serie B e applicando una riduzione del corrispettivo di assegnazione a chi fosse risultato assegnatario del pacchetto "Platinum Live" per la serie A; prevedendo poi un pacchetto "B" "Gold Live" per la trasmissione in diretta su piattaforma digitale terrestre di tutte le partite della serie B, nonché altri tre pacchetti per il mercato in chiaro. Il 18.9.2009, dopo l'apertura delle buste, l'assemblea della serie B ha assegnato il pacchetto "B" a DAHLIA TV ed ha avviato le trattative private in relazione ai restanti pacchetti, trattative che sono tuttora in corso. In relazione a tali fatti CONTO TV sostiene che il"bando per la serie A e il corrispondente invito a presentare offerte siano in contrasto con la disciplina generale della concorrenza e con le stesse "linee guida" in quanto è stato previsto un unico pacchetto (Platinum Live) per le partite in diretta satellitare, a tutto vantaggio di SKY ITALIA, soggetto quasi monopolistico occupando oltre l'89% del mercato dei servizi televisivi a pagamento. Quanto al bando per la serie B, sottolinea che lo stesso appare confezionato sulle esigenze di SKY ITALIA, con l'agevolazione sul prezzo e la possibilità di sostituire gli orari di gara. LEGA CALCIO resiste sollevando eccezioni preliminari, contestando la fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente e la sussistenza dei requisiti dell'urgenza. IN FRONT ITALY nella sua qualità di consulente strategico di LEGA CALCIO per la commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui al ricorso, interviene a sostegno delle ragioni della resistente e il suo intervento è ritenuto inammissibile della ricorrente. Le questioni sollevate dalle parti vengono qui esaminate nell'ordine logico di soluzione. Difetto di giurisdizione

LEGA CALCIO e INFRONT osservano che CONTO TV si limita a fornire generiche censure sulle condotte poste in essere da LEGA CALCIO e dunque, in virtù della ripartizione e di poteri tra l'autorità Garante e l'autorità Giudiziaria Ordinaria, la controversia rientrerebbe nella sfera di controllo della prima, che ha già avviato un'istruttoria (doc. 8 e doc. prodotto oggi in udienza). L'assunto è infondato. L'attuazione del diritto nazionale antitrust prevede una doppia tutela contro comportamenti anticoncorrenziali: una tutela amministrativa diretta a ripristinare le regole della concorrenza ed una giurisdizionale per l'accertamento della violazione di diritti soggettivi e per il risarcimento dei conseguenti danni. L'istanza cautelare in oggetto è stata introdotta ai sensi dell'art. 700 CPC in relazione all'art. 33 secondo comma della legge n.287/1990, disposizione che prevede una speciale competenza in unico grado della Corte di Appello per le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché per i ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni di natura anticoncorrenziale previste nei primi quattro titoli della legge. Per ['accertamento della giurisdizione di questo giudice ordinario occorre quindi far riferimento alle domande che vengono proposte dal ricorrente. Per giurisprudenza costante questa verifica non deve limitarsi alla mera prospettazione formale delle domande ma deve tener conto della natura dei fatti posti a fondamento delle stesse: si sostiene infatti, con motivazioni del tutto convincenti, che ciò che rileva ai fini del riparto tra giudice ordinario e amministrativo è il "petitum sostanziale", da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta richiesta al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", diretta ad illustrare la natura della posizione giuridica dedotta in causa. Nel caso di specie CONTO TV lamenta un abuso di posizione dominante di LEGA CALCIO, consistito nell'offrire i diritti televisivi in diretta via satellite in unico pacchetto a favore dell'emittente che occupa la più vasta area del mercato e senza possibilità di un concreto inserimento per le emittenti satellitari minori e suo in particolare; sostiene poi che da tale abuso le sarebbero derivati danni che intende azionare nell'instaurando giudizio di merito, previo accertamento dell'illegittimità e quindi della nullità degli atti di assegnazione dei diritti sulla piattaforma satellitare contenuti nei pacchetti "Platinum Live" della serie A e della serie B. La questione sottoposta al giudice è quindi specificamente attinente alla tutela concorrenziale "ante causam" prevista dal citato articolo 33 della legge n. 287/1990 e concerne la lesioni di diritti, riservati alla giurisdizione ordinaria. Pertanto, anche se la ricorrente chiede inibitorie che incidono su atti amministrativi, il giudice ordinario può intervenire disapplicandoli perchè tali atti vengono ritenuti incompatibili con i principi della libera concorrenza e si assumono lesivi dei diritti di un possibile concorrente all'offerta. Difetto di competenza Resistente e interveniente eccepiscono poi il difetto di competenza della Corte di Appello, in favore di quella del Tribunale, perché la controversia ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art 82 del Trattato istitutivo della CEE. Sostengono che gli asseriti comportamenti abusivi in materia di assegnazione dei diritti televisivi sulle partite del -campionato di calcio italiano di serie A e B sarebbero idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario, mentre la competenza della Corte è limitata dall'art. 33 della legge antitrust alle violazioni idonee ad alterare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del solo mercato nazionale. L'assunto si basa sul prestigio del campionato italiano all'estero, sul carattere fortemente redditizio della diffusione dei relativi eventi, sull'interessamento all'offerta di società straniere, su precedenti della Commissione Europea e di giudici di merito che rilevano come l'estensione nazionale di un mercato sia idonea ad ostacolare l'integrazione economica richiesta dal Trattato CEE e sul comportamento dell'agcm che, dopo aver affermata l'esistenza di un pregiudizio comunitario ha avviato un'istruttoria per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'art. 82 del Trattato. Anche questa eccezione sembra infondata.

Occorre subito sottolineare che si devono evitare due opposti errori di valutazione. Il primo è quello di ritenere che sia sufficiente constatare la diffusione soltanto nazionale del mercato di riferimento per affermare la competenza della Corte di Appello; non si può infatti escludere che di tale diffusione siano interessati anche operatori e utenti stranieri e quindi che la violazione delle regole anticoncorrenziali possa interessare l'ambito comunitario. L'errore opposto è quello di arrestarsi al dato presuntivo, affermato in molti precedenti giurisprudenziali, anche della Corte di Giustizia, secondo il quale un mercato esteso a tutto il territorio nazionale sarebbe potenzialmente idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Occorre invece valutare la situazione caso per caso. Sembra a questo giudice che la diffusione delle immagini del nostro campionato di calcio non possa interessare la sfera comunitaria. Anche tenendo conto del presunto prestigio di questo campionato (certamente insussistente per quanto riguarda la serie B), l'interessamento può forse avvenire per singole, decisive partite della serie A, non certo per l'intera serie di partite o anche per un numero limitato a otto o dodici squadre, come sembra gradire CONTO TV. Conseguentemente anche l'indotto pubblicitario non sembra possa avere l'importanza semplicemente affermata da LEGA CALCIO e contestata dalla ricorrente. 11 concreto interessamento di società straniere non è poi dimostrato dall'assegnazione del pacchetto "D" per la serie A e del pacchetto "B" della serie B a DAHLIA srl. Questa società infatti è di diritto italiano ed opera in ambito nazionale ed è irrilevante che la compagine sociale sia in tutto o in parte straniera. Del resto, è stato costantemente affermato che la nazionalità delle persone interessate da comportamenti anticoncorrenziali non è sufficiente a dimostrare il pregiudizio intracomunitario, ben potendo gli interessi essere circoscritti ad un ristretto territorio. Da ultimo le motivazioni addotte da AGCM ai paragrafi 56-59 dell'avvio di istruttoria A418 (doc.8 ricorrente) per inquadrare la fattispecie ai sensi dell'art. 82 del Trattato non appaiono convincenti perché basate su un potenziale interessamento di imprese estere, del tutto indimostrato. Difetto di legittimazione attiva Sostiene la resistente che, poiché CONTO TV non ha partecipato alla procedura di assegnazione indetta con l'invito a presentare offerte, non sussisterebbe il nesso causale con la procedura che si assume anticoncorrenziale e quindi la ricorrente difetterebbe di legittimazione attiva a chiederne la nullità e il conseguente risarcimento dei danni. La resistente rileva che nell'invito a presentare offerte venivano indicati requisiti pacificamente in possesso di CONTO TV e che pertanto questa emittente aveva liberamente scelto di non partecipare alla gara. L'assunto non considera che la ricorrente chiede di dichiarare l'illiceità della procedura di gara per contrarietà alle norme che disciplinano la concorrenza e quindi nessun effetto sarebbe derivato dalla partecipazione a un atto nullo. Rilevante a fini della legittimazione ad agire è invece proprio la circostanza che la ricorrente avrebbe potuto partecipare a quella gara se fosse stata indetta in modo legittimo. Difetto di interesse Collegata alla precedente eccezione preliminare è quella del difetto di interesse a presentare un ricorso avverso gli atti di una gara per la quale non si è presentata domanda. L'interesse deriva dal fatto che dalla richiesta nullità del procedimento amministrativo consegue la possibilità della ricorrente di partecipare a una nuova gara, svolta nel rispetto delle norme antitrust. Inammissibilità dell'intervento di INFRONT ITALY

CONTO TV eccepisce l'inammissibilità di questo intervento perché INFRONT, vantando un interesse patrimoniale al successo economico alla gara indetta dalla LEGA CALCIO, dedurrebbe in giudizio una situazione di mero fatto insuscettibile di trovare protezione in questa fase di cognizione sommaria. Si tratta di eccezione priva di fondamento. INFRONT è consulente strategico di LEGA CALCIO ed ha collaborato con la stessa per la formazione delle "linee guida", per la predisposizione degli inviti a partecipare alle gare e per lo svolgimento delle stesse; vanta quindi in questa procedura una posizione di diritto sostanziale e non di mero fatto, derivante dagli interessi economici collegati ai risultati raggiunti e dal diritto a salvaguardare la sua immagine di esperto nell'organizzazione della trasmissione delle immagini degli eventi sportivi del nostro campionato di calcio. Si tratta di diritti in rapporto di dipendenza rispetto alla situazione dedotta in causa e quindi l'intervento appare legittimo ai sensi del secondo comma dell'art. 105 CPC, che prevede che il terzo possa intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti quando vi abbia un proprio interesse. Simile intervento in una procedura sommaria è consentito ove, come nel caso di specie, non contrasti con le esigenze di speditezza del giudizio. Inammissibilità delle domande Resistente e interveniente ritengono che le domande proposte da CONTO TV in questa sede siano inammissibili (perché dirette ad ottenere un obbligo di fare incoercibile), generiche (riservando al giudice la concreta determinazione dell'inibitoria) e inattuali (per l'avvenuta assegnazione dei pacchetti). Va premesso che occorre verificare le domande da ultimo formulate dalla ricorrente, dal momento che quelle originarie sono state in parte superate dagli esiti delle offerte e dei bandi. Per quanto riguarda le partite della serie A. CONTO TV chiede: 1. provvedimenti idonei a tutelare il suo buon diritto, 2. l'inibizione a porre in esecuzione atti scaturenti dall'atto nullo, 3. l'ordine a LEGA CALCIO di riformulare l'invito attenendosi a quanto previsto da AGCM il 1.7.2009 e il 22.7.2009. La richiesta sub 1. è indubbiamente generica e non rispetta il principio della domanda, proprio di ogni atto giurisdizionale, anche del procedimento sommario innominato. E' infatti la parte che deve indicare al giudice gli strumenti che ritiene utili per salvaguardare i propri diritti, e ciò sia per evitare interventi non desiderati che per assicurare il diritto al contraddittorio. Le richieste sub 2 e sub 3 richiedono una premessa a chiarimento. Nell'ampio dibattito sollevato in relazione alla legittimità di emettere provvedimenti inibitori in funzione costitutiva (e cioè diretti all'imposizione di un "faceré", col rischio che il giudicante possa sovrapporre la sua volontà a quella dei contraenti) è emersa una soluzione intermedia che, da un lato, impedisce di modificare arbitrariamente l'assetto degli interessi convenzionalmente stabilito, dall'altro, consente di non svuotare l'utilità della tutela atipica offerta dall'art. 700 CPC. Quest'ultima esigenza è particolarmente evidente nella tutela anticoncorrenziale per la sua importanza economica. In questa direzione si è ritenuta ammissibile la provvisoria imposizione di prestazioni fondate su contratti già stipulati che si traducano in mere attività esecutive degli stessi: in questo modo, non si interviene sulla volontà delle parti, modificandola, ma si assicura che, nel tempo necessario al loro accertamento, venga assicurata la tutela dei diritti azionati. Con questa premessa sembra senz'altro inammissibile la richiesta sub 3 di imporre la riformulazione del bando secondo modalità diverse e comunque con previsione di più pacchetti (quanti e quali?) di trasmissione in diretta da offrire alla piattaforma satellitare, sembra

invece possibile ordinare di non mettere in esecuzione le trasmissioni assegnate via satellite ad un'unica emittente, cosi come richiesto sub 2. Per quanto riguarda le partite della serie B, CONTO TV chiede: 1. inibire la commercializzazione del pacchetto destinato al satellite, 2. ordinare di inserire nel nuovo bando l'aggiudicazione del pacchetto "Platinum Live" a impresa diversa dall'aggiudicatario dell'omologo pacchetto della serie superiore, 3. annullare l'aggiudicazione, 4. adottare ogni altro provvedimento idoneo a preservare i diritti lesi. Seguendo la stessa impostazione adottata per la valutazione delle domande riferite alla serie A, la richiesta sub 4. è inammissibile perché generica, quella sub 2. è inammissibile perché diretta a costringere LEGA CALCIO ad un obbligo di fare, quella sub 3. perché modificherebbe arbitrariamente l'assetto degli interessi già convenzionalmente stabilito, quella sub 1. è ammissibile non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione. Sussistenza del fumus E' noto che in ambito cautelare le richieste possono essere accolte in presenza di consistenti indizi, riservata al giudizio di merito l'approfondimento sull'esistenza della prova. Gli indizi di un abuso di posizione dominante da parte di LEGA CALCIO nella vicenda in esame sembrano a questo giudice ben sufficienti ad emettere i provvedimenti inibitori, come sopra individuati. La difesa della ricorrente, richiamando la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (legge n. 106/07 e Dlgs n.9/08), ha ricordato che la legge ha fissato i principi per l'adozione di procedure finalizzate alla libera concorrenza degli operatori della comunicazione e che il Dlgs ha stabilito che la formazione dei pacchetti "debba avvenire in modo tale da garantire condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione". Quella difesa ha sottolineato che, tra le misure diretta ad assicurare queste condizioni, l'art. 9 comma 4 stabilisce il divieto di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette; ha precisato che la LEGA Calcio, nell'emanare le linee guida per la commercializzazione dei diritti si è impegnata a "favorire una sana concorrenza, nel scrupoloso rispetto delle forme e delle procedure" ed ha previsto che "nel caso di vendita per piattaforma la commercializzazione includerà minimo due pacchetti a pagamento per la trasmissione in diretta integrale, pacchetti destinati a piattaforme diverse" (punto 9.2.2.). CONTO TV ne deduce che la confezione di un unico pacchetto per la trasmissione di tutte le partite in diretta sulla piattaforma satellitare sarebbe in contrasto con queste disposizioni perché diretto a favorire il gigante SKY, unico in grado di assicurare la trasmissione in contemporanea degli eventi. Le resistenti oppongono che, per quanto riguarda la serie "A" è stato previsto per la piattaforma satellitare un altro pacchetto contenente le sintesi delle partite in differita; che, proprio per consentire l'accesso alla gara di emittenti fornite di un numero limitato di canali, era stata introdotta la possibilità di trasmettere almeno la metà delle gare giocate in contemporanea e che la concorrenza era assicurata "a monte" prevedendo nell'unico mercato a pagamento più pacchetti riferiti alle diverse piattaforme. La giustificazione della previsione di un secondo pacchetto è inconsistente. Non è possibile infatti paragonare le trasmissioni in diretta con quelle sintetizzate in differita, soprattutto tenendo conto del fatto che le immagini del pacchetto "Satellite Hilites" fanno già parte del pacchetto "Platinum Live" e si trovano a subire la concorrenza anche del pacchetto "Platinum Hilites" destinato alla televisione terrestre in chiaro.

La clausola del 50% consente la partecipazione delle emittenti minori, ma certamente in posizione di inferiorità rispetto all'emittente in grado di coprire tutte le partite in contemporanea. Infine, è vero che la concorrenza viene sollecitata all'interno del mercato a pagamento, nel quale si collocano più piattaforme, ad ognuna delle quali viene assegnato almeno un pacchetto, ma i principi di "equità, trasparenza e non discriminazione" sembrano assicurati soltanto prevedendo alternative all'interno delle singole piattaforme. Questa previsione è stata consigliata da AGCM in occasione dell'approvazione delle "linee guida", dove si legge che "all'interno di ciascuna piattaforma risulta opportuno che vengano definiti più pacchetti, nell'ottica di promuovere la massima partecipazione possibile alle procedure competitive e l'ingresso di nuovi operatori" (punto 48 doc. 5). Il consiglio si è poi modificato in avvio di istruttoria all'esito dell'invito a presentare offerte (doc.8): in questa occasione PAGCM, dopo aver dato atto della posizione dominante di LEGA CALCIO, sulla quale non sussiste contestazione (punti 38-42), ne ha ipotizzato l'abuso osservando che "le modalità di formazione dei pacchetti risultano in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza in quanto inidonee a garantire lo svolgimento di una procedura effettivamente competitiva e suscettibili di condizionare l'allocazione dei diritti ai principali operatori, ostacolando l'ingresso e la crescita di altri soggetti". Pertanto, verificando le offerte in concreto, l'agcm ha precisato che "l'esortazione" contenuta nel suo precedente intervento era "orientata a promuovere una più intensa concorrenza all'interno di ciascuna piattaforma sia stimolando una più accesa competizione nella fase di acquisizione dei diritti sia garantendo anche alle emittenti minori di poter accedere a contenuti determinanti ai fini dell'affermazione e crescita nel mercato a valle delle pay tv" (punto 51). In sostanza, il confezionamento dei pacchetti ha posto in evidenza la possibilità di una consistente distorsione della libera concorrenza del mercato a pagamento e in particolare di quello realizzato per via satellitare. Questi rilievi dell'autorità Garante costituiscono indizi ben consistenti per poter affermare, allo stato degli atti, la sussistenza di indizi sull'illiceità del bando. Di conseguenza, ai fini cautelari, va emesso l'ordine di non dare esecuzione all'assegnazione a SKY ITALIA spa del pacchetto "Platinum Live", contenente i diritti sulle trasmissioni in diretta di tutte le partite di calcio della serie A. Gli stessi consistenti indizi di illiceità sussistono in relazione all'offerta dei diritti audiovisivi delle patite di serie B, dove, per quanto riguarda la piattaforma satellitare, non è previsto in alternativa neppure un pacchetto per le sintesi in differita. Su questa offerta bisogna affrontare tre nuovi rilievi, Innanzitutto le difese delle resistenti sostengono che CONTO TV avrebbe implicitamente rinunciato alla declaratoria di illiceità del bando con la fattiva partecipazione alla trattativa privata aperta dopo la mancata aggiudicazione del pacchetto "Platinum Live" per la serie B. L'assunto è infondato perché quella partecipazione non è stata condizionata alla rinuncia alle maggiori opportunità che sarebbero derivate da una diversa confezione dei pacchetti per la piattaforma satellitare. Inoltre la critica della ricorrente allo sconto che era stato previsto nel caso che entrambe le gare per l'assegnazione dei diritti televisivi su via satellitare per tutte le partite di A e B fossero state assegnate alla stessa emittente è stata superata nei fatti dall'esito negativo della gara per la serie B.

Infine, il fatto che l'assegnazione del pacchetto "Platinum Live" per la serie B sia ancora nella fase della trattativa privata, consente di emettere un ordine di inibitoria al proseguimento di tale trattativa. Sussistenza del periculum Sostengono LEGA CALCIO e INFRONT che le misure inibitorie richieste sarebbero inattuali perché superate dagli avvenimenti. Si è però già osservato che il provvedimento può avere effetti sull'esecuzione dei contratti conclusi, è provvisorio ed è diretto ad assicurare gli effetti di una possibile dichiarazione di nullità dei bandi. I resistenti sostengono inoltre che i diritti vantati sarebbero soltanto patrimoniali, suscettibili di risarcimento futuro. Ma anche sotto questo profilo la cautela non è priva di utilità, essendo diretta ad evitare che si realizzino ulteriori danni. Spese La peculiarità delle questioni trattate e la problematicità della loro soluzione consigliano l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Il consigliere designato visto l'art. 33 della legge 10.10.1990 n.287, in parziale accoglimento della domanda cautelare proposta da CONTO TV srl, inibisce a LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CALCIO di dare esecuzione all'assegnazione a SKY ITALIA spa del pacchetto "A. Platinum Live" contenente i diritti di trasmissione su satellite in diretta di tutte le partite di calcio di serie A delle stagioni 2010/2011 e 2011/2012; inibisce a LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CALCIO di proseguire nelle trattative per l'assegnazione del pacchetto "A. Platinum Live" contenente i diritti di trasmissione su satellite in diretta di tutte le partite di calcio di serie B delle stagioni 2010/2011 e 2011/2012, respinge ogni altra richiesta; compensa le spese del procedimento; si comunichi. Milano 29 ottobre 2009 Dott. Giuseppe Tarantola DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 NOV 2009