Aiuto di Stato N 83/2004 - Italia Finanziamento di infrastrutture per il calcolo e la gestione di banche dati



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.09.2004 C(2004) 3525 Oggetto: Aiuto di Stato N 83/2004 - Italia Finanziamento di infrastrutture per il calcolo e la gestione di banche dati Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera della Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea n. 1811, dell'11 febbraio 2004, registrata dalla Commissione il 13 febbraio 2004, n. A/31019, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuti in oggetto. 2. Con lettera del 31 marzo 2004, avente il riferimento D/52396, la Commissione ha chiesto informazioni complementari. Con lettera della Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea n. 7309 dell'8 giugno 2004, registrata dalla Commissione il 10 giugno 2004, n. A/34239, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine di 30 giorni lavorativi fissato per la risposta. La proroga è stata accordata dalla Commissione con lettera n. A/54289 del 15 giugno 2004. 3. Le autorità italiane hanno fornito le loro informazioni con lettera della Rappresentanza permanente n. 9743 del 3 agosto 2004, registrata dalla Commissione il 4 agosto 2004, n. A/35992. Nell'ultima lettera, le autorità italiane hanno segnalato che erano state apportate alcune modifiche alla misura in oggetto e hanno notificato la nuova versione del regime di aiuti in oggetto. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange 32 (0) 2 299.11.11. Telex: COMEU B 21877. Telegraphic address: COMEUR Brussels.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA Denominazione e base giuridica 4. Gli aiuti saranno concessi dallo stato italiano in virtù del regime in oggetto, sulla base di un bando di gara del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicato alla Commissione allo stato di progetto. Obiettivo 5. Il regime di aiuti si prefigge di promuovere le attività di ricerca e sviluppo nel settore dell offerta di servizi di calcolo e di gestione dei dati. A tal fine la misura finanzia progetti di ricerca volti alla realizzazione di: nuovi sistemi di calcolo ad alte prestazioni per la ricerca fondamentale e le applicazioni tecnologiche; nuovi sistemi di gestione e calcolo delle banche dati; nuovi sistemi per la simulazione multimediale e/o con interazione multimodale. Durata e stanziamento 6. Il formulario di notifica indica una durata del regime di 4 anni e uno stanziamento totale di 25 000 000 euro. La notifica tuttavia è composta da un bando di gara unico e i progetti dovranno essere presentati dai beneficiari entro la fine del 2004. I candidati potranno in seguito ottenere la sovvenzione in questione per le spese relative ai progetti sostenute nei 4 anni successivi all'approvazione del progetto da parte del ministero. Beneficiari 7. Possono beneficiare del regime le università, i centri pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM n. 953 del 1993, i consorzi tra i soggetti menzionati, nonché le imprese piccole, medie e grandi. Nel caso dei progetti realizzati dai partenariati di quest'ultima categoria, le imprese devono detenere meno del 50% del fondo consortile. Le piccole e medie imprese sono definite conformemente al regolamento (CEE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e successive modifiche 1. 8. I progetti saranno interamente realizzati e ubicati nelle regioni dette "Obiettivo 1" che rientrano nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Forma dell'aiuto, intensità e norme sul cumulo 9. Il regime prevede aiuti concessi sotto forma di sovvenzione con le seguenti intensità massime rispetto al costo totale lordo del progetto: Ricerca di base: 75% dei costi (conformemente al punto 5.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 2, in appresso disciplina 1 GU L 10 del 13.1.2001 e GU L 63 del 28.2.2004 pag. 22. 2 GU C 45 del 17.2.1996.

RST ) i consorzi devono garantire un'ampia diffusione dei risultati della ricerca per beneficiare di tale intensità); ricerca industriale: 50% più le eventuali maggiorazioni con un massimale del 75%; attività di sviluppo precompetitive: 25% più le eventuali maggiorazioni con un massimale del 50%. 10. Se un progetto prevede al contempo attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitive l'intensità massima dell'aiuto non può superare la media ponderata delle intensità di aiuto relative a queste tipologie di ricerca, conformemente al punto 5.9 della disciplina RST. 11. Le definizioni delle fasi di ricerca e sviluppo sono precisate all'articolo 16 del progetto di parere pubblico del ministero, conformemente all'allegato I della disciplina RST. 12. Sono previste anche le seguenti maggiorazioni: 10 punti percentuali quando il progetto di ricerca è svolto in una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; 10 punti percentuali quando l'aiuto è destinato a piccole e medie imprese; 10 punti percentuali quando il progetto di ricerca rispetta almeno una delle seguenti condizioni: (a) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, laddove il termine collaborazione effettiva va inteso come il fatto che una quota di attività non inferiore al 10% del progetto è svolta da uno o più partner di altri Stati membri purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo tra le imprese italiane e le imprese non italiane; (b) il progetto comporta una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, laddove il termine collaborazione effettiva va inteso come il fatto che una quota di attività superiore o uguale al 20% del valore del progetto è svolta da imprese industriali produttrici di beni e servizi; (c) il progetto si accompagna ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie (articolo 167 ex articolo 130 J del trattato CE). Il cumulo delle maggiorazioni non può superare il 25% dei costi. 13. Il cumulo delle maggiorazioni e delle percentuali di aiuto citate al punto 11 della presente decisione non potrà superare un'intensità massima lorda del 75% per la ricerca industriale e del 50% per le attività di sviluppo precompetitive. 14. Il costo previsto per ciascun progetto deve rientrare tra i 7 000 000 e i 12 000 000 di euro per consentire il rispetto del limite di cui al punto 4.7 della disciplina RST, che prevede la notifica preliminare alla Commissione dei progetti di grandi dimensioni. Costi ammissibili 15. Il regime prevede che le seguenti spese possano essere inserite nel calcolo dell'intensità dell'aiuto:

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca; costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca; il costo dei servizi di consulenza e similari utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know-how le spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca. Il regime prevede una contabilità analitica per tali spese; altre spese di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca. Il regime prevede una contabilità analitica per tali spese. 16. L'IVA fa parte dei costi ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo effettivo per il proponente. Altri aspetti importanti 17. La scelta dei progetti è effettuata da un comitato, costituito a tal fine dal ministero, che può attribuire un massimo di 100 punti. I progetti che ottengono almeno 70 punti sono ammissibili. Tuttavia, se il proponente del progetto non è una PMI, l'assenza di un effetto d'incentivazione di cui al punto 6 della disciplina RST, verificato dal comitato determina l'esclusione del progetto. 18. Conformemente al punto 6.3 della disciplina RST, le autorità italiane si sono impegnate a fornire alla Commissione, nel quadro delle relazioni annuali, le informazioni relative alla verifica dell'esistenza di un effetto d'incentivazione per ogni progetto. 19. I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti: Coerenza con gli obiettivi del bando di gara; Impatto sul sistema scientifico ed industriale dell'utilizzazione dei risultati; Competenza/esperienza del proponente; Originalità della ricerca. 20. Sono ammissibili solo i progetti che hanno ottenuto una valutazione positiva all'ultimo punto. Cumulo con altri aiuti 21. Nel formulario di notifica, le autorità italiane hanno precisato che i beneficiari non potranno cumulare più strumenti d'aiuto. È altresì vietato il cumulo degli aiuti concessi sulla base del regime in oggetto con altri aiuti.

3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO Valutazione della presenza di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 22. Al fine di verificare se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre determinare se procurano un vantaggio ai suoi beneficiari, se questo vantaggio è d'origine statale, se falsano la concorrenza e se possono incidere sugli scambi tra Stati membri. 23. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE risiede nella possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta dunque di determinare, da un lato, se i beneficiari percepiscano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato o evitino di sopportare costi di cui normalmente avrebbero dovuto farsi carico e, dall'altro, se questo vantaggio sia concesso ad una categoria o a un gruppo specifico di beneficiari. La concessione di sovvenzioni a università, centri di ricerca e imprese che operano nelle cosiddette regioni "obiettivo 1" e nei settori considerati dalla misura per svolgere attività di ricerca e sviluppo comporta vantaggi economici ai beneficiari, nella misura in cui riduce i costi di realizzazione dei progetti ammissibili all'aiuto. La misura in oggetto è dunque selettiva nella misura in cui è destinata ai soli beneficiari che operano nelle regioni e nei settori menzionati. 24. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 gli aiuti devono essere concessi dagli Stati o mediante risorse statali. Nel caso di specie, l'esistenza di una risorsa di Stato è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente a carico del bilancio pubblico dello Stato. 25. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure in esame minacciano di falsare la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri. Occorre inoltre osservare che, quand'anche le imprese non esportino, viene favorita la produzione nazionale. Infatti, come ha osservato la Corte di giustizia "...quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che (...) le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite" 3. 26. Per i motivi suesposti, il provvedimento in causa è per principio vietato dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non può essere considerato compatibile con il mercato comune a meno che non possa beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato CE. 3 Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 19.

Legalità del regime 27. Trattandosi di un provvedimento che non è ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi di notifica in conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Base giuridica della valutazione 28. Dopo avere accertato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve esaminare se esse possono può essere dichiarate compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. 29. Quanto all'applicabilità delle deroghe di cui al trattato CE, la Commissione considera che questi aiuti non possono beneficiare di quelle previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale (articolo 87, paragrafo 2, lettera a)), né di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (articolo 87, paragrafo 2, lettera b)), e che non ricadono nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono neppure applicabili, per ovvie ragioni, le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). La Commissione deve quindi valutare se siano applicabili al regime in oggetto le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Valutazione della compatibilità dell'aiuto 30. Il regime in oggetto prevede aiuti alla ricerca e sviluppo. Tali aiuti sono esaminati dalla Commissione sulla base della disciplina RST 4. Nella fattispecie, la Commissione constata che il regime in oggetto soddisfa i criteri fissati da detta disciplina. 31. Le definizioni degli stadi della ricerca e dello sviluppo sono conformi all'allegato I della disciplina RST. 32. I massimali d'intensità di base previsti dal regime per la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive non superano i massimali stabiliti, rispettivamente, ai punti 5.3 e 5.5 della disciplina RST. Le maggiorazioni sono conformi ai punti 5.10.1, 5.10.2 e 5.10.4 della stessa disciplina. Va osservato del resto che il regime si applica solamente alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. Il regime esclude la possibilità di cumulo tra i vari strumenti e con altri aiuti. Il regime rispetta inoltre il cumulo delle maggiorazioni e le altre disposizioni di cumulo previste dalla disciplina RST vale a dire i punti 5.8, 5.10.6 e 5.12. 33. È altresì rispettata la condizione di cui al punto 5.9 della disciplina RST. 34. Sono inoltre rispettate le condizioni stabilite dai punti 4.6 e 4.7 della disciplina RST grazie all'esistenza di un massimale per il costo dei progetti ammissibili. 35. La Commissione osserva che anche le spese ammissibili a titolo del presente regime sono conformi a quelle elencate nell'allegato II della disciplina RST. 4 Cfr. sopra, nota 2.

36. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo devono stimolare le imprese ad intraprendere attività supplementari di ricerca e sviluppo. L'effetto incentivante si può tuttavia presumere nel caso delle attività di ricerca svolte dalle PMI, conformemente al punto 6.4 della disciplina RST. Per quanto riguarda le grandi imprese, solo i proponenti in grado di dimostrare l'esistenza di tale effetto, conformemente al punto 6 della disciplina summenzionata, potranno beneficiare dell'aiuto in oggetto. Conclusione 37. In conclusione, la Commissione ritiene che gli aiuti in favore delle attività di ricerca e sviluppo previste dal regime in oggetto siano compatibili con il trattato CE in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, così come dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, per quel che riguarda le maggiorazioni delle intensità ammissibili a questa deroga. Gli aiuti sono in effetti destinati a favorire lo sviluppo di determinate attività economiche (di ricerca e sviluppo) senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in quanto rispettano i limiti e le condizioni fissati dalla disciplina menzionata. La Commissione pertanto ritiene che il regime in oggetto soddisfi i criteri per essere considerato compatibile e ha deciso di non sollevare obiezioni. 4. DECISIONE La Commissione considera l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il temine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato II Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: +32 2 2961242 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione