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giunta regionale 8^ legislatura ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 1/6 REGIONE DEL VENETO Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell art. 27 Argomento n. 57 in data 11.02.2009 O M I S S I S P A R E R E Oggetto: Comune di Loria (TV) Piano Regolatore Generale Riclassificazione in Z.T.O. C4 di nuclei abitativi esistenti PREMESSE: Il Comune di Loria (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2530 in data 13.09.2002, rettificata con D.G.R.V. n.1483 del 16.05.2003; Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 8651 in data 20.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 21.06.2006; La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2006; L avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 22935 del 18.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale; Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 2/6 VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE Compatibilità idraulica il Comune con nota n. 2623 del 23.02.2005, ha trasmesso al Genio Civile di Treviso la documentazione relativa alla valutazione di compatibilità idraulica (con riferimento alla DGR n. 3637 del 13.12.2002); il Genio Civile di Treviso con nota con nota prot.n.193159 del 16.03.2005 ha espresso parere favorevole. Pertanto con riferimento alla DGR 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune. Valutazione di incidenza Si sottolinea che sul territorio del Comune di Loria (TV) è stata individuata una Zona di Protezione Speciale (ZPS) che figura nelle delibere della Giunta Regionale n. 1180 del 18.4.2006, n. 441 del 27.2.2007, n. 1885 del 19.6.2007, in applicazione del DPR 8.9.1997 n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. e con il D.M. 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE ; più precisamente la ZPS in argomento riguarda: ZPS IT 3240026 PRAI DI CASTELLO DI GODEGO A tal fine, il Comune ha redatto apposita Relazione di Incidenza Ambientale. Sono pervenuti inoltre i seguenti pareri: L azienda U.L.S.S. n.8, con nota prot.n. 11794 in data 21.03.2005, ha espresso in merito alla variante parere favorevole, con prescrizioni; La variante non tratta il tema delle zone produttive e, pertanto, non è soggetta alla procedura di cui all art.1, comma 3 LR 27 dicembre 2002 n.35, come specificato con LRV del 01.08.2003 n.16, riguardante l obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell accordo di pianificazione con la Provincia. VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI: La variante consiste nella riclassificazione in Z.T.O. C4 Parti del territorio parzialmente edificate in ambiti esterni ai centri urbani di tutte le Z.T.O. E4 Nuclei residenziali in zona agricola e di altri nuclei abitativi esistenti classificati come zone territoriali omogenee E2S (parti del territorio agricolo di tutela ambientale) e ZTO E2 (parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva). Vengono di conseguenza adeguate le Norme Tecniche di attuazione con l introduzione della nuova sottozona C4 e stralciate quelle della sottozona E4.

ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 3/6 OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue: N NOME COMUNE REGIONE 1 Brotto Antonio Negativo in quanto non pertinente con la variante adottata 2 Green Ground S.r.l. Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (insediamenti a destina-zione d uso residen-ziale e commerciale con indice di edifica-bilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova LR 11/04 che non preve-de più la sottozoniz-zazione, ai sensi della abrogata LR 24/1985, della zona agricola 3 Ferraro Orfeo 1. Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (insedianti a destinazione d uso residenziale e commerciale con indice di edificabilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova LUR che non prevede più la sottozonizzazione, ai sensi dell abrogata LR 24/1985, della zona agricola Concorda: RESPINTA, ma in quanto l area richiesta è completamente libera da edificazioni. Concorda: RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi della variante; in ogni caso, l osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano. Concorda: RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi della variante; in ogni caso, l osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano. 2. Negativo in quan-to non pertinente con la variante adottata 4 Ferraro Impresa S.r.l. Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (insedianti a destinazione d uso residenziale e commerciale con indice di edificabilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova LUR che non prevede più la sottozonizzazione, ai sensi dell abrogata LR 24/1985, della zona agricola Concorda: RESPINTA, anche se l osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano. Anche se la domanda di apertura cava al momento dell adozione della variante, era in itinere, in data 01.08.2006 è stata rilasciata dalla Direzione Cave della Regione l autorizzazione n. 2384 con scadenza al 31.12.2011. Per la LR 44/82 infatti, la variante al PRG adottata non fa salvaguardia: questa tutela scatta all approvazione della Variante da parte della Regione. VALUTAZIONI E PROPOSTE: Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso. E opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli,elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 4/6 Va premesso che, anche se la nuova LR 11/2004 cambia la previsione normativa della zona agricola, tuttavia, rimane fino all approvazione del PAT comunale la suddivisione delle sottozone agricole così come definite dal vigente strumento urbanistico. La variante risulta, nel complesso, condivisibile, ancorchè sia un po generica, visto che va a disciplinare alcuni ambiti a tutti gli effetti, residenziali, in zona agricola. Le motivazioni a supporto della variante, fanno richiamo alla nuova legge 11/2004 che non prevede più la distinzione delle sottozone agricole, ma ciò ha senso, una volta intrapresa la nuova disciplina con la redazione del PAT. In ogni caso, fatte le verifiche sui singoli nuclei ed aggregazioni, risulta che alcuni, non possono proprio avere la classificazione richiesta, in quanto non presentano le caratteristiche di zona omogenea residenziale, essendo presente pochi edifici o in qualche caso un solo edificio; inoltre non è stata effettuata una verifica della densità edilizia di dette zone, perché in relazione viene riportato solo l indice di progetto di PRG. Conseguentemente è necessario addivenire ad una approvazione con proposte di modifica ai sensi dell art. 46, attraverso la quale il Comune dovrà provvedere alla verifica delle densità delle zone e anche alla compatibilità delle stesse nei confronti delle eventuali autorizzazioni rilasciate per attività di cava (prescrizioni, condizioni, accordi intercomunali, ecc). In ogni caso si fanno le seguenti proposte di modifica sulle varianti di seguito elencate, che sono stralciate e riportate alla precedente classificazione: 1-3-8-20-30-36-38-44-47-49-50-51-54-55. Analogamente vengono stralciate le varianti che prevedono la riclassificazione di zone E2 o E2s in C4, di seguito elencate: 16-21-33-40. Il Comune in sede di controdeduzioni, verifichi che non siano state effettuate valutazioni su alcuni ambiti già oggetto di precedenti strumenti urbanistici, approvati nel periodo di giacenza della variante in Regione e riproposti in questa variante. Ci sono altre domande di richiesta apertura cava: una denominata Campagna due della ditta Green Ground s.r.l. che però risulta denegata con DGR 2387 del 1.8.2006, alla quale ha avuto seguito una ulteriore domanda, che è stata portata all esame della Commissione V.I.A. in data 17.12.2008, esprimendosi favorevolmente per la procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99; successivamente dovrà essere approvato il progetto di cava. un altra denominata Sofia della ditta De Lazzari, presentata recentemente e pervenuta in Regione il 3.1.2008. Ai fini urbanistici, la sola presentazione di domanda di escavazione, non costituisce vincolo e pertanto pur tenendone conto, non può rappresentare un ostacolo alle previsioni di variante. Il PRAC adottato, che non comporta salvaguardia nelle previsioni di PRG, ha previsto per il Comune di Loria nella fascia sud-ovest, e per il comune limitrofo (Castello di Godego) un ambito di vaste dimensioni denominato Insiemi estrattivi all interno dei quali possono essere individuate eventuali cave o siti estrattivi. In ogni caso, dato che alcuni ambiti oggetto di variante sono attualmente classificati come zone agricole di tutela ambientale, è il caso che vengano richiamate le normative specifiche di tutela. Conseguentemente la normativa delle zone E4, viene ripristinata e pertanto tutti gli stralci previsti all art. 17 vengono ripristinati. Si ritiene condivisibile la nuova disciplina delle zone C4.

ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 5/6 RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall art. 5 e allegato G del citato DPR 357/97, ha trasmesso con nota n. 9465 del 4.3.2008, apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE redatta dal dott. Flavio De Bin e dal dott. Marco Pianca, successivamente integrata con ulteriore relazione trasmessa con nota n. 9465 del 4.3.2008. Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e ZPS, afferenti alla Regione del Veneto Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell art.6 Direttiva 92/43/CEE, hanno esaminato la variante in oggetto e hanno rilevato che: Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale; Considerato che, dagli elaborati, si evince che: - Le previsioni della varoante non interessano habitat prioritari, rappresentati nel sito; Ritenuto comunque di consigliare che: 1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, degli ambiti di variante n. 18 e 22, contenga la relazione di incidenza ambientale; 2. Durante i lavori siano messe in atto tutte le missure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali; Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema ambientale delle ZPS Prai di Castello di Godego, generati dalla Variante al PRG in esame. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 3 voti favorevoli e 1 contrario dei 4 presenti aventi diritto al voto E DEL PARERE che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Loria (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da: Tav. 13.1.a PRG variante-intero territorio comunale Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000 Tav. 13.1.b PRG variante-intero territorio comunale Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000

ALLAGATOA1 alla Dgr n. 2704 del 15 settembre 2009 pag. 6/6 Fascicolo Relazione ed elaborati modificati Vanno vistati n. 3 elaborati. IL SEGRETARIO f.to O M I S S I S Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell art 27 copia conforme all originale Consta di n. 3 fogli Venezia, lì 11.02.2009 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to Vincenzo Fabris