ANGOLO QUESITI MAGGIO 2008 a cura Antonio Gigliotti QUESITO N. 1: Attività di sponsorizzazione per un ente non commerciale Un associazione sportiva formata da una squadra di calcio milita in una categoria amatoriale. Per finanziare la propria attività l associazione concede abitualmente dei spazi pubblicitari che vengono esposti durante le partite, la concessione può durare un mese, tre mesi, sei mesi oppure tutto l anno a seconda del corrispettivo erogato dallo soggetto finanziatore. L importo riscosso è soggetto ad Iva? Quale aliquota Iva deve essere applicata? L art. 4 comma 4 del d.p.r. 633/72 dispone che per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell esercizio di attività commerciali o agricole. Per capire se l importo riscosso per la concessione di uno spazio pubblicitario è sottoposto ad Iva bisogna sapere se tale attività possa essere ritenuta un attività commerciale oppure no. Al riguardo l Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005 ha espressamente definito l attività di sponsorizzazione come attività commerciale, sostenendo che la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell art. 4 comma 5 lett. i), del d.p.r. n. 633/72 in ogni caso commerciale. Dal quesito si nota che le sponsorizzazioni sono fatte da diversi soggetti e sono ripetute durante l anno. 1
Possiamo quindi sostenere che gli importi riscossi in tale attività saranno soggetti ad Iva. La risoluzione ha inoltre precisato che l aliquota da applicare è quella ordinaria pari al 20 per cento. QUESITO N. 2: Certificazione dei corrispettivi Una sala da ballo apre al pubblico ore 22.30 e chiude alle ore 05.00, durante la serata viene ospitata un orchestra che suona dal vivo, l esibizione di tale orchestra dura circa due ore e mezza. La politica d ingresso adottata corrisponde a ingresso gratis e consumazione facoltativa. Si chiede con che modalità deve essere certificato il corrispettivo incassato. L attività svolta corrisponde ad attività di intrattenimento in quanto l esibizione dal vivo è di durata inferiore al cinquanta per cento dell orario complessivo di apertura al pubblico del locale. Nella circolare n. 34/E del 27 giugno 2003 è stato precisato che devono essere certificati, attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 200 e ai provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004, oltre ai corrispettivi pagati per l ingresso e per la partecipazione all intrattenimento anche i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte. Quindi le consumazioni obbligatorie dovranno essere certificate tramite i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate. Se, invece, si tratta di una consumazione facoltativa i corrispettivi incassati devono essere certificati ai sensi del d.p.r. 21 dicembre 1996 n. 696. 2
Nel caso esposto nel quesito l ingresso è libero e la consumazione è facoltativa pertanto i corrispettivi incassati derivano solamente dalle somministrazioni di bevande effettuate nella sala da ballo, pertanto possiamo sostenere che l incasso del corrispettivo deve essere certificato mediante il rilascio di ricevuta fiscale di cui all articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249; ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. QUESITO N. 3: Banca dati professionista Un avvocato ha acquistato nel 2007 una banca dati costituita da alcuni cdrom in cui sono memorizzati numerosi file con schemi e modelli di diversi documenti (per esempio istanze, ricorsi, contratti, atti societari, ect ). Il costo di tale banca dati pari ad Euro 950,00 deve essere ammortizzato? Il quesito posto trova la risposta nella R.m. n. 72/E del 25 Maggio 2006 nella quale l Agenzia delle Entrate ha indicato che la banca dati contenuta su cdrom, date le sue caratteristiche, è da considerare quale bene materiale strumentale all attività di lavoro autonomo, avente un utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo è: ammortizzabile secondo i criteri indicati dal citato decreto ministeriale 31/12/1988; ovvero deducibile integralmente nell anno in cui il costo è stato sostenuto se di importo inferiore ad Euro 516,46. Si ricorda che, ai sensi dell articolo 54 del Tuir, il reddito di lavoro autonomo risulta dall applicazione del principio di cassa, secondo il quale, nella determinazione dei redditi degli artisti e professionisti, vanno computati i compensi effettivamente percepiti e le spese effettivamente sostenute, cioè materialmente incassate e pagate. In particolare, come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella R.m. n. 72/2006, le spese sostenute nell esercizio dell attività professionale sono deducibili dal reddito professionale se: 3
effettivamente sostenute; inerenti all attività professionale svolta; e debitamente documentate. Tale principio, avente carattere generale, viene tuttavia mitigato da alcune eccezioni, che riguardano sostanzialmente gli ammortamenti, i canoni di leasing, le indennità maturate a titolo di tfr sul lavoro dipendente. Per tali tipologie di costi,infatti, trova applicazione il principio della competenza. Nel caso della fattispecie oggetto del quesito, dal momento che il costo della banca dati è superiore ad euro 516,46, il professionista deve procedere ad ammortizzare tale valore. In particolare, sempre nella R.m. n. 72/2006, l Agenzia delle Entrate indica che [ ] in assenza di una esplicita previsione nel D.M 31 dicembre 1988, sia corretto applicare il coefficiente del 15% relativa al gruppo XXII Attività non precedentemente specificate - Altre Attività Attrezzature varie QUESITO N. 4: Regime Iva per il negozio di tabacchi Il sottoscritto è titolare di un negozio di tabacchi, oltre ai corrispettivi derivanti dalla vendita della merce in negozio e agli aggi spettanti per la vendita dei generi di monopolio ho conseguito dei ricavi derivanti dalla riscossione delle tasse automobilistiche e del canone tv. Vorrei sapere la disciplina Iva del ricavo conseguito a seguito dalla riscossione delle tasse automobilistiche e del canone tv e la detraibilità degli eventuali costi sostenuti. L art. 10 comma 1 punto 5 del d.p.r. 633/72 stabilisce che sono esenti le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito. Le operazioni di riscossione delle tasse automobilistiche effettuate dai tabaccai, a fronte di corrispettivi erogati dai contribuenti sono esenti dall applicazione dell imposta ai sensi dell art. 10, n. 5, del d.p.r 1972, n. 633/72, trattandosi di operazioni consistenti nella riscossione di tributi. 4
Anche la riscossione del canone tv rientra nella fattispecie delle operazioni di riscossione di tributi previsti dal n. 5 dell art. 10 del d.p.r. 633 /72 quindi si può ritenere un operazione esente Iva. In presenza di operazioni esenti è necessario procedere con il calcolo del pro-rata di detraibilità. Si ricorda che nella determinazione del pro-rata di detraibilità non si tiene conto delle operazioni esenti se non formano oggetto dell attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili. Bisogna quindi distinguere i seguenti casi: l esercizio di attività soggette ad esenzione Iva costituisce l oggetto dell attività; l esercizio di attività soggette ad esenzione è occasionale o accessoria di altra principale. Nel primo caso andrà calcolato il pro rata di detraibilità Iva, mentre nel secondo caso non si rettificherà la detrazione Iva. QUESITO N. 5: Sostituzione dello scontrino Il sottoscritto è titolare di un negozio di elettrodomestici, al fine di garantire la massima affidabilità del mio servizio nel caso il cliente trovi qualche difetto ai miei prodotti procedo con la sostituzione, il cambio avviene con lo stesso prodotto che però non abbia problemi oppure con un altro prodotto dello stesso prezzo e quindi non emetto nessun nuovo scontrino, se però la sostituzione avviene con un nuovo prodotto di un prezzo più elevato emetto uno scontrino solo sulla differenza di prezzo. Ai fini Iva il mio comportamento è corretto o commetto qualche irregolarità? Ai fini Iva la variazione dell imponibile è disciplinata dall art. 26 del d.p.r. 633/72 il quale dispone che se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile.. il cedente o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell art. 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art. 25. 5
Tale norma regola la variazione dell imponibile solo in caso di emissione della fattura, per quanto riguarda invece le vendite al dettaglio effettuate senza emissione di fattura, la disciplina dell Iva non prevede alcun articolo di legge ignorando tale fenomeno. L unico intervento normativo è stato fatto dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 1992 il quale ha previsto che lo scontrino deve evidenziare distintamente eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati. L Agenzia delle Entrate nella risoluzione ministeriale del 5/10/01 n. 154/E ha però chiarito che nel caso in cui un dettagliante effettui un operazione pari a quella esposta nel quesito il suo comportamento si può ritenere regolare a condizione che l aliquota del prodotto sostituito sia corrispondente a quella del prodotto dato in sostituzione, infatti la circolare recita che l interpellante, nel momento in cui riceve la merce restituita dal compratore in base alle condizioni contrattuali, deve sottrarre la somma da rimborsare dal pari o maggiore corrispettivo dovuto per gli altri beni scelti dal cliente. Tuttavia, occorre sottolineare che, poiché il corrispettivo afferente il bene reso e comprensivo della relativa quota di Iva incorporata, sarà necessario assicurare che il sistema proposto non incida sull ammontare dell imposta che il cedente dovrà versare all erario sulla base delle registrazioni... Nel caso in cui l annotazione dei corrispettivi viene eseguita distintamente per aliquote è consentito adottare la procedura proposta dall istante, a condizione che l aliquota relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione. Alla domanda posta nel quesito possiamo pertanto rispondere affermativamente ritenendo, in caso di corrispondenza tra le aliquote dei due prodotti, corretto il comportamento tenuto. Si fa presente peraltro che l importo dello scontrino fiscale non può essere mai negativo, è evidente che con tale sistema non è possibile procedere a resi di merce senza sostituzione o alla loro sostituzione con beni di corrispettivo inferiore. Antonio Gigliotti 21 Maggio 2008 6