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fi1i Regione IE.III Lombardia Deliberazione n. Seduta del 3 O O T T 2013 Concessione congedo per gravi motivi alla dipendente G.N. Coadiutore Amministrativo Es erto a tem o indeterminato. coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale: Roberto Calia Il Commissario Straordinario Matteo Stocco PUBBLlCA"I""A ALL'ALBO ON-IJNE IL 31 OTT.2013 Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/20 del 03.04.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Premesso che con nota del 20.09.2013, protocollo n. 80373/13, integrata con nota del 24.09.2013 protocollo n. 81364/13 la dipendente G.N. - matricola n. 4097, Coadiutore Amministrativo Esperto a tempo indeterminato in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Desio, ha chiesto la concessione di un congedo per gravi motivi familiari dal 4 al 29 novembre 2013; Letto l'art. 4 - comma 2 - della Legge 08.03.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che dispone: "1 dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni."; Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali, con Decreto Ministeriale n 278 del 21.07.2000, ha emanato il regolamento di attuazione dell' art. 4 comma 2 della legge 53/2000; Letto, altresì, quanto disposto agli art. 1 e 2 del regolamento di attuazione suindicato; Accertato che il punto 5 dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 del 26.03.2001 prevede: che il congedo spetta al fratello/sorella convivente con il soggetto portatore di handicap grave, che il soggetto da assistere non presta alcuna attività lavorativa e non è coniugato e che entrambi i genitori sono deceduti così come stabilisce la circolare INPS del 16 marzo 2009, n. 41 al punto c); che sussiste il diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; Atteso che il congedo in parola non supera il limite previsto dall'art. 42 del D.L.vo 151/2001 in quanto con delibera n. 350 del 15.10 2013 alla dipendente G.N. - matricola n. 4097 - è stato

...,. Regione K.ìiI Lombardia concesso un congedo per gravi motivi nelle giornate 16-17-21-23-24-28-30 e 31 ottobre 2013, e a tale data ne ha fruito per n. 69 giornate; Richiamato il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 in merito al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi che all'art. 4 - comma 5 quater - stabilisce: per un periodo continuativo non superiore a sei mesi il lavoratore che presta l'assistenza ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa; il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della l Y\ mensilità e del trattamento di fine rapporto; Richiamato, altresì: la Circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, in merito alla retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap; la Circolare della FUNZIONE PUBBLICA n. 1 del 03/02/2012 avente per oggetto: "modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Omissis" che illustra le novità apportate e, fra l'altro, le seguenti: disciplina del congedo, cumulo di permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave e necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore; la Circolare INPS n. 32 del 06/03/2012, che prevede: l. la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); 2. in merito alle espressioni "mancanti" e "patologie invalidanti" si specifica: per quanto concerne la "mancanza", essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; Atteso che G.N. - matricola n. 4097 - non fruirà del permesso retribuito di cui all'art. 33 della legge 05.02.1992, n. 104 per tutto il periodo di congedo per gravi motivi fruito per un periodo continuativo; Accertato che G.N. - matricola n. 4097 - è l'unico familiare della persona portatrice di handicap in situazione di gravità e che non ci sono altri familiari che possono prestare assistenza come si evince dall'autocertificazione prodotta dalla dipendente in parola in data 20.09.20l3, agli atti del Servizio Personale; 2

~ Regione KM Lombardia Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento per le Cure Primarie Silvia Lopiccoli, dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di Desio Fabio Muscionico e dal Responsabile V.O. Cure Primarie Elena Puttini, agli atti del Servizio Personale; Ritenuto di concedere un congedo per gravi motivi, a O.N. - matricola n. 4097 dal 01 al 29 novembre 2013; Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa ASL; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: l) di concedere il congedo per gravi motivi, alla dipendente O.N. - matricola n. 4097 - Coadiutore Amministrativo Esperto a tempo indeterminato, dal O l novembre al 29 novembre 2013 compreso; 2) di precisare che - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.lvo n 151 del 26.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti, la dipendente G.N. - matricola n. 4097 - ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; 3) di concedere permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 - comma 5 quater - del D.Lgs. 18 luglio 20 Il, n. 119; 4) di precisare che il congedo per gravi motivi non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 131\ mensilità, del trattamento di fine rapporto come normato dal D.Lgs. 119/2011 e dalla Circolare INPDAP del 28.12.2011, n. 22 nonché dalla Circolare INPS del 06.03.2012, n. 32; 5) di precisare altresì che, il congedo per gravi motivi non supera il limite di due anni nell'arco della vita lavorativa, previsto dall'art. 42 del D.L.vo 151/2001, in quanto la dipendente G.N. - matricola n. 4097 -avrà fruito alla data del 29.11.2013 di n. 98 giorni di congedo per gravi motivi; 6) di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli atti conseguenti al presente atto; 3

'...,...... 1: ;'~; J ' fr.i Regione EIIi Lombardia 7) di dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri a carico di questa ASL; 8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. ===================================================================== ===============================1===================================== IL COMMISSA~O STRAORDINARIO (M11 ~~o.~co) Esprimono parere favorevole: ~ Il Direttore Amministrativo: Filomena L.oole~, Il Direttore Sanitario: Patrizia Zari. i ~I Il Direttore Sociale: Roberto Cali. 4

5 1"\ \J.! () j f"'ji 07 Regione... Lombard~ ASL Monza eai9 Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 3 O O T T 2 O '13 Oggetto: Concessione congedo per gravi motivi alla dipendente G.N. Coadiutore Amministrativo Esperto a tempo indeterminato. Il Responsabile del Procedimento Il Direttore del Servizio Personale (Elena~ ~ Visto di congruità tecnica di competenza Il Direttore Dipartimento.. trativo (Maria Elena~ftmS'eft~ Parere \)Q;; in ordine alla regolarità contabile Servizio Contabilità e FtJ llla:'~t--_ Galbus rn ~_~_