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ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Transcript:

«E insufficiente la prova del solo dato quantitativo dello stupefacente ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato» (Tribunale di Macerata, sez. GIP/GUP, 3 giugno 2015) Stupefacenti dato quantitativo delle sostanze responsabilità penale La quantità di sostanza stupefacente, pur essendo eccessiva rispetto all immediato consumo personale (trattasi appunto di una scorta da consumare nel tempo, secondo la giustificazione addotta dall imputato) tuttavia non è di per se stessa penalmente rilevante. Rimanendo quindi unicamente da valutare, sotto il profilo indiziario, il dato quantitativo, si deve rilevare che (trattandosi di sostanza stupefacente di natura leggera) è logicamente credibile che la sostanza stessa sia stata detenuta effettivamente come scorta per il consumo personale dell imputato, tentato all acquisto per il prezzo conveniente della stessa (sulla questione della rilevanza penale della scorta di sostanza stupefacente v. Cass. Sez. Un., n. 4 97). Dunque, il dato quantitativo dello stupefacente ha solo un valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri eventuali indizi offerti dal processo, riconoscendosi l insufficienza del solo dato quantitativo ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato. *** TRIBUNALE DI MACERATA Sezione GIP/GUP, 3 giugno 2015 MOTIVI DELLA DECISIONE omissis 1) I fatti in sintesi. 1.1 Nel corso dell'ordinaria attività istituzionale condotta nel settore della prevenzione e repressione dei traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, militari della GdF apprendevano che era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, nella giornata del veniva predisposto un servizio ad hoc volto alla individuazione del citat e all'individuazione del luogo di preparazione e confezionamento delle sostanze stupefacenti. In particolare alle ore 11,00 del, veniva intrapreso un servizio di appostamento in, ove il predetto svolgeva l'attività lavorativa. In effetti, gli operanti, ivi giunti, notavano l'autovettura intestata ed in uso al, parcheggiata proprio nel piazzale antistante il citato esercizio commerciale.

Alle ore 14.10 circa, il usciva dal citato supermercato e si dirigeva verso l'autovettura di cui sopra. Ciò posto, gli operanti, dopo essersi presentati al con le modalità di rito, mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento, lo invitavano ad esibire sia i documenti personali sia quelli del veicolo. Nell'acconsentire a tale invito il mostrava evidenti segni di nervosismo ed agitazione, nonché un forte tremolio delle mani, tali da indurre gli operanti a ritenere che lo stesso potesse detenere e/o trasportare sostanze stupefacenti. Ciò posto essi, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 309/90, eseguivano una perquisizione dell'automezzo. La perquisizione eseguita sull'autovettura dava esito negativo. Nonostante ciò il permaneva nel suo stato di agitazione; pertanto i militari, avendo avuto fondato motivo di ritenere che egli potesse detenere e/o occultare della sostanza stupefacente presso il proprio domicilio decidevano di estendere le operazioni di perquisizione alla sua abitazione, sita in. Il, ancor prima di giungere al civico citato, riferiva di essere in possesso di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente che custodiva all'interno di un vano, adibito a cantina, posto al piano terra dell'immobile; circostanza che gli operanti verificavano non appena giunti sul posto unitamente al, il quale accedeva al predetto locale inserendo nella serratura della relativa porta un chiavistello, di cui aveva la disponibilità. Dal ripiano di uno scaffale il prelevava 4 vasi di vetro contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo pari a Kg. 0,712. Le operazioni di perquisizione venivano comunque eseguite anche mediante l'ausilio dell'unità cinofila, che davano esito positivo. Infatti, su di un piano di lavoro posto all'interno della citata cantina veniva rinvenuta n. 1 scatola di legno contenente ulteriore sostanza stupefacente così suddivisa: gr. 16 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta all'interno di un pacchetto di sigarette; gr. 1,8 circa di cocaina contenuta all'interno di un pacchetto di sigarette; gr. 2 circa di marijuana confezionata in n. 2 dosi da gr. 1 l'uno. Venivano inoltre rinvenuti materiale vario utilizzato per il confezionamento (buste cellofanate/cartine); n. 2 coltelli con lama sporca di hashish; n. 1 bilancino di precisione. 2

Le operazioni di perquisizione eseguite presso l'appartamento del davano esito negativo. Al momento dell'intervento all'interno dell'appartamento risultava presente il sig.. Per quanto sopra i militari, unitamente al, facevano rientro presso gli uffici del Reparto per la redazione degli atti di polizia giudiziaria pertinenti. Giunti in sede venivano esperite speditive analisi "DROPTEST", le quali confermavano che trattasi, rispettivamente, di Marijuana, Hashish e cocaina, come del resto indicato dall'arrestato, che si è assunto la totale responsabilità della sostanza stupefacente rinvenuta. Il veniva sottoposto anche a perquisizione personale, che dava esito negativo; indi veniva dichiarato in stato arresto. 1.2 Sulla base dei dati forniti dalle indagini chimiche si accertava che il materiale sequestrato corrisponde a: campione n. 1: gr. 691,1 di sostanza vegetale di colore verde, essiccata composta da steli, foglie infiorescenze, appartenenti alla pianta della Cannabis Indica, comunemente denominata "marijuana, con una percentuale media di principio attivo (THC) del 12,2 %, equivalente a 84314,2 mg di THC puro; campione n. 2: gr. 16,4898 di sostanza vegetale resinosa di colore marrone, corrispondente alla preparazione della Cannabis normalmente definita "resina di cannabis" o "hashish'', con una percentuale media di principio attivo (THC) del 21,4 %, equivalente a 3528,8 mg di THC puro; campione n. 3: gr. 1,6793 di sostanza polverulenta di colore bianco, costituita da un miscuglio a base di Cocaina Cloridrato, con una percentuale media di principio attivo del 60 %, equivalente a 1007,5 mg di cocaina pura. 1.3 In sede di udienza di convalida dell arresto, l imputato dichiarava che tutto lo stupefacente rinvenuto era di sua proprietà ed era destinato al suo uso personale; che lo aveva acquistato da un ragazzo conosciuto di vista, il quale gli aveva offerto la marijuana che poi gli era stata sequestrata al prezzo di 1000,00; quindi aveva deciso di acquistarla in considerazione del prezzo conveniente; dichiarava che quella scorta gli sarebbe bastata fino alla successiva estate. 2) La questione di responsabilità. 2.1 Venendo ora all esame della questione di responsabilità penale dell imputato, ci si avvede ben presto che l indizio fondamentale in grado di astrattamente dimostrare la destinazione della sostanza alla cessione consiste unicamente nel quantitativo, piuttosto alto, della sostanza stupefacente complessivamente detenuta. Gli altri elementi offerti dall indagine sono poco o nulla significativi. 3

Infatti, la qualità diversa delle sostanze (si noti peraltro che la cocaina non è stata inserita nel capo di imputazione) può semplicemente significare che il detentore predilige non una sola sostanza stupefacente, preferendo consumarne di diversa natura. Quanto ai tradizionali oggetti che dovrebbero dimostrare la destinazione a terzi della sostanza, le buste di cellophane (se non manipolate in modo significativo) sono comunemente presenti nelle abitazioni; le cartine evocano l uso della sostanza e non lo spaccio; i due coltelli con lama sporca di hashish evocano anch essi la manipolazione per l uso personale; il bilancino di precisione, oltre ad essere anch esso un oggetto comune nelle case, evoca anch esso (anche) l uso personale dello stupefacente, ben potendo il consumatore verificare il peso effettivo dello stupefacente acquistato. 2.2 Venendo quindi ad esaminare il dato quantitativo, occorre ricordare che sulla questione della rilevanza penale della scorta di sostanza stupefacente (che l imputato ha rivendicato) sono risolutivamente intervenute le Sezioni unite della Cassazione (v. Sez. Un., n. 4 97), dalle quali si trae il seguente insegnamento. Per effetto dell esito referendario è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l ambito penale e quello amministrativo. La stessa Convenzione di Vienna del 2 dicembre 1988, ratificata con la l. 5 novembre 1990, n. 328, inmateria di droga per uso personale, più volte richiamata dalla giurisprudenza, mentre contiene un netto giudizio di disvalore, in termini penalmente rilevanti, relativamente alla detenzione in generale di sostanze stupefacenti (art. 3, co. 1, lett. a, b, c), ha lasciato agli Stati di porre adeguate misure deterrenti, anche di natura non penale, per la detenzione per uso personale (art. 3, co. 2), senza alcun riferimento a limiti quantitativi. Pertanto, non è dato attrarre nell'area del penalmente sanzionato la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale sulla base del dato quantitativo. E, quando la Corte costituzionale (sent. n. 360 95) ha affermato che la detenzione costituente illecito amministrativo deve concernere un quantitativo di sostanza stupefacente certo e determinato, non ha inteso richiamare un discrimen quantitativo, ma, come risulta dal testo stesso della sentenza, ha voluto che il dato quantitativo, unitamente alle altre circostanze soggettive ed oggettive del fatto, concorresse alla valutazione prognostica della destinazione della sostanza, tutte le volte che esso non apparisse correlabile al consumo in termini di «immediatezza». 4

In conclusione, il criterio quantitativo non può assurgere a discrimen dell'ipotesi depenalizzata, ma può essere assunto quale indice sintomatico di una detenzione e quindi di un uso, in tutto o in parte, non personale. Nello stesso senso si è ritenuto che a seguito dell'esito positivo del "referendum" abrogativo del 18 aprile 1993 e della conseguente approvazione del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 171 la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non costituisce più reato. In particolare l'esito referendario ha avuto come conseguenza il venir meno del previgente istituto della dose media giornaliera e l'irrilevanza giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza stupefacente. L'aspetto quantitativo può assumere esclusivamente un rilievo sintomatico della destinazione ad uso di terzi della sostanza detenuta. Arbitrario sarebbe, pertanto, escludere dal concetto di uso personale la costituzione di una "scorta" o "riserva", ciò ricreando una sorta di "dose media" e vanificando di fatto l'abrogazione conseguente all'esito del referendum (v. Cass., n. 14515 99). 2.3 Dunque, il dato quantitativo dello stupefacente ha solo un valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri eventuali indizi offerti dal processo. Ma non si deve perdere di vista il principio per cui nel momento valutativo finale della prova indiziaria, il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un'affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza dell'attribuibilità del fatto alla condotta dell'imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario (v. Cass., n. 8092 87, n. 13157 90). Anche al procedimento penale è applicabile il principio generale sancito dall'art 2729 c.c., secondo il quale, quando le presunzioni non sono stabilite dalla legge, ma sono lasciate alla prudenza del giudice, questi non può basare il proprio convincimento che su presunzioni gravi, precise e concordanti: il che vuol dire che il fatto ignoto (presunto), desunto dal giudice attraverso un procedimento logico induttivo dai fatti noti acquisiti al processo, aventi carattere indiziario o presuntivo, deve essere la conseguenza non meramente possibile o probabile, ma inevitabilmente necessaria e certa dei fatti noti (v. Cass., n. 3431 72). 5

2.4 In conclusione, si deve riconoscere l insufficienza del solo dato quantitativo ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato. In sintesi, infatti, si è visto come gli altri elementi fattuali accertati nel processo abbiano scarso o nullo significato indiziario; e che la quantità di sostanza stupefacente, pur essendo eccessiva rispetto all immediato consumo personale (trattasi appunto di una scorta da consumare nel tempo, secondo la giustificazione addotta dall imputato) tuttavia non è di per se stessa penalmente rilevante. Rimanendo quindi unicamente da valutare, sotto il profilo indiziario, il dato quantitativo, si deve rilevare che (trattandosi di sostanza stupefacente di natura leggera) è logicamente credibile che la sostanza stessa sia stata detenuta effettivamente come scorta per il consumo personale dell imputato, tentato all acquisto per il prezzo conveniente della stessa. Del resto pare che l imputato esercitasse regolarmente un attività lavorativa, la quale evidentemente gli consentiva di concludere l affare, sia pure illecito, consistito nell acquisto della sostanza stupefacente a lui rinvenuta. Si noti anche che è stata depositata in Cancelleria breve memoria del Difensore, con allegati documenti, con la quale si adduce lo stato ansioso depressivo dell imputato e la correlata assunzione a fini terapeutici delle sostanze stupefacenti ritrovate (nel giudizio abbreviato è consentita l'acquisizione di prova documentale: v. Cass., n. 4014 92 93); e da uno dei documenti allegati risulta che effettivamente l imputato, almeno alla data del 1 aprile 2014, soffriva di crisi ansioso depressive ed assumeva ciclicamente terapia farmacologica. Trattasi di uno stato che rende ulteriormente credibile la destinazione della sostanza all uso personale. Si deve quindi provvedere come in dispositivo, considerato peraltro che anche la detenzione per uso personale ha natura illecita, sia pure solo amministrativa 6