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Decreto dell'assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale 18 luglio 2000, n. 24/6 Integrazioni e modificazioni alla Delibera della Giunta Regionale n. 15/43 del 30/03/2000 sull'identificazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema di autocontrollo Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 ALLEGATO A) Premessa B) Industrie alimentari per le quali è possibile adottare procedure semplificate del sistema l'haccp C) Contenuto dei piani di autocontrollo D) Documentazione minima richiesta Articolo 1 Ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 15/43 del 30 marzo 2000 sulla "Identificazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema di autocontrollo", le disposizioni in essa contenute sono integrate e modificate come segue: - al punto 1, lettera a), dopo la parola "deposito" sono aggiunte le seguenti "di alimenti vegetali"; - al punto 1, lettera b), le parole "deperibili e non deperibili" sono sostituite da "non altamente deperibili" e dopo le parole "di alimenti" sono aggiunte le seguenti "e sempre che, in base ad una valutazione del rischio igienico-sanitario, non siano previste particolari temperature di conservazione"; - al punto 1, lettera c), dopo le parole "con esclusione della grande distribuzione sono aggiunte le seguenti "della ristorazione assistenziale, della ristorazione collettiva gestita direttamente in grandi strutture, dei centri di cottura per la ristorazione collettiva e degli esercizi della ristorazione pubblica se riferiti a strutture, nelle quali la preparazione del pasti non avviene in estemporanea" Articolo 2 L'allegato 1 della D.G.R. n. 15/43 è esso stesso conseguentemente modificato, con integrazioni, secondo il nuovo testo aggiornato "ALLEGATO 1 (Linee Guida tecniche per l'applicazione dell'autocontrollo con procedura semplificata del sistema HACCP)" facente parte integrante del presente Decreto; Articolo 3 Le disposizioni e le linee guida contenute nella D.G.R. n. 15/43 del 30 marzo 2000 sulla "Identificazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema di autocontrollo" sono pertanto riformulate secondo il testo aggiornato allegato al presente Decreto per farne parte integrante. Articolo 4 Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ALLEGATO - Identificazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema di autocontrollo (art. 10 legge 21/2/.99, n. 526). 1. Per l'adozione di procedure semplificate del Sistema "Hazard analysis and critical control points" (HACCP), secondo le linee guida tecniche riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, sono individuate le seguenti tipologie di industrie alimentari: a) Aziende agricole ove viene unicamente svolta attività di deposito di alimenti vegetali per la vendita all'ingrosso e/o vendita al consumatore finale; b) Depositi di prodotti alimentari, non altamente deperibili, ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti e sempreché, in base ad una valutazione del rischio igienico-sanitario, non siano previste particolari temperature di conservazione;

c) Esercizi per la vendita al dettaglio e/o somministrazione al consumatore finale, compreso Agriturismo, con esclusione della grande distribuzione, della ristorazione assistenziale, della ristorazione collettiva gestita direttamente in grandi strutture, dei centri di cottura per la ristorazione collettiva e degli esercizi di ristorazione pubblica se riferiti a strutture nelle quali la preparazione dei pasti non avvenga in estemporanea. 2. L'adozione di procedure semplificate secondo le linee guida tecniche riportate nell'allegato 1, sulla base del controllo e delle valutazioni specifiche dei competenti Servizi della Aziende Unità Sanitarie Locali, può essere estesa al trasporto e ad industrie alimentari di limitate dimensioni e di tipologia diversa da quelle indicate al precedente punto 1. 3. Le procedure sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 26/5/97 n. 155, art. 8 comma 2, così come sostituito dall'art. 10 comma 4 della Legge 29/12/99 n. 526, sono applicabili anche in assenza del piano di autocontrollo o del documento previsto dalla Legge 29/12/99 n. 5S6 all'art. 10 comma l. 4. In ogni Provincia devono essere attivati momenti di confronto periodico tra i competenti Servizi delle Aziende Unita Sanitarie Locali e le associazioni di settore, finalizzati alla verifica dell'applicazione delle norme in materia di autocontrollo, nonché a promuovere e sviluppare la formazione e l'informazione degli addetti al settore alimentare. 5. Sulla base di quanto potrà risultare in sede applicativa, potranno essere integrate e modificate le disposizioni e le linee guida tecniche previste con la presente deliberazione mediante atti assunti direttamente dall'assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale. LINEE GUIDA TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'AUTOCONTROLLO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DEL SISTEMA HACCP A) Premessa Il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", dispone che il responsabile dell'industria (ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro), deve garantire che la preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. Le strutture soggette alle regole definite dal D.L.vo n. 155/47 sono estremamente differenti, con problematiche e livelli di rischio igienico-sanitario scarsamente riconducibili a modelli predefiniti. Infatti lo stesso D.L.vo n. 155/97 non fissa dei parametri quantitativi a cui le "industrie" devono assoggettarsi ma, di fatto, definisce il percorso che il responsabile deve affrontare al fine di garantirsi e garantire l'igienicità del prodotto. Quanto sopra presuppone che l'autocontrollo, inteso come insieme di procedure, non sia una ricetta per tutte le evenienze ma debba derivare da un'analisi effettuata "in loco" e quindi costruito "su misura". Nella Circolare del Ministro della Sanità 7 agosto 1998, n. 11, si prevede: "A tal fine (autocontrollo) il responsabile deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti operando un'attenta analisi dei proprio sistema produttivo e individuando le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici" e aggiunge "Oltre a ciò il sistema deve essere semplice, limitato all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda". B) Industrie alimentari per le quali è possibile adottare procedure semplificate del sistema l'haccp In applicazione della Legge n. 526 del 21/12/99 (comunitaria 1999) ed in conformità alle disposizioni specificate nel presente atto, per l'adozione di procedure semplificate del sistema HACCP, sono individuate le seguenti tipologie di industrie alimentari: a) Aziende agricole ove viene unicamente svolta attività di deposito di alimenti vegetali (quali cereali, ortaggi e specialità orticole, frutta, ecc...) per la vendita all'ingrosso e/o vendita al consumatore finale; b) Depositi di prodotti alimentari, non altamente deperibili, ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti (per esempio alimenti preconfezionati in genere, o anche orto-miticoli freschi interi non confezionati, ecc...) e sempreché, in base ad una valutazione del rischio igienico-sanitario, non siano previste particolari temperature di conservazione; c) Esercizi per la vendita al dettaglio e/o somministrazione ai consumatore finale, compreso Agriturismo, con esclusione della grande distribuzione (ovvero delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq), della ristorazione assistenziale (per esempio i servizi ospedalieri), della ristorazione collettiva gestiti direttamente in grandi strutture (per esempio le mense aziendali), dei centri di cottura per ristorazione collettiva e, per un evidente principio di similarità degli esercizi di ristorazione pubblica se riferiti a strutture

nelle quali la preparazione non avviene in estemporanea (per esempio le grandi strutture turistico-recettive dove vengono serviti mediamente oltre 1000 pasti giornalieri). Alla tipologia c) è ascrivibile una molteplicità di piccole imprese e di esercizi pubblici e commerciali che, sulla base di una presuntiva valutazione del rischio igienico-sanitario in funzione del tipo di processo produttivo che viene effettuato, possono essere raggruppati nelle seguenti sub-tipologie: c-i) piccole industrie alimentari ed esercizi pubblici e commerciali nei quali viene effettuata una minima manipolazione degli alimenti (per esempio il solo posizionamento) e/o nei quali non viene effettuata una trasformazione degli alimenti a mezzo della cottura (per esempio: dettaglio alimentare con banco salumi e formaggi, dettaglio orto-frutta, erboristeria, farmacia, ecc..). Sono altresì comprese in questa sub-tipologia, per un evidente principio di similarità anche le mescite e vendite di bevande, nonché i bar e gli snack veloci che, pur sottoponendo gli alimenti a trattamento termico, non realizzano una vera e propria cottura (per esempio: preparazioni di toast, panini, ecc ) e/o effettuano un semplice rinvenimento di prodotti lievitati, surgelati o congelati freschi o precotti, per la consumazione immediata degli stessi; c-ii) piccole industrie alimentari ed esercizi pubblici e commerciali nei quali interviene una significativa manipolazione degli alimenti e/o una significativa trasformazione degli stessi a mezzo della temperatura, al fine della vendita o somministrazione diretta al consumatore finale e/o nei quali è indispensabile adottare la "linea fredda" (tipicamente le attività di pescheria e di macelleria, con eventuale laboratorio annesso di produzione di preparazioni a base di carni) o la "linea calda" (tipicamente i panifici e le pasticcerie). Sono quindi comprese in questa sub-tipologia le attività di ristorazione e di gastronomia (per esempio: ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, dettaglio alimentare con produzione propria di gastronomia, aziende agrituristiche, fiere, mercati e feste popolari, ecc.). Sono altresì comprese in questo concetto attività similari ma esercitate in contesti particolari, come la ristorazione collettiva o assistenziale esclusivamente riferita alle attività di mensa gestite in forma diretta presso piccole strutture (tipicamente gli asili nido e le scuole o istituzioni scolastiche educative statali e non statali autorizzate e/o parificate e le strutture socioassistenziali con un massimo di cinque addetti all'attività di preparazione e somministrazione pasti). Sono infine comprese in questa sub-tipologia anche altre attività come quella di smielatura, lavorazione e confezionamento miele e quella di imballaggio uova, nonché tutte quelle attività di trasformazione di prodotti agricoli inseriti con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia, a qualunque titolo, disponibilità (rientrano in questa sub-tipologia, per esempio, i mini-caseifici ed i piccoli macelli avicoli in deroga, annessi ad aziende zootecniche). C) Contenuto dei piani di autocontrollo Le industrie alimentari che fanno riferimento alle tipologie e sub-tipologie sopra descritte organizzeranno il sistema di autocontrollo secondo le linee di indirizzo seguenti. L'applicazione dell'autocontrollo con procedure semplificate del sistema HACCP deve essere applicato secondo i seguenti criteri generali: L'individuazione, nelle fasi di attività, dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti. La definizione dei punti in cui i rischi individuati possono essere controllati (CCP). La definizione, per ciascuna fase di attività delle misure preventive di controllo applicate e gestite secondo corretta prassi igienica o buone pratiche di lavorazione (CMP). La definizione della natura e frequenza delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti di controllo critici. La definizione delle misure da applicare alle non conformità. Fermo restando il principio che i piani di autocontrollo devono essere semplici, limitati all'essenziale e compatibili con le dimensioni dell'azienda, le industrie alimentari soggette a procedure semplificate sono comunque tenute a redigere un documento scritto/piano di autocontrollo e a documentare, tramite registrazione, tutte le operazioni di controllo minime previste, per singola tipologia, al successivo paragrafo D) nel quale, in tutti i casi, è resa obbligatoria la registrazione delle non conformità e delle azioni correttive intraprese. Nel documento scritto/piano di autocontrollo devono inoltre essere previste e correttamente attuate, ma non certamente registrate, tutte le operazioni riconducibili a principi di corretta prassi igienica o di buone pratiche di lavorazione (G.M.P.), come ad esempio le modalità operative e le prassi relative all'igiene personale o alla sanificazione dei locali e delle attrezzature. Al fine di fornire indirizzi di massima in tema di predisposizione del documento scritto/piano di autocontrollo, le industrie alimentari soggette a procedure semplificate potranno richiamarsi alla seguente strutturazione semplificata:

PARTE INTRODUTTIVA I) dati identificativi dell'industria alimentare (denominazione, cede, tipologia, estremi autorizzativi, ecc.); II) riferimenti tecnici e normativi utilizzati per la stesura del piano; III) descrizione dell'industria alimentare sotto gli aspetti strutturali e organizzativi (comprensiva del numero e relative mansioni di eventuali collaboratori dipendenti, nonché dei programmi formazione dei personale e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature); IV) elenco, per gruppi merceologici, dei prodotti finiti ottenuti, commercializzati o somministrati dall'industria alimentare. PARTE SPECIFICA V) Descrizione delle fasi di attività (a seconda che trattasi di produzione e/o distribuzione e/o somministrazione) e modalità applicative GMP. A titolo meramente esemplificativo, si riporta di seguito un elenco delle fasi di attività che possono ritrovarsi in un piano di autocontrollo. Tali fasi potranno essere adattate, semplificate e/o integrate anche sulla base di valutazioni dei competenti Servizi delle Aziende USL 1) Fase di approvvigionamento/fornitura a. modalità di approvvigionamento/fornitura b. documentazione (raccolta dei documenti commerciali di scorta) c. eventuali garanzie richieste ai fornitori e, se presenti, descrizione delle modalità di verifica o di riscontro. 2) Fase di accettazione materie prime/prodotti a. riscontro della conformità del prodotto b. riscontro dell'integrità delle confezioni c. riscontro regolarità etichettatura d. verifica lotti di produzione e corrispondenza con documento commerciale e. verifica data scadenza/termine minimo di conservazione. 3) Fase di gestione operativa 3.1 stoccaggio/conservazione materie prime/prodotti deperibili a. gestione idonee modalità di conservazione b. gestione dei prodotti non idonei/non conformi c. verifica periodica integrità confezioni e anomalie contenuto (ove necessarie) d. garanzia rintracciabilità dei lotti (depositi e grossisti). 3.2 preparazione/manipolazione a. gestione igienica della preparazione degli alimenti b. gestione igienica delle fasi di trattamento termico (ove presenti) c. gestione igienica e conservazione dei prodotto finito 3.3 vendita/somministrazione a gestione delle attrezzature di esposizione/vendita b. gestione del termine di conservazione dei prodotti 4) Fase di_gestione dei locali e delle attrezzature a. programma di pulizia e disinfezione b. programma di derattizzazione e disinfestazione c. programma di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione 5) Formazione degli addetti VI) Analisi dei rischi condotta secondo il metodo HACCP. VI) Individuazione dei punti di controllo critici e definizione della natura e frequenze delle procedure di controllo, sorveglianza ed eventuale monitoraggio degli stessi. VIII) Criteri e metodi adottati per valutare e verificare, in stretta relazione alla complessità dell'attività svolta, l'efficacia del sistema di autocontrollo e l'efficienza delle apparecchiature e attrezzature. IX) Definizione delle misure da applicare alle non conformità. MODUILISTICA X) Schede tipo di registrazione dei dati relativi al monitoraggio (soggetto a semplificazione per alcune tipologie di attività) dei punti di controllo critico. D) Documentazione minima richiesta La documentazione minima sotto elencata, richiesta in forma semplificata relativamente all'applicazione del D.L.vo n. 155/97, integra la documentazione (che è opportuno sia sempre presente in azienda a disposizione degli organi di controllo) relativa agli adempimenti previsti da altre normative di settore (autorizzazione sanitaria, giudizi di idoneità d'uso di acque provenienti da approvvigionamenti idrici autonomi, autorizzazioni allo scarico, ecc...).

La documentazione che l'azienda deve tenere riguarderà: 1. Per tutte le attività elencate: il piano aziendale di autocontrollo; inoltre: 2. per le attività elencate al punto a): la semplice registrazione delle non conformità e delle misure correttive poste in essere; 3. per le attività elencate ai punto b): commerciali di scorta), la registrazione delle non conformità e delle misure correttive poste in essere; 4. per le attività elencate al punto c-i): commerciali di scorta), le registrazioni (alla ripresa di ogni turno settimanale di riposo o, come minimo, almeno settimanalmente) relative alle temperature dei dispositivi di conservazione degli alimenti (per esempio: celle frigo, banchi espositori caldi o freddi ecc...), la registrazione delle non conformità rilevate nel corso del monitoraggio (effettuato, seppure non registrato) dei punti di controllo critici e delle misure correttive poste in essere; 5. per le attività elencate al punto c-ii: commerciali di scorta nei quali venga apposto un timbro/visto di conformità), le registrazioni (alla ripresa di ogni turno settimanale di riposo o, come minimo, almeno settimanalmente) relative alle temperature dei dispositivi di conservazione degli alimenti (per esempio: celle frigo, banchi espositori caldi o freddi, ecc.) la registrazione delle non conformità rilevate nel corso del monitoraggio (effettuato, seppure non registrato) dei punti di controllo critici e delle misure correttive poste in essere, la registrazione delle verifiche previste sull'efficacia del sistema di autocontrollo (eventualmente anche tramite esami microbiologici) e sull'efficienza delle apparecchiature e attrezzature, in stretta relazione alla complessità dell'attività svolta, un'idonea documentazione sulle attività intraprese per la formazione del titolare dell'industria e degli addetti.