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Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n. 72013 del registro di Segreteria, proposto da FANCELLU Antonio rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Luigi Piccarozzi avverso l'inps (Gestione ex INPDAP). Assiste questo Giudicante il dott. Marco Oliveri Sangiacomo. Alla pubblica udienza del 19.9.2013 sono comparsi: il ricorrente e l avv. Piccarozzi; l avv. Andrea Botta, per l Amministrazione resistente. Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa. FATTO Il ricorrente (con gravame depositato il 28.6.2012), in servizio presso la Provincia di Roma dal 7.12.1963 al 30.9.208, si duole della mancata inclusione, nella base pensionabile, dei diritti e onorari di Avvocato riscossi in caso di sentenza favorevole con condanna della controparte. Riferisce il ricorso che:

in data 13.11.2008 l'interessato aveva richiesto al Comitato di Vigilanza INPDAP la modifica del provvedimento di conferimento della pensione con il computo in quota A degli onorari professionali percepiti in costanza di servizio; ad altri dipendenti della P.A., con analoga qualifica (avvocati del Comune di Roma), era stato computato sul trattamento pensionistico (quota A ) quanto attribuito a titolo di onorari professionali; tale principio era stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (con riferimento all'assoggettabilità degli onorari professionali a contribuzione pensionistica); alla data del 31.12.1992 il ricorrente aveva maturato 29 anni di servizio e, pertanto, trova nei suoi confronti applicazione l'art. 13 del D. Lgs. 503/1992; l'onorario professionale per un Avvocato ha sicuramente natura stipendiale ove si consideri che rappresenta, storicamente, il corrispettivo dovuto per l'attività prestata; l'onorario per un Avvocato pubblico è, pertanto, unitamente allo stipendio, un elemento della retribuzione fissa e continuativa. A sostegno del gravame parte ricorrente ha depositato memoria (18.7.2013). L Amministrazione INPS resistente si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell avv. Massimo Boccia Neri, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependo, in via subordinata, la prescrizione quinquennale sulle somme eventualmente dovute. In tale contesto, è riferita la non pensionabilità dell emolumento in questione (onorari di Avvocato percepiti durante l attività lavorativa). All odierna udienza l avv. Piccarozzi e il ricorrente medesimo si riportano ai propri atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte; l avv. Piccarozzi, in particolare, pone in rilievo: la disparità di trattamento con gli avvocati in servizio presso l Amministrazione comunale capitolina;

la caratteristica di fissità e continuatività degli emolumenti di cui si chiede il conteggio in quota A del trattamento pensionistico. Per converso, l avv. Botta, per l INPS, chiede il rigetto del ricorso, rilevando che gli accessori richiesti non sono computabili in quota A pensionistica. DIRITTO Parte ricorrente lamenta la mancata inclusione in quota A dei compensi per onorari e diritti di avvocato, percepiti in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze dell ente locale (Provincia di Roma). Rileva, all uopo, che secondo la normativa vigente la retribuzione contributiva computabile in quota A pensionistica è costituita, ai sensi dell art. 30, c. 2bis, del D.L. 55/1983, dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa. In tale contesto, soggiunge che i compensi percepiti dagli avvocati dipendenti di Enti Locali, a titolo di onorari e diritti, sono da comprendersi tra gli elementi fissi e continuativi, così come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (all uopo è riferita giurisprudenza del T.A.R. Lazio). La questione dedotta nell odierno giudizio è stata risolta in senso uniforme (negativo con riferimento alla pretesa attorea) dall attestata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Veneto, sent. 388/2011 ; Sez. Emilia-Romagna, sent. 440/2010). Oggetto dello scrutinio del Giudicante è la computabilità in quota A pensionistica degli emolumenti percepiti dal ricorrente a titolo di onorari (diritti), quali elementi fissi e continuativi della retribuzione. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la suddivisione della pensione in due quote (A e B) è regolata dal D. Lgs. 503/1992; in tale contesto, è ampliato il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che non è più limitato all'ultima retribuzione, ma comprende l'intera vita lavorativa.

L art. 13 del predetto decreto ha peraltro fatto salva l applicazione dei principi normativi precedentemente in vigore, per le anzianità di servizio maturate al 31.12.1992, che vanno a formare la cosiddetta quota A, calcolata sull ultimo stipendio e sulle relative voci pensionabili. Secondo la successiva novella normativa (L. 335/1995) la base pensionabile, con decorrenza 1.1.1996, viene ampliata con le voci accessorie della retribuzione, in base ai principi vigenti per il settore privato, includendo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Le modalità di calcolo corrispondenti al metodo contributivo sono integralmente applicabili ai dipendenti assunti dal 1.1.1996, mentre sono del tutto escluse per i soggetti in possesso di un'anzianità di servizio superiore ad anni 18 alla stessa data, cui continua ad applicarsi il metodo retributivo (art. 1, c. 13, L.335/1995). Con riferimento ai dipendenti in servizio antecedentemente al 1.1.1996 la nuova base pensionabile può essere considerata soltanto ai fini del calcolo della quota B, ossia con riferimento all anzianità contributiva maturata dal 31.12.1992 alla data del pensionamento (art. 2, c. 11, L. 335/1995), restando dunque ben definita, in tali ipotesi, la distinzione nelle due quote A e B (una ulteriore quota è prevista per i dipendenti in possesso di un'anzianità di servizio inferiore ad anni 18 al 1.1.1996, in relazione a periodi assicurativi successivi al 1.1.1996, per i quali opera il metodo contributivo). Con riferimento al ricorrente, la quota A è calcolata avendo riguardo alla retribuzione spettante al momento del collocamento a riposo e all'anzianità maturata al 31.12.1992, mentre la quota B è determinata sulla base della media delle retribuzioni percepite nel restante periodo.

Il computo della quota A pensionistica, correlata alla normativa in vigore al 31.12.1992, è regolato secondo il principio generale espresso dall'art. 43 del d.p.r. 1092/1973, in base a cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità. Tanto premesso, rilevato che il ricorrente era in possesso, alla data del 1.1.1996, di un'anzianità di servizio superiore ad anni 18, nella fattispecie va fatta applicazione all art. 13 del D.Lgs. 503/1992, con la distinzione in due quote. La base pensionabile dell interessato, secondo i principi recati dal vigente ordinamento, può essere considerata soltanto ai fini del calcolo della quota B (come correttamente ha fatto l Amministrazione resistente), con riferimento all anzianità contributiva maturata dal 31.12.1992 alla data del pensionamento, operando per la quota A, i principi recati dall art. 43 del d.p.r. 1092/1973. Secondo i principi da ultimo riferiti, la base pensionabile è costituita dall ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili ivi indicati, con la precisazione che: nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Ne consegue che gli elementi che determinano la base di calcolo del trattamento di quiescenza sono esclusivamente quelli per i quali la legge prevede espressamente la valutazione ai fini pensionistici (cfr., per tutte, Sez. II app., sent. 172/2001). In tale contesto, l attestata giurisprudenza di questa Corte assimila gli onorari (ovvero i diritti) di avvocato ai trattamenti economici accessori, sicché, ai sensi del riferito art. 43 del d.p.r. 1092/1973, ne resta esclusa la computabilità in quota A pensionistica (cfr. Sez. Veneto, sent. 388/2011 ; Sez. Emilia-Romagna, sent. 440/2010); del tutto irrilevante, ai fini pensionistici, è il riconoscimento a tali accessori, in senso lato, di retribuzione contributiva (cfr. Sez. III app., sent. 425/2006).

Pur potendo correlare detti emolumenti alla generica dimensione di retribuzione, gli elementi economici costituenti gli onorari non hanno natura stipendiale, né sono espressamente definiti tali dalla Legge: non sono quindi computabili nella quota A pensionistica. Del pari irrilevante, ai fini della computabilità in quota A è la dedotta circostanza dell assoggettamento a ritenuta di tali emolumenti (considerati, infatti, in quota B ); sul punto, la giurisprudenza amministrativa dedotta (T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. 91/1986) ha rilevato l obbligo per l Amministrazione comunale di effettuare i versamenti contributivi in relazione agli emolumenti corrisposti al ricorrente quale avvocato del Comune. Opina il Giudicante, sulla scorta dell attestata giurisprudenza, che i compensi percepiti dal ricorrente a titolo di onorari (ovvero diritti), non rivestono il carattere della fissità (gli importi percepiti a tale titolo hanno subìto variazioni di anno in anno), potendosi qualificare solo come genericamente continui. P.Q. M. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando il ricorso in epigrafe. Spese compensate. RESPINGE Così deciso in Roma in data 19.9.2013 IL GIUDICE UNICO f.to(cons. dott. Marcovalerio Pozzato) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19/09/2013 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Dott. Marco OLIVIERI SANGIACOMO