Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore.

Documenti analoghi
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

GIURISPRUDENZA. Giudice di Pace di Bitonto, sentenza del 19/12/2007

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Pubblicato il 02/08/2018 N /2018 REG.PROV.COLL. N /2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

MEDIAZIONE CIVILE: RECUPERO DELLA SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO AL PROCEDIMENTO

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

TRIBUNALE DI VENEZIA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per i pacchetti turistici

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: LE ECCEZIONI POSSIBILI. Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza del , n.

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE

Mediazione civile: recupero della sanzione per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. F.G.V.S. Errata vocatio in ius dell'impresa designata (M.Cuomo)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - elettivamente domiciliato in Roma, via

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Pistoia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Obbligazione "querable" ed obbligazione "portable": competenza per territorio (A.Fuscellaro)

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

Autore: Ordinanza In: Magistratura ordinaria

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

...NICOLETTA con l'avv REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA

In caso di inadempienza di obbligazione, il forum destinatae solutionis è identificabile con il domicilio del creditore?

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Transazione giudiziale col soggetto che rivendica l'assunzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rifiuti: confermato il mancato assoggettamento all Iva della TIA. Giudice di Pace, Verona, sentenza 03/02/2015 n 543

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

CASSAZIONE CIVILE - Sezione III - sentenza n. 20 del 2 gennaio 2009

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

La competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie. Nulla di scontato, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI. SENTENZA 13 settembre 2016, n A cura di GEMMA BELLIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

IL DIRITTO DEI SOCIAL PROFILI DI DIRITTO NETWORKS INTERNAZIONALE PRIVATO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Transcript:

Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore. Autore: Russo Assunta In: Magistratura ordinaria Si pubblica una recente decisione (ordinanza affermativa della competenza territoriale) emessa dal Giudice di pace di Salerno dr.luigi Vingiani in tema di risarcimento danni causato da animale selvatico.- Con adeguata motivazione il giudice ha affermato che la responsabilità in questione della società autostrade è di tipo contrattuale, perché al momento in cui il conducente si ferma al casello si conclude tra i due soggetti un rapporto obbligatorio in cui sul conducente grave l obbligo di pagare il pedaggio, e sulla società autostrade l obbligo di far fruire il servizio. Oltre a tale prestazione principale, ovviamente, la società è tenuta ad una serie di obblighi secondari ed accessori, primo tra tutti quello di tenere in perfetta manutenzione il manto stradale, destinato ad essere percorso ad alta velocità in condizioni di sicurezza. Nella fattispecie il pedaggio non può essere qualificato come tassa quando ma come un prezzo pubblico cui corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l attività dell amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell opera. Nella fattispecie, dovendosi ritenere che nella fattispecie è stato concluso un contratto tra l attore e la 1 di 7

società convenuta in occasione del pagamento del pedaggio per l attraversamento del tratto autostradale, nella data indicata in atto di citazione, sono quindi applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un obbligazione contrattuale e quindi è applicabile il c.d. foro del consumatore ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all art. 33, lett. U del codice del consumo. Avv. Assunta Russo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dell Ufficio di SALERNO avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente ordinanza nella causa ISCRITTA AL N. 157/2010 /R.G..A.C. riservata il 25.1.2010 2 di 7

TRA ** E Autostrade per l Italia s.p.a. ********** Letti gli atti e la documentazione allegata, sciogliendo la riserva di cui all udienza del 25.1.2010, osserva : a) la parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Salerno in favore del Giudice di pace di Roma (sede della società convenuta ) o del Giudice di pace di Pontecorvo (luogo del sinistro); b) parte attrice, residente in Salerno ha eccepito l applicabilità del c.d. foro del consumatore ; c) Non vi sono dubbi sull insussistenza di alcuno dei criteri di collegamento previsti dal testo degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Gli artt. 18 e 19 c.p.c. prevedono la competenza territoriale dell ufficio giudiziario ove risiede o ha la sede il convenuto. L art. 20 c.p.c prevede il foro facoltativo del luogo ove l obbligazione è sorta e di quello dove deve essere eseguita l obbligazione dedotta in giudizio. 3 di 7

d) Certamente l obbligazione risarcitoria non è una obbligazione pecuniaria a carattere determinato. Ne deriva che non può trovare applicazione l art. 1182, comma 3 c.c., non perché esso non trovi applicazione anche per l e obbligazioni di risarcimento danni di natura extracontrattuale, ma perché l obbligo risarcitorio in questo caso non è né determinato né determinabile. e) sebbene nel caso in esame non sia possibile rinvenire un criterio di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con il foro territoriale adito, sussiste, invece, l indicato criterio di collegamento con il foro del consumatore. f) Invero, la responsabilità in questione della società autostrade è di tipo contrattuale, perché al momento in cui il conducente si ferma al casello si conclude tra i due soggetti un rapporto obbligatorio in cui sul conducente grave l obbligo di pagare il pedaggio, e sulla società autostrade l obbligo di far fruire il servizio. Oltre a tale prestazione principale, ovviamente, la società è tenuta ad una serie di obblighi secondari ed accessori, primo tra tutti quello di tenere in perfetta manutenzione il manto stradale, destinato ad essere percorso ad alta velocità in condizioni di sicurezza. Nella fattispecie il pedaggio non può essere qualificato come tassa quando ma come un prezzo pubblico cui corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un opera già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l attività dell amministrazione si è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell opera, il cui uso è poi consentito ai privati previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell opera. Nel caso delle autostrade a pedaggio, siano o non in concessione, appare prevalente il secondo ordine di elementi caratterizzanti. Per un verso, invero, la prestazione dell amministrazione o del concessionario in altro non consiste che nella infrazionabile messa a disposizione dell autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza (per quanto compete al gestore): per altro verso il risultato, costituito da una più rapida e meno affaticante percorrenza, è conseguito grazie alla diretta attività degli utenti.indiretta conferma della correttezza dell impostazione secondo la quale il pedaggio autostradale costituisce un prezzo e non un tributo è offerta dai rilievi che alla determinazione delle relative tariffe 4 di 7

concorre il Cipe, che gli adeguamenti delle tariffe sono autorizzati con decreti ministeriali, che la legittimazione all impugnazione dei provvedimenti con i quali l Anas fissa gli importi delle tariffe autostradali con riferimento a ciascun ente concessionario è riconosciuta alle associazioni che abbiano lo scopo di tutelare gli interessi economici dei consumatori e degli utenti (cfr., ad esempio, in relazione all impugnazione del Codacons, Tar Lazio, sezione III, 23/1992). Il che non appare conciliabile con la configurazione della tariffa autostradale come tributo, che non potrebbe non comportare la conseguenza dell assoggettamento della fattispecie impositiva al principio della riserva di legge posto (anche) in materia tributaria dall articolo 23 della Costituzione. Si è allora in presenza di un prezzo pubblico quale corrispettivo della prestazione della controparte e non di una ta ssa: dunque di un contratto. (cfr. Cass. Terza Sezione Civile sentenza n. 298/03). g) Tale conclusione non può essere efficacemente osteggiata dalla considerazione, che, poiché non tutti i tratti autostradali sono sottoposti al pagamento di un pedaggio, l adesione alla tesi della natura negoziale porterebbe «a ritenere che il contratto atipico in alcuni casi verrebbe concluso ed in altri invece no, a seconda che il pedaggio venga pagato o meno, nonostante che il servizio sia sostanzialmente identico anche sotto il profilo degli obblighi del gestore dell autostrada». La sostanziale identità del servizio e le ragioni politico-economiche che inducono a stabilirne in alcuni casi la gratuità che incidono invero in alcun modo sulla fonte dell eventuale obbligazione risarcitoria del gestore, costituita solo dalla legge se l ammissione al servizio sia gratuita e, invece, anche dal possibile inadempimento di un obbligazione negoziale se un contratto sia stato concluso mediante il pagamento di un corrispettivo da qualificarsi come s è osservato come prezzo. h) Tra l altro, la natura pubblica della parte contrattuale non esclude la sua natura di professionista ( Tribunale di Roma 04/02/02). 5 di 7

i) Nella fattispecie, dovendosi ritenere che nella fattispecie è stato concluso un contratto tra l attore e la società convenuta in occasione del pagamento del pedaggio per l attraversamento del tratto autostradale, nella data indicata in atto di citazione, sono quindi applicabili i principi propri della responsabilità da inadempimento di un obbligazione contrattuale e quindi è applicabile il c.d. foro del consumatore ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all art. 33, lett. U del codice del consumo. l) Al riguardo si evidenzia,infine, che il foro generale del consumatore è individuato dalla Corte di Cassazione nel luogo ove questi ha la residenza o il domicilio eletto e quindi nella fattispecie è competente territorialmente il Giudice di pace di Salerno. m) In conclusione, per i motivi esposti, deve essere respinta l eccezione di incompetenza per territorio formulate dalla parte convenuta PQM Il Giudice di pace di Salerno, avv.luigi Vingiani, relativamente al procedimento in epigrafe indicato,non definitivamente pronunciando, rigetta l eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Autostrade per l Italia s.p.a. ; Rinvia per il prosieguo del processo ai sensi dell art.320 IV comma c.p.c. all udienza del 10.5.2010. Si comunichi alle parti. 6 di 7

Salerno 02.02.2010 Il Giudice (avv. Luigi Vingiani) https://www.diritto.it/autostrade-risarcimento-danni-responsabilita-contrattuale-applicabilita-foro-del-cons umatore/ 7 di 7