Certificazione Energetica di Qualità



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La futura politica del Risparmio Energetico: le linee guida sulla certificazione energetica e gli obblighi introdotti dalla nuova Direttiva Europea (2010/31/UE) Ing. Andrea PALUDI, Responsabile Gruppo CEQ della Provincia di Vicenza Sito web:www.gruppoceq.jimdo.com ; mail: gruppoceq@libero.it ; tel: 0445/1880319 1. Introduzione Questa breve nota di aggiornamento e approfondimento, nasce da una duplice esigenza. Da un lato s intende fare chiarezza su alcuni aspetti della certificazione energetica, anche prendendo spunto dalle frequenti domande che ci vengono formulate dai soggetti del settore (agenzie immobiliari, privati cittadini, costruttori). Da l altro lato, anche a seguito dell emanazione della nuova Direttiva europea 2010/31/UE, (pubblicata a giugno di quest anno) si vuole dare una sintetica informativa sui prossimi obblighi e diritti in materia di risparmio energetico nel settore dell edilizia, allo scopo di contribuire a creare la una corretta consapevolezza del valore che a certificazione energetica assumerà nei prossimi mesi. 2. Le finalità della Certificazione Energetica Lo strumento della certificazione energetica, imposto come obbligo di legge dal Dlgs 192/2005 e smi in recepimento di una direttiva europea (Direttiva 2002/31/CE), nasce principalmente da un esigenza di carattere ambientale vale a dire la necessità di ridurre entro un arco di tempo stabilito, le emissione dei gas serra tra cui la CO 2 ( il Protocollo di Kyoto sancisce questi obiettivi). Di fatto la gestione del fabbisogno energetico in generale e una maggiore attenzione sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, rappresentano degli importanti strumenti che consente all'unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine, nell ottica di realizzare un efficiente sviluppo sostenibile. In Italia attualmente l' 80% degli edifici risulta essere stato realizzato prima del 1976 e il fabbisogno medio da riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria risulta essere circa 150

kwh/m 2 anno che corrispondono a 3500 kg di CO 2 emessi ogni anno per un appartamento di circa 100 m 2. Dai primi dati risulta che circa il 90% del patrimonio edilizio italiano si colloca tra le classi energetiche F ed E. A cosa serve la certificazione energetica, può essere sintetizzato in alcuni punti essenziali: - definire un indice che chiarisca il consumo energetico dell edificio nell interesse dell utente e per collegare il valore dell edificio nel mercato immobiliare in caso di compravendita; - rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici; - identificare gli edifici che più necessitano di interventi di efficienza energetica; - fornire elementi per l implementazione di interventi di risparmio energetico e dunque favorire un minore impatto ambientale in termini di emissione di gas serra in atmosfera. La Certificazione Energetica serve a capire quanto (relativamente ad altri immobili, ad esempio quello del nostro vicino) il nostro appartamento consuma e quanto è quindi rispettoso dell ambiente. La certificazione energetica ha dunque l'importantissimo compito di stabilire se il mio immobile, edificio, fabbricato, capannone ecc... può essere compatibile con le nuove normative antinquinamento. Questo è uno dei motivi per cui la U.E. lo ha reso obbligatorio. Inoltre, la Certificazione Energetica può servire al certificatore e allo stesso proprietario dell'immobile come punto di partenza per poter condurre interventi di ulteriore riduzione degli sprechi energetici, migliorare la prestazione energetica, favorendo un sicuro risparmio economico, grazie agli sgravi fiscali del 55%(prorogati al 31/12/2011) ed una migliore collocazione sul mercato immobiliare una volta che si intenda vendere l immobile.

3. Gli obblighi imposti dalla nuova direttiva europea (Dir 2010/31/UE) Entro il 2012 entreranno in vigore nuovi obblighi nel settore della compravendita e della locazioni immobiliari. Di fatto alcune cogenze espresse dalla precedente direttiva sono state ribadite (come ad esempio l obbligo del rilascio dell attestato di certificazione energetica anche per le locazioni) e rese obbligatorie per gli stato membri che dovranno recepirle. A tale proposito si ricorda che l Italia, per aver disatteso alcuni obblighi precedentemente imposti dalla comunità europea, ora si trova in mora e dovrà rispondere (pagando una somma pecuniaria) per l eliminazione dell obbligatorietà di allegare l ACE agli atti di compravendita e della nullità degli stessi i mancanza dell ACE. La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell efficacia sotto il profilo dei costi. Nel provvedimento si definsce la necessità di uniformare le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, eliminando, di fatto le attuali discrepanze tra stati membri e all interno degli Stati, tra realtà diverse che si sono dotate di specifici e locali strumenti di calcolo che creano discrepanze nella definizione della classe energetica finale. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica (rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile) per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi potranno non essere applicati agli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico o adibiti a luoghi di culto; ai fabbricati temporanei (tempo di utilizzo non superiore a due anni), i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico; agli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all anno e ai fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m 2.

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che, prima dell inizio dei lavori, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, la prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi; inoltre, andranno valutati e tenuti presenti sistemi alternativi ad alto rendimento. La direttiva 2010/31/CE stabilisce che gli Stati provvedano affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018. Gli Stati dovranno elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero ; entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblicherà una relazione sui progressi realizzati ed elaborerà un piano d'azione. Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato comprenderà la prestazione energetica dell edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Il certificato, valido al massimo per 10 anni, comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica e potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale). Le caratteristiche dell attestato di certificazione energetica rimarranno simili a quelle attuali, ma la comunità europea ha voluto ribadire alcuni concetti già precedentemente espressi (obbligo per le locazioni, per gli edifici pubblici che dovranno apporre la targa energetica) e porre obbiettivi più

performanti sulle nuove costruzioni e dunque indicare la strada maestra per una corretta progettazione e realizzazione del nuovo patrimonio edilizio. Per far questo sono stati messi a punto alcuni mezzi che, se da un lato imporranno ai costruttori e ai venditori nuovi obblighi cui dovranno adempiere, dall altro forniranno utili strumenti per l opinione pubblica e per chi è interessato ad acquistare o ristrutturare casa. Quindi, l'attestato di prestazione energetica andrà rilasciato: - per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati; - per gli edifici in cui una superficie di oltre 500 m 2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, cioè cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m 2 è abbassata a 250 m 2. L'obbligo del rilascio del certificato viene meno ove sia già disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, l'attestato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica va rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato dovrà essere esposto al pubblico.

4. L autodichiarazione della Classe G: l apparenza inganna. Attualmente l Attestato di Certificazione Energetica può essere sostituito, secondo la normativa nazionale, nei casi in cui l edificio oggetto della compravendita risulti di palese qualità energetica scadente, ovvero di classe G. Si tratta di una dichiarazione che è penalmente a carico del venditore, il quale si assume l onere dell invio i entro 15 giorni all Ufficio competente del territorio. Ovviamente tale autodichiarazione può essere fatta con l accordo sia del notaio che della parte acquirente, ha validità di 10 anni ma non può comunque essere ripetuta. Rimane comunque da capire con quali strumenti e con quali competenze il proprietario possa definire con esattezza la classe G del proprio immobile, e dunque se questa strada non cia piuttosto una via di fuga concessa dal legislatore perché il venditore non debba incaricare un tecnico competente al rilascio dell attestato di certificazione energetica. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunque affermato che tale strumento è destinato a scomparire entro il prossimo anno. Per cui, in caso di edifici vetusti, si prevederà o direttamente il rilascio dell attestato di certificazione energetica o un modello semplificato capace di esprimere la prestazione energetica dell edificio. Inoltre, in alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Puglia) questo tipo di approccio non è mai stato preso in considerazione e dunque in quelle regioni non esiste l autodichiarazione. Per cercare di chiarire al meglio, questo aspetto, si riporta di seguito la sintesi di un caso studio relativamente ad una certificazione energetica di un appartamento in centro storico a Vicenza. I dai sono riassunti nella tabella di seguito riportata, l orientamento e i confini sono facilmente osservabili dalla figura successiva, fig.1. Età costruzione 1800 Ristrutturazione edilizia 1984 Superficie utile 40 m 2 lati esterni (lato nord) 1 Spessore muro esterno 55 cm Spessore muro vs cavedio interno 34 Confine inferiore Locale non riscaldato Confine superiore AUI (locale riscaldato) Caldaia di tipo B Installazione:1991 Infissi 6 m 2 : legno e vetro singolo 3m 2 :legno e vetrocamera Tab1. Dati generali dell immobile

Fig.1 Planimetria dell appartamento con indicazione dell orientamento cardinale e dei confini. Un appartamento di questo tipo, dai calcoli eseguiti a seguito di tutte le informazioni raccolte (fornite dal proprietario e verificate in fase di sopralluogo), in base agli abachi di riferimento per quanto riguarda attribuzione del valore di trasmittanza alle murature ed ai solai (funzione dello spessore e dell età di costruzione) risulta essere in classe energetica F. Questo esempio è una palese dimostrazione di come l età di costruzione di un immobile non può essere l unico dato per poter decretare sic et simpliciter che si tratti di una classe G. Concorrono altri fattori per la determinazione della classe energetica. Molto importante è l impianto di riscaldamento e dunque efficienza della caldaia. La superficie vetrata, l esposizione rispetto ai punti cardinali e i confini laterali e superore ed inferiore. Da ultimo bisogna considerare che, secondo la normativa nazionale, la classe G e tecnicamente definita dalla seguente formula: consumi >2,5 EPi,L (2010) + 30 kwh/m 2 anno, ove EPi,L (2010) (limite del 2010 per la prestazione energetica invernale) risulta funzione dei Gradi Giorno (GG ) e del rapporto S/V (superficie disperdente e volume lordo riscaldato) e i 30 kwh/m2 anno riguardano il consumo per l acqua cada sanitaria. Nella pratica tutto questo si traduce ipotizzando un edificio residenziale in classe G se concorrono diversi fattori tra cui: elevati consumi per l acqua calda sanitaria, caldaia di tipo B (ad 1 stella) ante L373/1976; rendimento di generazione di 0,7; rendimento di distribuzione di 0,8; elevate superfici disperdenti (pochi confini riscaldati). Ovviamente ogni caso deve essere valutato a parte, tuttavia appare importante aver posto l attenzione su questo aspetto: che quello che appare non è sempre la realtà (almeno in ambito termo tecnico).

5. Conclusioni In riferimento al tema dello sviluppo sostenibile, agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, la politica comunitaria è intervenuta con forza nel settore dell energia in generale e dell edilizia in particolare con l emanazione di due significative direttive che rappresentano obblighi per tutti stati membri. Sempre più l opinione pubblica è informata e formata su queste tematiche, per cui se si intende rimanere al passo con l evoluzione legislativa e ancor più con il mercato, è necessario proporre un servizio di qualità (e questo è valido in ogni ambito commerciale ed industriale). Si può senza meno ritenere che qualità e formazione facciano la differenza nel settore dell edilizia, sia per chi progetta, sia per chi costruisce sia per chi vende e anche per chi acquista. Insomma tutta la filiera è interessata dalla rivoluzione di mentalità e di sostanza che si sta mettendo in atto. Appare sempre più evidente la necessità di orientare il cliente, che intende acquistare casa, in scelte consapevoli che prediligano edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica, senza trascurare i vantaggi economici ed ambientali che ne derivano. La nuova direttiva è molto chiara. Fissa alcune scadenze ed alcune fondamentali novità che costituiscono una summa di tutta la politica energetico-ambientale che si sta portando avanti. Gli obblighi imposti, riassumendo, sono: - progettazione costruzione di case passive a energia quasi zero entro il 2020 (per gli edifici pubblici entro il 2018) - ACE per compravendite e locazioni - ACE in caso di annunci immobiliari di compravendita o locazione, se gli attestati sono già presenti - Indicare la prestazione energetica negli annunci commerciali per le compravendite e le locazioni, in caso non siano presenti gli attestati di certificazione energetica. - Utilizzare fonti di energia rinnovabile Un altro aspetto importante è legato al discorso dell autodichiarazione per la classe G. Da fonti ministeriali (Ministero dello Sviluppo Economico) questo strumento, che per altro già non è valido in alcune regioni italiane (oltre che in tutti gli altri Paesi della Comunità europea) verrà eliminato, per cui sarà obbligatorio che il venditore si doti di un tecnico per la redazione dell attestato di certificazione energetica.