GENERALI SEI IN UFFICIO



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GENERALI SEI IN UFFICIO Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizione di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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GENERALI SEI IN UFFICIO Nota Informativa Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Mod. SU11/01 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. GLOSSARIO Assicurato Assicurazione Contraente Franchigia Indennizzo/Risarcimento Partita Polizza Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Insieme di beni assicurati con un unico capitale. Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell assicurazione. Scoperto Sinistro Società Importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza di scoperto. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - Italia; c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it; d) è iscritta al numero 1.00021 dell'albo delle Imprese di assicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi; e) Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Nota informativa - Generali Sei in Ufficio Edizione 19.07.2014 Pagina 1 di 6

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423,00 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799,00 euro. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo. Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. Si rinvia all'art. 2.2 delle condizioni di assicurazione della Parte Comune. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato all assicurazione dei rischi degli Uffici. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti sezioni: - sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza; - sezione Furto: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati; - sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l Assicurato per i danni cagionati a terzi ed ai prestatori di lavoro in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati all attività ed alla conduzione e proprietà dei locali; - sezione Elettronica (solo in combinazione con la sezione Incendio): assicurazione delle apparecchiature elettroniche per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza; - sezione Tutela Legale: rimborsa l Assicurato le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza. Inoltre potranno essere attivati i servizi della sezione Assistenza. Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell assicurazione e che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione: - Incendio ed altri danni ai beni artt. 2.1 e 2.3, artt. da 4.1 a 4.13 della sezione Incendio; - Furto artt. 2.1 e 2.2 della sezione Furto; - Responsabilità civile art. 1.1, artt. da 3.1 a 3.5 della sezione Responsabilità Civile; - Elettronica artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Elettronica; - Assistenza artt. da 2.1 a 2.10 della Sezione Assistenza; - Tutela Legale - artt. 2.1 e 2.2 della Sezione Tutela Legale; Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Dette limitazioni ed esclusioni sono contraddistinte nelle condizioni di assicurazione dal carattere corsivo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli: - Tutte le sezioni - art. 2.1 della Parte Comune; - Incendio ed altri danni ai beni art. 3.1 della sezione Incendio; - Furto art. 3.1 della sezione Furto; - Responsabilità civile art. 2.2 della sezione Responsabilità Civile; - Elettronica art. 3.1 della sezione Elettronica; Pagina 2 di 6 Edizione 19.07.2014 Nota informativa - Generali Sei in Ufficio

- Assistenza - art. 2.14 della Sezione Assistenza; - Tutela Legale - art. 2.1 della Sezione Tutela Legale; Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia ai seguenti articoli: - Incendio ed altri danni ai beni art. 1.1., artt. da 4.1 a 4.12 della sezione Incendio; - Furto art. 1.1, artt. da 4.1 a 4.9 della Sezione Furto; - Responsabilità civile artt. da 3.1 a 3.6 della sezione Responsabilità Civile. - Elettronica art. 1.1, artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Elettronica Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato = euro 10.000,00 scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale euro 9.000,00 Esempio numerico di franchigia: se la franchigia pattuita è di euro 500,00: - i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti - i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti) Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio e della sezione Elettronica il contratto può prevedere l applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 5.7 della sezione Incendio e all art. 5.4 della sezione Elettronica. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all art. 2.4 della Parte Comune. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che muti l attività svolta. 6. Premi Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: - in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; - a mezzo POS, ove disponibile presso l intermediario; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; Nota informativa - Generali Sei in Ufficio Edizione 19.07.2014 Pagina 3 di 6

- con assegno circolare intestato alla Società; - con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intrasferibilità, purché l intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Avvertenza : la Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: - concordando con il Contraente limitazioni di garanzia; - concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; - concordando con il Contraente l attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa; - sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Rivalse Avvertenza: nella Sezione Incendio è previsto che, su richiesta dell Assicurato, la Società rinunci salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso i responsabili del sinistro. Si rinvia al punto 4.17. della sezione Incendio. Avvertenza: nelle altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all art. 2.5 della Parte Comune per gli aspetti di dettaglio. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio di tariffa del 5%. Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Pagina 4 di 6 Edizione 19.07.2014 Nota informativa - Generali Sei in Ufficio

10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia a: - Incendio ed altri danni ai beni artt. da 5.1 a 5.10 della sezione Incendio; - Furto artt. da 5.1 a 5.9 della sezione Furto; - Responsabilità civile artt. 4.1 e 4.2 della sezione Responsabilità Civile; - Elettronica artt. da 1 a 3 della sezione Elettronico; - Assistenza - art. 2.11 della sezione Assistenza - Tutela Legale - artt. da 4.1 a 4.3 della sezione Tutela Legale 13. Reclami Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV fax 800.961.987, e-mail assistenzaclienti.it@generali.com oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce contact us. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm ). Resta salva la facoltà di adire all Autorità Giudiziaria. Nota informativa - Generali Sei in Ufficio Edizione 19.07.2014 Pagina 5 di 6

14. Arbitrato Per la sezione Tutela legale in caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società relativamente all opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. Si rinvia all art. 4.2 (Gestione del sinistro Libera scelta del legale, consulente e perito) della relativa Sezione. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all Autorità giudiziaria. In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa. Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 - e-mail: GBS_AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione.it@GeneraliGroup.com * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 Edizione 19.07.2014 Nota informativa - Generali Sei in Ufficio