PARTE PRIMA DEI REATI IN GENERALE



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PARTE PRIMA DEI REATI IN GENERALE GUIDA Sezione Prima. DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE. Sezione Seconda. IL REATO. Sezione Terza. LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO. Sezione Quarta. LE SANZIONI PENALI.

SEZIONE PRIMA DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE CAPITOLO I LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE - IL DIRITTO PENALE ITALIANO GUIDA 1. La nozione di diritto penale 2. Le principali scuole del diritto penale 3. Costituzione repubblicana e caratteri del diritto penale

5 1. La nozione di diritto penale. Il diritto penale è il complesso di norme giuridiche destinato a regolare le attività dei consociati e con cui lo Stato vieta condotte determinate, minacciando una sanzione penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda, misure di sicurezza) nel caso in cui un soggetto realizzi il comportamento vietato. È infatti essenziale per la stessa sopravvivenza di una collettività organizzata punire comportamenti determinati, offensivi di beni o interessi. Dalla nozione di diritto penale deriva che: norma penale è quella che determina il comportamento vietato e disciplina l esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. Si distingue tra norme penali della parte generale, che fissano i principi generali del diritto penale e le regole applicabili a tutti i reati o ad alcune categorie di essi (Libro I del codice penale) e norme penali di parte speciale o norme penali incriminatrici, che indicano i comportamenti vietati (fattispecie incriminatrici) e particolari e ulteriori aspetti degli stessi (circostanze speciali; cause di non punibilità). La c.d. parte speciale è contenuta nei Libri II e III del codice penale e in numerose leggi penali speciali (ad esempio leggi sugli stupefacenti, leggi sulle armi, leggi sui reati tributari). La parte generale e quella speciale del codice sono strettamente interdipendenti: da un lato, i principi fissati nella parte generale disciplinano le fattispecie penali incriminatrici indicati nella parte speciale; dall altro lato, le norme penali di parte speciale concretizzano le disposizioni contenute nella parte generale (ad esempio, non esiste il dolo in sé, ma il dolo di omicidio, di furto, di rapina); il diritto penale è diritto positivo in quanto è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche; è diritto statuale in quanto le norme di diritto penale possono essere emanate dallo Stato, e non da altri enti; è diritto pubblico in quanto il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno ed è interesse pubblico quello alla prevenzione e repressione dei reati;

6 SEZIONE PRIMA DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE è conseguenza penale quella particolare sanzione che sarà applicata per l illecito penale. 2. Le principali scuole del diritto penale. Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura all illuminismo settecentesco. I postulati dell illuminismo penale (Cesare Beccaria Dei Delitti e delle pene ) sono: extrema ratio: il diritto penale deve rispondere alle esigenze della società e si deve ricorrere alla sanzione penale solo quando è assolutamente necessario; principio della riserva di legge: i delitti e le pene devono essere espressamente previsti da una legge (vedi infra sez. I, cap. II); principio di proporzionalità: le sanzioni penali devono essere proporzionate alla gravità del reato. Di matrice illuministica sono il Codice Penale Toscano, dopo la riforma di Pietro Leopoldo del 1786, ed alcuni principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell uomo, redatta nel 1789 nella Francia rivoluzionaria. Dopo la reazione anti-illuministica (prima metà del XIX secolo), andò maturando la cosiddetta Scuola classica (Francesco Carrara), alla quale si è soliti far risalire la nascita della moderna scienza del diritto penale italiano. La scuola classica, pur articolata in diverse correnti, concentra i suoi studi sulla volontà colpevole del soggetto ed intende il reato come violazione cosciente e volontaria della norma penale. Ne consegue la scomposizione dell illecito penale in un elemento obiettivo o materiale (il fatto) e in un elemento psicologico (la volontà colpevole); ne consegue anche il binomio imputabilità/pena, in quanto non si può essere puniti se non si è capaci di comprendere il valore dell azione e, quindi, di decidere se compierla o meno. La pena ha, per la scuola classica, una funzione retribuitiva, è la contropartita del male compiuto e il suo fine è il ristabilimento dell ordine nella società. In aperto contrasto con la scuola classica, si afferma in Italia, verso la fine del 1800, la Scuola Positiva (LOMBROSO; FERRI). Partendo dal presupposto che non esiste un libero arbitrio (possibilità per l individuo di scegliere tra più comportamenti), la scuola positiva sostiene che la condotta umana non è mai libera, ma è sempre condizionata dall ambiente, dalla società e/o da tendenze congenite (LOMBROSO). Pertanto, non è possibile punire chi non può agire in piena libertà e non è possibile rivolgere all autore del fatto un vero e proprio rimprovero di colpevolezza. L attenzione si sposta dal reato al delinquente al fine di neutralizzarne la pericolosità sociale, attraverso le c.d. misure di sicurezza. Queste hanno lo scopo di prevenire i reati, sono scelte in relazione al grado di pericolosità dei soggetti (tipo di delinquente) e durano per un tempo indeterminato, finché il soggetto risulta pericoloso. Scuola classica e scuola positiva si incontrano nel codice penale italiano del 1930 (c.d. Codice Rocco, dal nome del Ministro dell epoca). Il codice penale

CAPITOLO I LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE 7 italiano del 1930 è ancora oggi in vigore ed adotta un sistema penale misto: accanto alle pene applicabili nei confronti dei soggetti imputabili, sono previste le misure di sicurezza per i soggetti socialmente pericolosi (c.d. doppio binario). 3. Costituzione repubblicana e caratteri del diritto penale. L entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1º gennaio 1948) ha imposto l adeguamento ai principi di libertà e di uguaglianza previsti e tutelati dalla Costituzione. Questo processo è stato realizzato lasciando in vigore il codice Rocco e operando lungo due direttrici principali: la dichiarazione di incostituzionalità di norme penali in contrasto con i principi costituzionali (cfr. ad esempio C. Cost., 1 novembre 1996, n. 370 sulla illegit timità costituzionale dell art. 708 c.p.; C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell art. 5 c.p.); una serie di modifiche normative incidenti sia sulla parte generale (abolizione della pena di morte, concorso formale e reato continuato, prescrizione del reato, sanzioni sostitutive), sia sulla parte speciale (usura, reati sessuali, ingiuria, criminalità organizzata). Alla luce del nuovo quadro costituzionale, la dottrina più recente (MANTOVANI, FIANDACA-MUSCO, PADOVANI, FIORE) individua i caratteri del diritto penale moderno: autonomia: il diritto penale è costituito da un complesso di norme caratterizzate da regole e principi propri, distinti ed autonomi rispetto agli altri settori del diritto; sussidiarietà: il ricorso alla sanzione penale, in considerazione del suo carattere afflittivo, deve costituire l extrema ratio, cioè deve essere limitato alle sole ipotesi in cui il ricorso a sanzioni di altra natura (civili, amministrative, tributarie) risulti inadeguato a dissuadere i consociati dall offendere determinati beni od interessi; frammentarietà: l illecito penale è la lesione o la messa in pericolo di un bene giuridico con determinate modalità di aggressione. Esso non coincide né con l area dell illecito morale (non tutto ciò che è immorale, è reato), né con l area dell illecito giuridico (non tutto ciò che è giuridicamente illecito l inadempimento contrattuale è illecito civile lo è anche sotto il profilo penale l inadempimento contrattuale è reato solo se realizzato con le modalità di cui all art. 641 c.p. ); meritevolezza: la sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l aggressione al bene raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile. Corollario di tale principio è la proporzionalità della pena rispetto alla gravità dell illecito; tipicità: in quanto caratterizzato dalle modalità di aggressione ai beni, l illecito penale deve necessariamente essere tipizzato, individuato mediante la descrizione di un particolare accadimento della vita sociale.

8 SEZIONE PRIMA DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE SCHEMA 1 Caratteri generali del diritto penale italiano SCHEMA RIEPILOGATIVO - CAP. I DIRITTO PENALE Definizione: complesso norme giuridiche Ò vietano comportamenti determinati Ò sanzione penale Norma penale Diritto positivo Diritto statuale Diritto pubblico Sanzione di parte generale di parte speciale SCUOLE DEL DIRITTO PENALE Illuminismo (extrema ratio riserva di legge proporzionalità) Scuola classica (libero arbitrio, volontà colpevole, elemento oggettivo e soggettivo del reato, imputabilità/pena, pena funzione retributiva) Scuola positiva (scelta non libera, ma condizionata, dal reato al delinquente, pericolosità sociale misure di sicurezza) Codice Penale Italiano 1930 (doppio binario sistema misto)

CAPITOLO I LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE 9 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (adeguamento ai principi costituzionali) Dichiarazioni incostituzionalità Modifiche normative CARATTERI DEL DIRITTO PENALE Autonomia Sussidiarietà Frammentarietà Meritevolezza Proporzionalità Tipicità