Comparazione testo disegno di legge delega TS Camera Emendamenti Lepri



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Comparazione testo disegno di legge delega TS Camera Emendamenti Lepri Testo: Art. 5. (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso) 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore; b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche; c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari; d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime; e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo: 1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali; 2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica; 3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata; 4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale; g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali; h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Lepri

Articolo 5 Al, comma 1, lettera a) sostituire le parole: riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all interno degli enti del Terzo settore con le seguenti: riconoscendo e favorendo, all interno del Terzo settore, la specificità e le tutele dello status di volontario e delle organizzazioni di soli volontari; Articolo 5 a-bis) introduzione di previsioni relative al rimborso spese dei volontari, finalizzate a preservare il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa; Articolo 5 a-bis) definizione dei casi in cui è possibile coinvolgere entro le attività volontari a cui, stante il carattere occasionale della collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi; Articolo 5 Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti: e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo: 1. l assunzione della personalità giuridica e di una delle forme giuridiche di Terzo settore; 2. il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall articolo 15 della legge 266/1991; 3. la libera costituzione senza vincoli territoriali, una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore, un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo, l obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci; 4. l operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato; 5. il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici nell organo assembleare, con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e con l attribuzione alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 della maggioranza qualificata dei voti nell assemblea; 6. l individuazione di soglie massime dimensionali degli enti di Terzo settore, sotto le quali poter fruire gratuitamente dei servizi del centro di servizio; 7. l esclusione della possibilità di svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati; 8. la previsione, negli statuti, dell incompatibilità tra ruoli nell organo direttivo e l assunzione di cariche politiche; 9. il divieto, per i centri di servizio, di procedere ad erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti di Terzo settore; 10. lo svolgimento dei compiti di controllo dell attività e della veridicità dei rendiconti degli enti con ridotta dimensione economica, anche con risorse di cui all art. 10, comma 1, ferma restando la possibilità di controlli esterni; e-bis) revisione dell attività di programmazione e controllo dell attività e della gestione dei centri di servizio, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 1. di assegnare loro, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, la concessione dell accreditamento dei centri di servizio e la verifica del mantenimento dei requisiti, nonché l attribuzione delle risorse ai centri di servizio anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2. costi di funzionamento posti a carico delle risorse di cui all articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ad eccezione degli eventuali emolumenti degli amministratori e degli emolumenti dei dirigenti, che sono attribuiti a carico aggiuntivo delle fondazioni bancarie finanziatrici; 3. organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore.

Camera Art. 5 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore; b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche; c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari; Art. 5 - Emendamenti Lepri Primo emendamento Al, comma 1, lettera a) sostituire le parole: riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all interno degli enti del Terzo settore con le seguenti: riconoscendo e favorendo, all interno del Terzo settore, la specificità e le tutele dello status di volontario e delle organizzazioni di soli volontari; Secondo emendamento a-bis) introduzione di previsioni relative al rimborso spese dei volontari, finalizzate a preservare il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa; Terzo emendamento a-bis) definizione dei casi in cui è possibile coinvolgere entro le attività volontari a cui, stante il carattere occasionale della collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi; Note Primo emendamento: potrebbe andare bene, forse bisognerebbe specificare delle organizzazioni i cui soci siano solo volontari, perché nelle Odv può essere presente, anche con ruoli dirigenti, personale non volontario. Secondo emendamento: potrebbe andare bene, anche se invece di estraneità alla prestazione lavorativa è meglio scrivere estraneità da qualsiasi retribuzione o abolire questa parte che è ridondante. Terzo emendamento: le intenzioni sono giuste, si stanno moltiplicando le esperienze di volontari civici in genere regolate con regolamenti comunali. Scriverei però: definizione dei casi e dei relativi profili assicurativi in cui è possibile coinvolgere entro le in attività di interesse generale volontari a cui, stante il carattere occasionale dell attività a collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi;. La 266/91 prevede solo il volontariato organizzato, si può prevedere anche quello individuale a determinate condizioni, occasionalità, e per interessi generali o il bene comune, come è di fatto per tutte le attività di volontariato previste dalla 266/91, insomma per attività che abbiano finalità solidaristiche, non per qualsiasi attività.

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo: 1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali; 2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica; 3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata; 4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti: e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo: 1) l assunzione della personalità giuridica e di una delle forme giuridiche di Terzo settore; 2) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall articolo 15 della legge 266/1991; 3) la libera costituzione senza vincoli territoriali, una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore, un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo, l obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci; 4) l operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato; 5) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici nell organo assembleare, con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e con l attribuzione alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 della maggioranza qualificata dei voti nell assemblea; 6) l individuazione di soglie massime dimensionali degli enti di Terzo settore, sotto le quali poter fruire gratuitamente dei servizi del centro di servizio; 7) l esclusione della possibilità di svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati; 8) la previsione, negli statuti, dell incompatibilità tra ruoli nell organo direttivo e l assunzione di cariche politiche; 9) il divieto, per i centri di servizio, di procedere ad erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti di Terzo settore; 1. lo svolgimento dei compiti di controllo dell attività e della veridicità dei rendiconti degli enti con ridotta dimensione economica, anche con risorse di cui all art. 10, comma 1, ferma restando la possibilità di controlli e- sterni;

Note, per punti degli emendamenti Lepri 1) Dice la stessa cosa del testo della Camera, ma è più chiaro quest ultimo, casomai si potrebbe riprendere quanto la Commissione affari sociali aveva su questo punto approvato inizialmente, definendo meglio la forma giuridica dei Csv. Quel primo testo della Commissione affari sociali andò incontro, giustamente, a obiezioni della Commissione affari costituzionale della Camera, - sia perché si era scritto non di riconoscimento di personalità giuridica, com è nella realtà, ma di assunzione come se un organizzazione decidesse da sé in proposito; - sia perché si scrisse assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello senza definire nel testo della legge delega cosa fosse un ente del Terzo settore di secondo livello. Bisognerebbe scrivere, come è nel testo approvato dalla Camera reti associative di secondo livello. Quindi l emendamento correttivo del comma della Camera 2) potrebbe essere: che debbano costituirsi come reti associative di secondo livello acquisendo la personalità giuridica 2) Questo emendamento proposto da Lepri e sostitutivo del comma 3) del testo della Camera è inutile, non dice niente di più ed è meno preciso del testo della Camera. 3) Questo emendamento è sbagliato sotto quasi tutti i profili (l unica cosa salvabile è il riferimento a una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore ), perché: - la libera costituzione senza vincoli territoriali e l obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci eliminerebbe la funzione di pubblici servizi a gestione partecipata (trasparenti, partecipati nella gestione, aperti a tutti e gestiti unitariamente), alla fine attraverso una legge dello Stato finiremmo per sostenere organizzazioni di parte, ideologica o settoriale, che una legge dello Stato non può porsi; - anche la definizione di un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo è cosa faragginosa e utopica in un Paese così variegato come il nostro. Eliminerei dal testo della legge delega, mentre nei decreti legislativi si potrebbero mettere dei vincoli che assicurino la partecipazione degli enti di TS alla base associativa e la democraticità della struttura. In conclusione di questo comma, lascerei solo il riferimento a una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore 4) Il comma così com è va bene (l operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato). 5) L emendamento potrebbe andare bene, ma mi pare più materia da decreto legislativo. Si potrebbe forse lasciare, qui o altrove nel testo, un riferimento alla democraticità della struttura e alla maggioranza in assemblea assicurata alle Odv. 6) Anche qui, si potrebbe parlare di criteri per definire i servizi gratuiti, che non possono essere solo quello della dimensione, ma anche questi sarebbe meglio definirli nei decreti legislativi. 7) Forse si potrebbe parlare di divieto alla rappresentanza politica, ma la rappresentanza degli associati è un obbligo degli organi sociali di qualsiasi associazione. Emendamento equivoco meglio levarlo. 8) Le incompatibilità non possono essere definite per legge, ma liberamente assunte dalle organizzazioni. 9) Così non si può donare ad un Odv neppure un computer usato, inoltre i Csv potrebbero anche essere tramite di erogazioni provenienti da enti diversi dalle Fondazioni di origine bancaria. In ogni caso è una norma malfatta e ambigua. Rinviare ad una discussione sui decreti legislativi. 10) Ma la cosa è già prevista in altra pate della legge delega nel testo approvato dalla camera.

e-bis) revisione dell attività di programmazione e controllo dell attività e della gestione dei centri di servizio, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 2. di assegnare loro, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, la concessione dell accreditamento dei centri di servizio e la verifica del mantenimento dei requisiti, nonché l attribuzione delle risorse ai centri di servizio anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale; 3. costi di funzionamento posti a carico delle risorse di cui all articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ad eccezione degli eventuali emolumenti degli amministratori e degli emolumenti dei dirigenti, che sono attribuiti a carico aggiuntivo delle fondazioni bancarie finanziatrici; 4. organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore. Note agli emendamenti Lepri Lascerei in legge solo le previsioni relative ai Csv, tutta questa è materia neppure da decreti legislativi, ma di norme di carattere amministrativo e cioè di Decreto Ministeriale, come è oggi previsto dall art. 15 della 266/91 l. Così non si vede perché organi di controllo oggi animati da uno spirito di gratuità debbano introdurre eventuali emolumenti per gli amministratori, sarebbe un grave arretramento. Anche per quanto riguarda la composizione di questi organi, è materia di Decreto Ministeriale, comunque non si vede perché debba essere eliminata la presenza degli enti pubblici territoriali (Regioni e Comuni), come se stessimo parlando di questioni di diritto privato e non pubblico. Le uniche cose che avrebbe dignità di entrare in legge delega sono: - la correzione sui costi di funzionamento degli organi di controllo, che è bene siano a carico della 266/91 o di fonte stabilita per legge: organi di controllo al soldo delle Fondazioni di origine bancaria come fanno ad essere indipendenti? - inoltre giusto certamente il riferimento alla necessità di criteri di perequazione territoriale in legge delega onde evitare i molti problemi emersi in questi anni (cattiva distribuzione delle risorse, accordi discutibili tra privati per risolvere il problema, pessimi accordi, ecc.).