Terrazzini & partners consulenti del lavoro p.i./c.f. 05505810969 www.terrazzini.it Via Campanini n.6 20124 Milano Via Marsala n.29 26900 Lodi Via De Amicis n.10 27029 Vigevano t. +39 02 6773361 f. +39 02 67733612 CIRCOLARE n. 15 / 2014 DETASSAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA ANNO 2014 E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29/04/2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/02/2014 sulla c.d. detassazione (imposta sostitutiva del 10%) del salario legato alla produttività, che definisce le modalità applicative delle misure per incentivare l'incremento della produttività del lavoro nel settore privato. OGGETTO E MISURA DELL AGEVOLAZIONE Premesso che l art. 1, c. 1 DPCM prevede l applicazione dell imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali / comunali pari al 10%, per il periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2014, sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda. Tali contratti collettivi devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA / RSU). Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni di lavoratori a livello territoriale. Non potranno invece essere tenuti in considerazione, ai fini dell applicazione dell agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria ovvero contratti c.d. individuali plurimi (ossia contratti aventi valenza collettiva ma senza la sottoscrizione di soggetti sindacali con rappresentatività collettiva). Si precisa che la retribuzione di produttività che può beneficiare dell imposta sostitutiva non può superare, complessivamente, nel corso dell anno 2014, 3.000= di imponibile fiscale (ossia al lordo dell imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie) e che l imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato in relazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente NON superiore nell anno 2013 a 40.000=. Fatta salva rinuncia espressa del lavoratore, il sostituto d imposta dovrà applicare la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l intero anno 2013. Se il sostituto d imposta, tenuto ad applicare l imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato il CUD2014 (redditi 2013) o l ha rilasciato per un periodo inferiore all anno, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2013, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2013 il lavoratore abbia percepito più o meno di 40.000= a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2013 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA Premesso che l art. 2 DPCM 22/01/2013 considera agevolabili: 1) le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; 2) le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali che prevedano l attivazione di una misura in almeno tre delle quattro aree di seguito indicate: a) definizione dei sistemi di orari, la distribuzione con modelli flessibili legata ad investimenti, innovazione tecnologica, alla fluttuazione dei mercati, per assicurare un più efficiente utilizzo degli impianti produttivi e raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti dalla programmazione b) flessibilità delle ferie con programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le 2 settimane c) adozione di misure per l'impiego di nuove tecnologie mantenendo la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche legate a processi di innovazione tecnologico. Si precisa che le due nozioni di retribuzione agevolabile possono coesistere all interno del medesimo contratto collettivo e che è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal DPCM in ordine all applicabilità dell agevolazione. Con riguardo al punto 1 voci retributive erogate con riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione si precisa che gli indicatori devono essere separatamente valorizzati all interno della contrattazione collettiva. Conseguentemente, le voci retributive già contrattate a livello nazionale, come ad esempio il lavoro straordinario, il lavoro notturno, il lavoro a turni, il lavoro festivo, il lavoro supplementare, ecc., non possono essere incluse nel novero delle somme detassabili in quanto tali, ma per essere detassabili dovranno essere erogate con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; in sostanza perché si realizzi un aumento di produttività in senso realmente aggiuntivo rispetto a quanto già reso possibile dalle suddette fattispecie incluse nella contrattazione collettiva di livello nazionale, dovrebbe quindi avvenire una innovazione delle fattispecie stesse, quali modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda e/o modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell utilizzo degli impianti e dell organizzazione del lavoro. A titolo esemplificativo sono detassabili: - le somme / premi (produzione / rendimento) erogati a fronte di un aumento del fatturato, della produzione, della qualità (riduzione degli scarti / prodotto non conforme, grado di soddisfazione dei clienti, riduzione dei reclami dei clienti, puntualità nelle consegne), della riduzione dei costi di produzione, ecc; - le quote retributive e le eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione dell introduzione di particolari sistemi orari (a ciclo continuo, sistemi di banca delle ore, reperibilità, lavoro a turni, lavoro festivo, lavoro notturno, ecc.).
TEMPI DI APPLICAZIONE L'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto territoriale/aziendale al quale è data esecuzione (a titolo esemplificativo per un contratto sottoscritto il 1 febbraio sarà pertanto possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni contrattuali). Per i contratti territoriali/aziendali già sottoscritti in anni precedenti e con ultrattività (e quindi ancora in vigore) che prevedano retribuzioni di produttività alla luce del DPCM la detassazione sarà, invece, possibile per le somme erogate dal 1 gennaio 2014. PROCEDURA E MONITORAGGIO Come previsto dall art.3 DPCM, il datore di lavoro dovrà depositare i predetti contratti presso la DTL territorialmente competente entro 30 giorni dallo loro sottoscrizione allegando un autodichiarazione di conformità dell accordo (vedi allegato 1). Sul predetto aspetto si precisato che: - la "autodichiarazione di conformità" può essere ricompresa all'interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto; - per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l'autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito (vedi allegato 2). L'autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell'invio sarà equiparata al deposito; - nel caso di accordi territoriali, l'invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l'accordo; - per i contratti collettivi sottoscritti antecedentemente al 1 gennaio 2014 ma con la presenza di retribuzione di produttività il datore di lavoro dovrà autodichiarare la conformità del contratto con i presupposti del DPCM. Cordiali saluti TERRAZZINI & PARTNERS 30/04/2014
Allegato 1 DEPOSITO CONTRATTO E AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013) La/Il sottoscritta/o, nata/o a, in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, c.f. / P.Iva consapevole delle sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità Visto L art.1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228; L art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 Deposita in applicazione di quanto disposto dall art.3, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 l accordo integrativo aziendale sottoscritto in data (allegato 1). Dichiara che Il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto (in allegato) e depositato è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva dell I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art.2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente. Si rilascia la presente autodichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Data Firma Allegato: Contratto Integrativo Aziendale
Allegato 2 AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013) La/Il sottoscritta/o, nata/o a, in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, c.f. / P.Iva consapevole delle sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità Visto L art.1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228; L art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 Dichiara che Il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di in data, n. deposito è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva dell I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art.2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente. Si rilascia la presente autodichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Data Firma