CIRCOLARE n. 15 / 2014 DETASSAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA ANNO 2014



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RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA Premesso che l art. 2 DPCM 22/01/2013 considera agevolabili: 1) le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; 2) le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali che prevedano l attivazione di una misura in almeno tre delle quattro aree di seguito indicate: a) definizione dei sistemi di orari, la distribuzione con modelli flessibili legata ad investimenti, innovazione tecnologica, alla fluttuazione dei mercati, per assicurare un più efficiente utilizzo degli impianti produttivi e raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti dalla programmazione b) flessibilità delle ferie con programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le 2 settimane c) adozione di misure per l'impiego di nuove tecnologie mantenendo la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche legate a processi di innovazione tecnologico. Si precisa che le due nozioni di retribuzione agevolabile possono coesistere all interno del medesimo contratto collettivo e che è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal DPCM in ordine all applicabilità dell agevolazione. Con riguardo al punto 1 voci retributive erogate con riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione si precisa che gli indicatori devono essere separatamente valorizzati all interno della contrattazione collettiva. Conseguentemente, le voci retributive già contrattate a livello nazionale, come ad esempio il lavoro straordinario, il lavoro notturno, il lavoro a turni, il lavoro festivo, il lavoro supplementare, ecc., non possono essere incluse nel novero delle somme detassabili in quanto tali, ma per essere detassabili dovranno essere erogate con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; in sostanza perché si realizzi un aumento di produttività in senso realmente aggiuntivo rispetto a quanto già reso possibile dalle suddette fattispecie incluse nella contrattazione collettiva di livello nazionale, dovrebbe quindi avvenire una innovazione delle fattispecie stesse, quali modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda e/o modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell utilizzo degli impianti e dell organizzazione del lavoro. A titolo esemplificativo sono detassabili: - le somme / premi (produzione / rendimento) erogati a fronte di un aumento del fatturato, della produzione, della qualità (riduzione degli scarti / prodotto non conforme, grado di soddisfazione dei clienti, riduzione dei reclami dei clienti, puntualità nelle consegne), della riduzione dei costi di produzione, ecc; - le quote retributive e le eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione dell introduzione di particolari sistemi orari (a ciclo continuo, sistemi di banca delle ore, reperibilità, lavoro a turni, lavoro festivo, lavoro notturno, ecc.).

TEMPI DI APPLICAZIONE L'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto territoriale/aziendale al quale è data esecuzione (a titolo esemplificativo per un contratto sottoscritto il 1 febbraio sarà pertanto possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni contrattuali). Per i contratti territoriali/aziendali già sottoscritti in anni precedenti e con ultrattività (e quindi ancora in vigore) che prevedano retribuzioni di produttività alla luce del DPCM la detassazione sarà, invece, possibile per le somme erogate dal 1 gennaio 2014. PROCEDURA E MONITORAGGIO Come previsto dall art.3 DPCM, il datore di lavoro dovrà depositare i predetti contratti presso la DTL territorialmente competente entro 30 giorni dallo loro sottoscrizione allegando un autodichiarazione di conformità dell accordo (vedi allegato 1). Sul predetto aspetto si precisato che: - la "autodichiarazione di conformità" può essere ricompresa all'interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto; - per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l'autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito (vedi allegato 2). L'autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell'invio sarà equiparata al deposito; - nel caso di accordi territoriali, l'invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l'accordo; - per i contratti collettivi sottoscritti antecedentemente al 1 gennaio 2014 ma con la presenza di retribuzione di produttività il datore di lavoro dovrà autodichiarare la conformità del contratto con i presupposti del DPCM. Cordiali saluti TERRAZZINI & PARTNERS 30/04/2014

Allegato 1 DEPOSITO CONTRATTO E AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013) La/Il sottoscritta/o, nata/o a, in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, c.f. / P.Iva consapevole delle sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità Visto L art.1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228; L art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 Deposita in applicazione di quanto disposto dall art.3, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 l accordo integrativo aziendale sottoscritto in data (allegato 1). Dichiara che Il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto (in allegato) e depositato è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva dell I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art.2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente. Si rilascia la presente autodichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Data Firma Allegato: Contratto Integrativo Aziendale

Allegato 2 AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA (art. 3 D.P.C.M. 22 gennaio 2013) La/Il sottoscritta/o, nata/o a, in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, c.f. / P.Iva consapevole delle sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità Visto L art.1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228; L art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 Dichiara che Il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di in data, n. deposito è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva dell I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art.2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente. Si rilascia la presente autodichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all art.3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Data Firma