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Ministero della Salute Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direttore Generale Dott. Giuseppe Viggiano UFFICIO III ex S.N.V.R. Dirigente dell ufficio Dott.ssa Rossana Valentini La Consulta delle associazioni dei Consumatori e dei Produttori in materia di sicurezza alimentare Floriano Faragò Dirigente veterinario Roma, 5 Ottobre 2007 1

La consulta delle associazioni dei Consumatori e dei Produttori in materia di sicurezza alimentare Roma 27 Set. 2012 Il Decreto del Presidente della Repubblica Decreto del 14 marzo 2006 n. 189 (art. 4 bis comma 6 lettera d) prevede che il Segretariato nazionale della Valutazione del rischio svolga anche le funzioni connesse alla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare e il DPR n. 108 ne garantisce l operatività all interno della DGCOTS 2

D.M. 18 Sett. 2009 Il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale del 18 settembre 2009 Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, ha istituito la Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare che detta disposizioni su : compiti, composizione, funzionamento e durata della Consulta stessa. 3

D.M. 18 Sett. 2009 La Consulta ACP in particolare è ( articolo 2 comma 2) il Tavolo di confronto tra Istituzioni pubbliche e le Associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare le capacità di scelta del cittadino per un consumo consapevole e per una dieta corretta e di contribuire alle iniziative di comunicazione disposte dagli organi competenti. Ai sensi dell articolo 3, la Consulta è presieduta dal Capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, dai tre direttori generali del suddetto Dipartimento nonché dal Direttore generale della prevenzione sanitaria, da un rappresentante del Ministero dell Ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Mipaaf. Ai suddetti componenti si aggiungono 7 rappresentanti delle Regioni ed un numero equivalente di Associazioni di consumatori e produttori 4

Reg. CE 178/2002 L istituzione della Consulta assume particolare importanza anche alla luce di quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, difatti, il regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare prevede una particolare attenzione alla tutela degli interessi dei consumatori e la loro consultazione aperta e trasparente, direttamente o attraverso Organi rappresentativi 5

( COM ( 2007) 99) La Commissione Europea con la comunicazione al Parlamento ( COM ( 2007) 99), ha comunicato al Consiglio, al Parlamento Europeo ed al Comitato Economico e Sociale la Strategia per la politica dei Consumatori dell UE 2007-2013. In cui vengono evidenziati maggiori poteri per i Consumatori, più benessere e tutela più efficace. La strategia si base su alcuni pilastri fondamentali, in tale periodo (2007-2013) la Commissione persegue tre grandi obiettivi: emancipare i consumatori dell UE con informazioni accurate ed assicurando loro trasparenza fiducia e protezione; accrescere la fiducia dei consumatori in termini di prezzi, scelte, qualità e sicurezza. Il bene dei consumatori è la premessa per avere mercati funzionanti; tutelare efficacemente i consumatori da rischi e minacce gravi. 6

Le Associazioni dei Consumatori Per l Europa, il punto di contatto dei consumatori in Italia, è il Ministero dello Sviluppo Economico. Le Associazioni dei consumatori in Italia sono tante, tuttavia per essere accreditate e far parte dell elenco di quelle riconosciute (attualmente 18) dal Ministero dello Sviluppo Economico, all interno del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti - C.N.C.U.-, devono rispettare alcuni requisiti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 detto comunemente Codice del consumo (entrato in vigore il 23 ottobre 2005 e reca il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore), e più in particolare i dettati dell articolo 137. Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico provvede ad aggiornare il suddetto elenco. 7

Articolo 137 L'iscrizione nell'elenco è principalmente subordinata al possesso dei seguenti requisiti: costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate; numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome; elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite; svolgimento di un attivita' continuativa nei tre anni precedenti; non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato 8

Articolo 137 Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. 9

Gli obiettivi dell'attuale programma dell'ue di protezione dei consumatori (2007-2013) sono: Garantire ai consumatori un livello elevato di protezione e attuare efficacemente le relative norme di tutela; L'UE protegge inoltre gli interessi generali dei consumatori in settori quali: le prassi commerciali corrette la pubblicità ingannevole e comparativa gli indicatori dei prezzi e l'etichettatura le clausole contrattuali vessatorie la vendita a distanza e a domicilio la multiproprietà e le vacanze "tutto compreso" i diritti dei viaggiatori le indicazioni nutrizionali e sulla salute i nuovi prodotti alimentari gli ingredienti e gli imballaggi dei prodotti alimentari. 10

Tutela dei consumatori I consumatori diffidano degli acquisti all'estero perché non conoscono bene i loro diritti e hanno paura delle frodi. Le nuove regole dell'ue garantiscono ai consumatori lo stesso grado di protezione da pratiche commerciali aggressive e da commercianti disonesti, indipendentemente da dove avvenga l'acquisto, nel negozio sotto casa o via Internet in un altro paese dell'ue. I consumatori possono presentare un ricorso anche contattando la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). Di seguito il link dove potete trovare il centro più vicino a casa vostra! http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_it.htm 11

ECC- Net Chiedi una consulenza al tuo Centro europeo dei consumatori ECC-Net offre consulenze e assistenza gratuite ai cittadini dell'ue* e ai consumatori residenti nell'ue* che acquistano beni o servizi da un venditore con sede in un altro Paese dell'ue*. http://www.ecc-net.it/ http://www.euroconsumatori.org/ * la regola vale anche per Islanda e Norvegia ( spazio economico Europeo) 12

CONTATTI Floriano Faragò, dott. Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Ministero della Salute f.farago@sanita.it 13 Grazie per l attenzione