Modelli di dichiarazione 2012: in sintesi le novità



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Modelli di dichiarazione 2012: in sintesi le novità a cura di Fabio Bonicalzi (*) Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i Provvedimenti di approvazione dei seguenti modelli dichiarativi con le relative istruzioni per la compilazione: Modello IVA 2012: la dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 18 ottobre 2012 (poiche il 30 settembre 2012 cade di domenica); Modello 730/2012: il modello va presentato entro il 30 giugno 2012 esclusivamente in via telematica all Agenzia delle Entrate da parte del sostituto d imposta, CAF o Professionista abilitato; Modello 770/2012 Semplificato: il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 31 luglio 2012; Modello 770/2012 Ordinario: il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 31 luglio 2012; Modello CUD 2012: la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (per l anno d imposta 2012 entro il 28/02) ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Di seguito si riportano le principali novita` contenute nei modelli, rimandando ai prossimi numeri per gli approfondimenti e i casi pratici. DICHIARAZIONE IVA 2012 (Provv. 16 gennaio 2012, prot. 2012/5810 e prot. 2012/5820) QUADRO VA Rigo VA14 È stato ridenominato Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` (art. 27 D.L. n. 98/2011). È riservato all indicazione della rettifica della detrazione IVA effettuata da parte dei soggetti, in regime ordinario nel 2011, che adottano il nuovo regime dei minimi nel 2012. QUADRO VA Sezione 3 QUADRO VE Rigo VE23 Rigo VE34 QUADRO VF Rigo VF12 Rigo VF18 Rigo VF19 Introdotta la Sezione 3, denominata Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari, riservata agli esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell esercizio dell attivita` utilizzano esclusivamente strumenti di pagamenti diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni in materia di II.DD. e IVA intendono indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari. È stato introdotto il nuovo rigo VE23 riservato all indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17 settembre 2011, all aliquota IVA del 21%; Sono stati introdotti al rigo VE34, riservato all indicazione delle operazioni con applicazione del riverse charge, i nuovi campi 6 e 7 riservati alla nuove fattispecie decorrenti dal 18 aprile 2011, rispettivamente delle Cessioni di telefoni cellulari e delle Cessioni di microprocessori. È stato introdotto il nuovo rigo VF12 riservato all indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17 settembre 2011, all aliquota del 21%. È stata sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni con IVA indetraibile, prevedendo che: al rigo VF18 va indicato l ammontare dell imponibile degli acquisti e importazioni per i quali la detrazione e` esclusa o ridotta (Art. 19bis1 D.P.R. n.633/1972) alrigo VF19 va indicato l ammontare dell imponibile degli Acquisti e importazioni per i quali non e` ammessa la detrazione (*) Dottore commercialista in Varese PRATICA FI e Professionale 13 n. 6 del 6 FEBBRAIO 2012

QUADRO VJ Rigo VJ15 Rigo VJ16 QUADRO VO Rigo VO24 Rigo VO25 Sono stati introdotti i nuovi righi VJ15 e VJ16, riservati rispettivamente all indicazione degli Acquisti di telefoni cellulari e degli Acquisti di microprocessori per i quali a decorrere dal 18 aprile 2011, l imposta e` applicata con il meccanismo del reverse charge. Nei righi VO24 e VO25 e` presente ora la casella revoca, utilizzabile per comunicare la revoca con decorrenza dal 2011: da parte delle societa` di persone e delle societa` a responsabilita` limitata costituite da imprenditori agricoli, che avevano optato per la determinazione forfetaria del reddito (applicazione del coefficiente di redditivita` 25%); da parte dei contribuenti che avevano optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari per le attivita` agricole connesse. MODELLO 730/2012 (Provv. 16 gennaio 2012, prot. 4314/2012) FRONTESPIZIO Casella Situazioni particolari QUADRO B Redditi dei fabbricati Sezione I Colonna 6 Colonna 11 QUADRO B - Reddito dei fabbricati Sezione II Colonna 4 Colonna 6 E` stata introdotta una nuova casella denominata Situazioni particolari al fine di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi. Tale esigenza puo` emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella puo` essere compilata solo se l Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. Nella Sezione I - Redditi dei fabbricati - Tassazione ordinaria e cedolare secca, e` stata introdotta la colonna 6 che deve essere compilata in caso di immobile concesso in locazione indicando i seguenti codici: 1, se si tratta di un immobile dato in locazione in regime normale di imposta (indicazione del canone all 85%); 2, se si tratta di un immobile dato in locazione in regime normale a Venezia, Giudecca, Burano e Murano (indicazione del canone al 75%); 3, se si tratta di un immobile dato in locazione in regime di cedolare secca (indicazione del canone al 100%). E` stata introdotta la colonna 11, che deve essere barrata se l immobile dato in locazione e` soggetto al regime della cedolare secca. Nella Sezione 2 Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato sono state introdotte le seguenti colonne: colonna 4, deve essere indicato il numero di serie di registrazione del contratto; colonna 6, deve essere indicato il codice ufficio di registrazione. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Rigo C5 Somme per incremento della produttivita` Sono stati introdotti due nuovi campi. In particolare: campo 4, devono essere indicati gli importi delle retribuzioni non imponibili (Art. 51, comma 6 del D.P.R. n. 917/1986); campo 5, devono essere indicati gli importi delle retribuzioni non imponibili ma assoggettate a imposta sostitutiva (Art 51, comma 6 del D.P.R. n. 917/1986). QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Sezione VI - Altri dati QUADRO E - Oneri e spese Sezione IIIA Spese per le quali spetta la detrazione d imposta 36% o 41% QUADRO E - Oneri e spese Sezione IIIB Dati cata- E` stata introdotta la sezione VI relativa al contributo di solidarieta` con i campi 1 e 2 che devono essere compilati dai contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a euro 300.000 e che quindi sono soggetti al versamento del contributo di solidarieta`. Introdotto il nuovo campo 10 - numero d ordine immobile che deve essere compilato solo in caso di interventi iniziati nel 2011 indicando un numero progressivo che aggancera` la spesa ai dati dell immobile riportati nella nuova sezione IIIB E` stata introdotta la nuova Sezione IIIB - dati catastali degli immobili per la detrazione del 36% nella quale, relativamente agli immobili per i quali si sono cominciati lavori di ristrutturazione nel 2011, devono essere indicati i dati catastali. PRATICA FI e Professionale 14 n. 6 del 6 FEBBRAIO 2012

stali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze, altri dati QUADRO I IMU Scelta per la destinazione 5 per mille dell IRPEF Nel caso in cui i lavori vengono svolti dal conduttore occorre indicare nel rigo E53 gli estremi del contratto di locazione oppure nel caso in cui l immobile non e` ancora stato accatastato occorre indicare gli estremi della domanda di accatastamento. Sono stati introdotti nuovi campi nei quali devono essere riportati gli importi che derivano dall applicazione del regime della cedolare secca agli immobili concessi in locazione. E` stato introdotto il nuovo quadro I - IMU che potra` essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l IMU dovuta per l anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24, barrando la casella 1 se si vuole utilizzare l intero importo del credito per il versamento dell IMU, oppure indicare nella casella 2 l importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell IMU dovuta. E` stata introdotta la possibilita` di destinazione del 5 per mille dell IRPEF a sostegno alle attivita` di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO (Provv. 16 gennaio 2012, prot. 189451/2012) Nella sezione Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione e` stato introdotto il campo 124 Differenziale nel quale deve essere indicato l importo della differenza tra i contributi spettanti e i contributi dedotti nei primi cinque anni di impiego per i lavoratori di prima occupazione E` stato introdotto il campo 134 Reddito al netto della riduzione nel quale deve essere indicato l importo del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata ai sensi del DL 78/2010 oppure il trattamento pensionistico erogato al netto del contributo di perequazione. Nel campo 135 Riduzione deve essere indicato l importo della riduzione della retribuzione o della pensione di cui al campo 134. E` stato introdotto il campo 136 Contributo di solidarieta` nel quale deve essere indicato l importo del contributo di solidarieta` (D.L. n.138/2011) trattenuto sulla retribuzione per i dipendenti con reddito superiore ad euro 300.000 Nel successivo campo 137 Contributo di solidarieta` sospeso deve essere indicato l importo del contributo di solidarieta` non trattenuto per effetto di disposizioni relative ad eventi eccezionali Introdotto il campo 138 Numero giorni marittimi nel quale deve essere indicato il numero di giorni per i quali spetta il credito di imposta a favore del personale imbarcato. PRATICA FI e Professionale 15 n. 6 del 6 FEBBRAIO 2012

Parte B - Dati fiscali Sezione incremento produttivita` del lavoro GUIDA ALLE NUOVE LEGGI E` stato introdotto il campo 255 Redditi non imponibili art 51, comma 6 TUIR nel quale devono essere indicati gli importi erogati per incremento della produttivita` del lavoro che in base alla disposizione legislativa richiamata concorrono a formare il reddito in misura del 50% in caso di erogazione di particolari indennita` (es: indennita` di volo). Nel successivo campo 261 devono essere indicati gli importi della medesima natura eventualmente erogati da un precedente datore di lavoro o comunque da soggetti diversi dall attuale datore di lavoro. PROSPETTO SX - riepilogo dei crediti e delle compensazioni Rigo SX1 E` stato aggiunto il campo 6 nel quale deve essere indicato l eventuale credito di cui il dipendente beneficia a seguito di ritenute operate in misura maggiore rispetto a quella necessaria dopo la riduzione dell acconto IRPEF 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011). MODELLO 770/2012 Ordinario (Provv. 16 gennaio 2012, prot. 2518/2012) QUADRO SL - Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. e a fondi immobiliari Sezione II - Reddito partecipanti fondi immobiliari QUADRO SL - Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. e a fondi immobiliari Sezione III - imposta sostitutiva sulla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare QUADRO SP - Titoli atipici Sezione II - elenco dei percipienti E` stata introdotta la sezione II nella quale, a cura delle societa` di gestione del risparmio o degli intermediari depositari, devono essere riportati i dati dei partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare che alla data del 31 dicembre 2011 detenevano una partecipazione superiore al 5% del fondo. Per tali fondi e` prevista l indicazione: al campo 14, del numero attribuito dalla Banca d Italia all organismo di investimento; al campo 15, della quota di partecipazione al fondo; al campo 16, dei proventi derivanti dal fondo assoggettati alla ritenuta del 20% in base al DL 78/2010; al campo 17, dell importo dei redditi imputati per trasparenza; al campo 18, dell eventuale ritenuta del 20% applicata in base al DL 351/2001; La casella 19 deve essere barrata per segnalare la circostanza che la partecipazione e` indiretta ovvero avviene per interposta persona o e` imputabile ai familiari. E` stata introdotta la sezione III che deve essere compilata dalle societa` di gestione del risparmio o dagli intermediari depositari delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare nel caso in cui venga applicata l imposta sostitutiva del 5% prevista dall art 32 del D.L. n. 78/2010. In tal caso e` prevista l indicazione: alcampo 14, del numero attribuito dalla Banca d Italia all organismo di investimento; alcampo 15, del valore della partecipazione al fondo, dato dal valore medio delle quote possedute nel 2010; alcampo 16, dell imposta sostitutiva calcolata in misura del 5% dell importo di cui al campo 15; La casella 17 deve essere barrata nel caso in cui la societa` di gestione o l intermediario non provvedano al versamento dell imposta sostitutiva in quanto la stessa e` stata versata direttamente dal partecipante. Si segnala che anche in questo caso la compilazione della sezione e` di pertinenza dell intermediario depositario o della societa` di gestione. E` stata introdotta la sezione II che deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui si debbano dichiarare redditi provenienti da titoli e certificati di cui all art 5 del D.L. n. 512/1983 emessi da soggetti non residenti. Gli intermediari residenti che intervengono nel pagamento dei redditi devono compilare la sezione esclusivamente nel caso in cui non abbiano applicato la ritenuta prevista dall art 8 del D.L. n. 512/1983. Devono essere indicati i dati dell intermediario residente e il codice identificativo dei titoli o certificati esteri oltre che l importo del reddito non assoggettato a ritenuta. PRATICA FI e Professionale 16 n. 6 del 6 FEBBRAIO 2012

MODELLO CUD 2012 (Provv. 16 gennaio 2012, prot. 187490/2011) Sezione Altri Dati Sezione incremento produttivita` lavoro Scelta per la destinazione 5 per mille dell IRPEF E` stato introdotto nella sezione Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione il campo 124 Differenziale nel quale deve essere indicato l importo della differenza tra i contributi spettanti e i contributi dedotti nei primi cinque anni di impiego per i lavoratori di prima occupazione. E` stato introdotto il campo 134 Reddito al netto della riduzione nel quale deve essere indicato l importo del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata ai sensi del D.L. n. 78/2010 oppure il trattamento pensionistico erogato al netto del contributo di perequazione. Nel campo 135 Riduzione deve essere indicato l importo della riduzione della retribuzione o della pensione di cui al punto 134. E` stato introdotto il campo 136 Contributo di solidarieta` nel quale deve essere indicato l importo del contributo di solidarieta`, introdotto dal D.L. n. 138/2011, trattenuto sulla retribuzione per i dipendenti con reddito superiore ad euro 300.000. Nel campo 137 Contributo di solidarieta` sospeso deve essere indicato l importo del contributo di solidarieta` non trattenuto per effetto di disposizioni relative ad eventi eccezionali. E` stato introdotto il campo 255 Redditi non imponibili art 51, comma 6 T.U.I.R. nel quale devono essere indicati gli importi erogati per incremento della produttivita` del lavoro che in base alla disposizione legislativa richiamata concorrono a formare il reddito in misura del 50% in caso di erogazione di particolari indennita` (es: indennita` di volo). E` stata introdotta la possibilita` di destinazione del 5 per mille dell IRPEF a sostegno alle attivita` di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. PRATICA FI e Professionale 17 n. 6 del 6 FEBBRAIO 2012