APPROVAZIONE MODELLO PER L ANNO 2012

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2 APPROVAZIONE MODELLO PER L ANNO 2012 Con i provvedimenti dell Agenzia delle entrate e è stato approvato in via definitiva (rettifiche comprese), il modello 730/2013 per l adempimento dichiarativo dell anno Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare le seguenti novità: la nuova modalità di tassazione per i terreni / fabbricati per effetto dell introduzione dell IMU; la nuova modalità di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico / artistico; la deducibilità del contributo SSN sull assicurazione auto soltanto per l importo eccedente 40; l aumento dal 36% al 50% con il massimale di spesa di per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la presenza di nuovi soggetti tra i destinatari dell 8 per mille. 2

3 TIPOLOGIE DI REDDITO DICHIARABILI CON IL MOD. 730/2013 Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale: redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell ingegno); alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari). 3

4 CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730 Contribuenti che nel periodo d imposta di presentazione sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all estero per lavoro); contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l indennità di mobilità, ecc.); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); soggetti impegnati in lavori socialmente utili; produttori agricoli esonerati dalla presentazione dichiarazione dei sostituti d imposta (mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva. 4

5 CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO Non possono avvalersi della presentazione del modello 730 (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall esercizio di arti o professioni. Specificamente, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto: redditi d impresa, anche in forma di partecipazione redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale); redditi diversi (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende). 5

6 CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO Non possono avvalersi della presentazione del modello 730 (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che: devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori porta a porta ); non sono residenti in Italia nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello 730; devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti; nel periodo d imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa). 6

7 COME E DOVE SI PRESENTA IL MOD. 730 Il modello 730 può essere presentato: al sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), che deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, consegnando il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell Irpef senza esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione (da conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione dell adempimento dichiarativo); ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, consegnando il modello debitamente compilato (non si rende dovuto alcun compenso), oppure può chiedere assistenza per la compilazione (con pagamento del corrispettivo), oltre ad esibire la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Inoltre, in busta chiusa, deve consegnare la scheda per la scelta della destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta. 7

8 DOCUMENTAZIONE Per l'assistenza alla compilazione o se viene consegnato il modello compilato, è necessario disporre dei documenti anche solo in fotocopia: il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati); fatture, ricevute, scontrini, quietanze attestanti spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda; altra documentazione per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili (interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, quietanza assicurazione sulla vita, copia polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.); ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio; attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente; ultima dichiarazione presentata, se con credito di un'eccedenza d'imposta. 8

9 QUANDO SI PRESENTA IL MODELLO 730 Il modello 730 può essere presentato: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico; oppure: entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato. Successivamente: entro il 31 maggio, il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati. entro il 15 giugno, il Caf o il professionista abilitato deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. 9

10 IN CASO DI ERRORE... IL 730 INTEGRATIVO Se, dopo il controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d imposta o dall intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l assistenza per correggerli, compilando il modello 730 rettificativo. Se il modello è stato compilato in modo corretto, ma ci si accorge di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, è possibile: presentare - entro il 25 ottobre - a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all ente pensionistico - un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione; presentare, in alternativa, un modello Unico-PF entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta successivo. ATTENZIONE nel caso di minori redditi dichiarati o di indicazione di oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante necessaria la presentazione obbligatoria un modello Unico PF e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d imposta. 10

11 Nel Frontespizio dopo i campi dedicati al domicilio fiscale al si evidenzia l inserimento della casella Casi particolari addizionale regionale. La casella deve essere barrata esclusivamente dai soggetti che hanno domicilio fiscale in Veneto per beneficiare dell aliquota agevolata pari allo 0,9%, riguardante: i disabili ex art. 3, L. 104/1992, con un reddito imponibile 2012 di entità non superiore ad ,00; i contribuenti con un familiare disabile ai sensi della L. 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile 2012 non superiore ad ,00, tenendo presente che se il soggetto disabile è fiscalmente a carico di più soggetti l aliquota agevolata (0,9%) può essere applicata solamente a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad ,

12 Nel quadro A, integrato per accogliere il disposto di cui all art. 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011, che prevede che l IMU sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Pertanto, come si rileva dalle istruzioni del mod. 730/2013: il reddito dominicale, per i terreni non affittati, non è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali; il reddito agrario deve essere assoggettato ad IRPEF e relative addizionali; ai terreni esenti IMU anche se non affittati va applicata, se dovuta, l IRPEF e relative addizionali, nel qual caso si deve barrare la col. 9 ESENZIONE IMU. Tale situazione riguarda, ad esempio i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n

13 AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI nuova col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP, che deve essere barrata in presenza di terreni agricoli e/o di terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. il soggetto che presta assistenza fiscale, per l acconto 2013, deve rivalutare ulteriormente il reddito dominicale e agrario del 5% (anziché del 15%, previsto per gli altri terreni). ATTENZIONE -> se si tratta di terreni in affitto Tali agevolazioni non sono operative per i terreni dati in affitto, in quanto i medesimi sono posseduto, ma non condotto dal coltivatore diretto o IAP. Regola -> Eccezioni -> sussiste la necessità della contemporanea presenza del possesso e della conduzione. sia per i terreni incolti, sia nell ipotesi in cui uno dei suddetti soggetti ha costituito una società alla quale ha concesso in affitto i terreni. 13

14 Regola -> Per i fabbricati non locati l IMU sostituisce l IRPEF e le relative addizionali (come per i terreni). Pertanto, come precisato nelle istruzioni del mod. 730/2013: il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali; ai fabbricati esenti IMU anche se non locati va applicata, se dovuta, l IRPEF e relative addizionali; nel qual caso deve essere barrata la casella della col. 12 ESENZIONE IMU. 14

15 ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA L unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione principale ed in parte concessa in locazione deve essere assoggettata: soltanto ad IMU, se l entità della rendita catastale rivalutata del 5% è maggiore rispetto al canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante o considerato nel suo intero ammontare in presenza di cedolare secca); sia ad IMU che ad Irpef (in merito alla locazione), se il canone annuo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%. Per il confronto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione: quota rendita quota canone rendita catastale x 1,05 x giorni di possesso x % di possesso canone di locazione x 85% (100% se cedolare secca) x % di possesso Se la rendita risulta di entità: maggiore o uguale alla quota di canone, l immobile è soggetto solo ad IMU; minore della quota di canone, l immobile è soggetto all IMU, nonché al pagamento dell IRPEF sull ammontare del canone di locazione. 15

16 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO Per i beni immobili di interesse storico / artistico concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra: la rendita catastale rivalutata (del 5%), ridotta del 50%; e: il canone di locazione ridotto del 35%. ATTENZIONE Se tali immobili non sono locati, non trova più applicazione il regime agevolato ex art. 11 della L. 413/1991 (minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato), per cui deve costituire oggetto di adempimento dichiarativo la rendita effettiva ridotta al 50%. Nuovo codice per l immobile di interesse storico / artistico locato: 4 da specificare nella col. 5 CODICE CANONE, per indicare che il canone deve essere ridotto del 35%; mentre: a col. 6 CANONE DI LOCAZIONE deve essere annotato il 65% del canone annuo. 16

17 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO Ricalcolo acconti Nuove colonne da 7 a 10 di rigo F1 per (ri)calcolare l acconto 2012 per gli immobili di interesse storico / artistico: Col. 7-Differenza Col. 8-Acconto IRPEF Col. 9-Imponibile add.le comunale Col. 10-Acconto add.le comunale Importo rigo Differenza (rigo 57 prospetto liquidazione 730-3/2012, o rigo RN33 del Mod. Unico 2012 PF) rideterminato. importo acconto IRPEF 2012 rideterminato. imponibile addizionale comunale 2011 rideterminato. acconto addizionale comunale 2012 rideterminato 17

18 casella Rientro in Italia per rilevare il codice: 1 2 Per beneficiare dell agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall estero dalla L. 238/2010, nel qual caso i redditi di lavoro dipendente concorrono nella misura del 20% per le lavoratrici o del 30% per i lavoratori. Per beneficiare dell agevolazione prevista per i docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all estero che hanno svolto documentate attività di ricerca / docenza in centri di ricerca pubblici / privati / Università, per almeno due anni continuativi e che al o in uno dei 5 anni successivi risultavano svolgere la loro attività in Italia assumendo la qualifica di soggetti residenti, nel qual caso i redditi di lavoro dipendente concorrono nella misura del 10%. Poiché il beneficio deve essere riconosciuto dal datore di lavoro, la casella deve essere compilata solamente se il sostituto d imposta non ha riconosciuto l agevolazione, per cui il contribuente la indica direttamente in dichiarazione. 18

19 REDDITI DI LAVORO IN ZONE DI FRONTIERA E PAESI LIMITROFI Sezione I, righi da C1 a C3, col. 1 nuovo codice 4, per i redditi di lavoro dipendente prestato all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto: in zone di frontiera ed: in altri Paesi limitrofi da residenti in Italia; tenendo presente che se alla col. 1 risulta indicato il codice 4, a col. 3 REDDITO deve essere annotato l intero importo dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per il 2012, come previsto dall art. 29, comma 16-sexies, DL 216/2011, tali redditi sono imponibili per la sola parte eccedente

20 AGEVOLAZIONE INCREMENTO PRODUTTIVITÀ rigo C5 Gestione delle Somme per incremento della produttività, di importo non superiore a (anziché 6.000), percepite nel 2012 dai lavoratori dipendenti del settore privato, che possono essere assoggettate all imposta sostitutiva del 10%. Per tale detassazione il lavoratore deve aver conseguito nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a (anziché ). 20

21 COMPARTO SICUREZZA limite reddituale per la detrazione è rimasto invariato (reddito di lavoro dipendente 2011 non superiore a ) l importo massimo della riduzione d imposta incrementato a 145,75 (a 141,90). 21

22 CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ rigo C15 DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ Sezione VI ALTRI DATI, dovuto dai soggetti con reddito complessivo superiore a (art. 2, comma 2, D.L. 138/2011). Annotare: a col. 1 -> l importo evidenziato nel punto 136 del mod. CUD 2013 relativo all ammontare del trattamento pensionistico al netto della riduzione di cui all art. 18, comma 22- bis, DL n. 98/2011 (c.d. contributo di perequazione ); a col. 2 -> l importo riportato nel punto 138 del mod. CUD 2013 relativo all ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d imposta. 22

23 QUADRO D ALTRI REDDITI Solo modifiche formali -> ridenominazione dei seguenti righi: Rigo D3 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO ; Rigo D5 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE. 23

24 I contributi sanitari obbligatori (CSSN) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede 40. nella Sezione II a rigo E21, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI è stata prevista la nuova col. 1, CSSN RC veicoli. L ammontare dei contributi deve essere rilevato al lordo della franchigia. Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto che presta l assistenza fiscale deve limitarsi a conteggiare in deduzione solo la parte eccedente l importo di

25 QUADRO E ONERI E SPESE DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO dal 2012 tutti i contribuenti devono ripartire in 10 quote annuali. Adeguamento sezione ai disposti di cui all art. 11, DL 83/2012, per le spese sostenute nel periodo (e fino al , salvo proroga) - per ciascuna unità immobiliare: aumento della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%; innalzamento del limite massimo di spesa a (anziché ). In col. 2 specificare per le spese sostenute - codice: 1 nel 2006 relative a fatture emesse dall 1.1 al (detrazione 41%). 2 nel 2006 relative a fatture emesse dall al o anteriormente all e per quelle dall 1.1 al (detrazione 36%). 3 per spese sostenute dal al (detrazione 50%). 25

26 rigo F3, col. 1 riportare anche l importo di col. 4, righi RX13 e RX17 del mod. UNICO 2012, relativi rispettivamente all eccedenza, non richiesta a rimborso nella precedente dichiarazione, di: - imposta sostitutiva sull incremento di produttività; - contributo di solidarietà; a rigo F3-2 nuove colonne: Cedolare secca per l eventuale credito di cedolare secca risultante dal mod. UNICO 2012 o dal mod. CUD 2013 (punto 39 per mancata restituzione in sede di conguaglio o dal mod /2012 (rigo 164), per il credito non completamente utilizzato per l Imu; di cui già compensata in F24 per l eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il mod. F

27 Per le SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE è stata rivista la modalità di indicazione delle esenzioni non collegate al reddito imponibile e delle eventuali altre agevolazioni da annotare: a rigo F7 (in relazione al 2012); e: a rigo F8 (in relazione al 2013). Ai fini pratici, in luogo della barratura di apposite colonne, nella col. 2 di ciascun rigo devono essere rilevati i seguenti codici: 1 per un esenzione non collegata con il reddito imponibile; 2 per le altre agevolazioni. 27

28 dal 2012 è possibile destinare l otto per mille anche: alla Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale; alla Chiesa Apostolica in Italia; all Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia. Tra i nuovi beneficiari non rientra l Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in quanto per tale Ente è riconosciuta soltanto la nuova agevolazione collegata alla deduzione delle relative erogazioni. 28

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